T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-09-2011, n. 7092

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato di due piani fuori terra realizzato abusivamente e destinato a civile abitazione nel Comune di Rocca di Papa, Località Catorso, distinto in catasto al F. 2 part. n. 320.

L’area sulla quale ricade il manufatto abusivo è ricompresa in zona vincolata ai sensi del D.M. 24/4/54; detta area ricade in zona 8 del P.T.P. n. 9 (zona boscata non compromessa).

Secondo il P.R.G. vigente il terreno ricade in zona agricola.

I ricorrenti hanno presentato domanda di sanatoria per il fabbricato ed hanno chiesto alla Regione Lazio il rilascio del parere ex art. 32 della L. 47/85.

Con provvedimento n. 48/47/3 del 10/8/98, la Regione Lazio ha rilasciato parere favorevole alla sanatoria, ma detto atto è stato annullato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio con il provvedimento del 27/10/98 impugnato con il presente ricorso.

Avverso detto provvedimento i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di gravame:

1. Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti e dei presupposti e perplessità.

Deducono i ricorrenti l’illegittimità dell’atto in quanto il provvedimento regionale sarebbe adeguatamente motivato, essendo stato rilasciato il parere perché il manufatto sarebbe al limite della zona boscata e a ridosso di un contesto fortemente urbanizzato.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 82 D.P.R. 616/77, come integrato dall’art. 1 della L. 431/85. Violazione dell’art. 7 della L. 1497/39 e dell’art. 32 della L. 47/85 e succ. mod. e integr. – Incompetenza – Eccesso di potere per errore nei presupposti.

Sostengono i ricorrenti che la Soprintendenza avrebbe annullato il provvedimento regionale per ragioni di merito e non di legittimità.

3. In subordine, violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 7 della L. 1487/39, del R.D. 135/40 dell’art. 32 della L. 47/85 e dell’art. 39 della L. 724/94 – Violazione e falsa applicazione del P.T.P. Ambito n. 9 adottato con deliberazione della G.R. Lazio 28/4/87 n. 2276 – Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti.

Deducono i ricorrenti che il P.T.P. non prevedrebbe per l’area un vincolo di inedificabilità assoluta e quindi non vi sarebbe una preclusione assoluta alla sanatoria.

4. In subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 1497/39, del R.D. 135/40 degli art. 31 e 32 della L. 47/85 e dell’art. 39 della L. 724/94 – Incompetenza.

La non conformità dell’intervento alle previsioni urbanistiche non potrebbe costituire motivo idoneo a decretare l’annullamento del parere favorevole.

5. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, difetto di pubblico interesse e manifesta ingiustizia.

La Soprintendenza non avrebbe tenuto conto della reale situazione della zona nella quale ricade il manufatto dei ricorrenti, essendo fortemente urbanizzata.

Insistono quindi i ricorrenti per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie nelle quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.

All’udienza pubblica del 26 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 27/10/98 con il quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio ha annullato il provvedimento della Regione Lazio del 10/8/98 n. 48/47/3, con il quale è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85, alla sanatoria del fabbricato di loro proprietà sito nel Comune di Rocca di Papa, Località Catorso, distinto in catasto al foglio 2, part. n. 320.

Il manufatto ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 24/4/54, e l’area è classificata secondo il P.R.G. di Rocca di Papa come zona E, e secondo il P.T.P. ambito n. 9 come zona RP/8 – boscata non compromessa.

L’Amministrazione, nel disporre l’annullamento, ha rilevato che il provvedimento regionale sarebbe carente nella motivazione; ha poi rilevato che l’intervento contrasterebbe con le previsioni recate dal P.T.P. ambito territoriale n. 9 in quanto il fabbricato sarebbe stato realizzato in totale difformità con la normativa di zona su un lotto inedificabile sottoposto a tutela integrale; le opere sarebbero particolarmente invasive e deturpanti nei confronti del paesaggio, caratterizzate da volumetria e cubatura rilevanti, tanto da configurare un danno permanente.

Deducono i ricorrenti, in estrema sintesi, che il provvedimento regionale sarebbe adeguatamente motivato in quanto il parere favorevole sarebbe stato reso in considerazione della specifica localizzazione del fabbricato – trovandosi al limite della zona boscata a ridosso di un contesto fortemente urbanizzato – e dopo aver dato specifiche prescrizioni per il miglior inserimento del manufatto nel contesto ambientale vincolato.

Deducono, poi, che il provvedimento di annullamento sarebbe intervenuto per ragioni di merito e non di legittimità e che, infine, la normativa paesaggistica di zona non imporrebbe il vincolo di inedificabilità assoluta come ritenuto dalla Soprintendenza, mentre quella urbanistica non avrebbe alcun rilievo nel procedimento; infine, la Soprintendenza non avrebbe tenuto conto della specifica localizzazione del fabbricato, posto a ridosso della zona urbanizzata.

Nessuna delle censure proposte può trovare accoglimento.

Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge chiaramente che l’annullamento è intervenuto per motivi di legittimità e non di merito, in quanto la Soprintendenza ha disposto l’annullamento del nulla osta paesaggistico per il suo evidente contrasto con la normativa recata dal P.T.P.

Il manufatto abusivo, infatti, ricade nella zona RP/ 8 del P.T.P. n. 9 "zona boscata non compromessa", nella quale è vietata l’edificazione a scopo residenziale essendo possibile il solo recupero di edifici esistenti (cfr. art. 8 comma 8 del P.T.P. n. 9).

Il parere regionale, quindi, si pone chiaramente in contrasto con la normativa paesaggistica di zona, e la notevole dimensione del manufatto – incidente nel contesto ambientale vincolato – è stata richiamata nel provvedimento impugnato proprio allo scopo di evidenziare l’impossibilità di derogarvi.

Del resto, la Regione Lazio nel rendere il parere favorevole ha dato rilievo alla sola circostanza fattuale della vicinanza del fabbricato ad altra zona in parte urbanizzata (zona classificata come zona 5/1 – area debolmente compromessa), omettendo – quindi – di applicare la disciplina prevista dal P.T.P. per la zona nella quale invece ricade il fabbricato.

E’ del tutto evidente che nel rendere il giudizio di compatibilità dell’intervento con la normativa paesaggistica l’Amministrazione è tenuta a dare applicazione alla sola normativa prevista per l’area nella quale ricade il manufatto, non potendo applicare le disposizioni previste per le aree limitrofe.

Peraltro, secondo la giurisprudenza della Sezione, il parziale degrado di un’area sottoposta a tutela piuttosto che autorizzare l’amministrazione a tollerare ulteriori abusi, rilasciando pareri favorevoli alla sanatoria di opere che comprometterebbero ancor più le aree rimaste integre, dovrebbe indurre questa ad adottare provvedimenti volti a salvaguardare il residuo valore paesistico delle zone ancora non del tutto compromesse, salva restando ovviamente la possibilità di attivare il procedimento per la rimozione del vincolo al fine di adeguare lo strumento di pianificazione paesistica, ormai divenuto obsoleto, alle modifiche ambientali sopravvenute, qualora l’effettivo stato dei luoghi sia, a giudizio degli organi competenti, irrimediabilmente compromesso (cfr., tra le tante,T.A.R. Lazio Roma, sez. II Quater, 06 marzo 2007, n. 2182).

Nel caso di specie, poi, l’Amministrazione ha precisato – dal punto di vista meramente fattuale – che l’area in questione è correttamente classificata come "zona boscata non compromessa" essendo ancora sostanzialmente integra, con alberature di alto fusto, meritevole di essere tutelata.

Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione resistente che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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