Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 29-07-2011, n. 30324 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza in data 23 febbraio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Firenze, respingeva le istanze di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, dell’affidamento in prova al sevizio sociale ex art. 47 O.P., della misura della semilibertà e della detenzione domiciliare proposte da M.S.. Rilevava il tribunale che l’istante, ristretto in arresti domiciliari in relazione alla sentenza 17 gennaio 2008 del GIP del Tribunale di Pisa, irrevocabile 16 febbraio 2010, in passato e per precedenti condanne, aveva fruito di misure alternative quali la semi libertà, la detenzione domiciliare e l’affidamento in prova al servizio sociale; che dopo la fruizione dei suddetti benefici negli anni ’80 è90 nei successivi anni 2006/2007 ha commesso numerose rapine in banca con armi; che le informazioni acquisite dal Ser.T., dall’UEPE e dalla polizia non consentivano di effettuare nei suoi confronti il positivo giudizio prognostico, concernente il buon andamento delle misure alternative e la capacità delle stesse a contenere il pericolo di recidiva.

Evidenziava, poi, con specifico riferimento al richiesto affidamento terapeutico che il prevenuto aveva dimostrato di non volere o di non essere in grado di sottoporsi volontariamente alle prescrizioni indicate nel programma di trattamento ambulatoriale predisposto Scr.T., e che in relazione alle esigenze di cura dell’interessato, stante la molteplicità dei suoi problemi – psichici e derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti- e la sua incapacità di adeguarsi alle prescrizioni, l’unica modalità efficace per affrontarli sarebbe quella dell’inserimento in una comunità terapeutica residenziale a "doppia diagnosi", per la quale non aveva proposto istanza.

2.- Avverso l’ordinanza propone ricorso per Cassazione l’avvocato Luca Cianferoni, difensore di M.S., erroneamente indicato nell’atto di ricorso con il nome di M.G., eccependo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’affidamento terapeutico. Assume che, avendo riconosciuto le molteplici problematiche psichiche e di dipendenza del M., il tribunale non avrebbe dovuto attribuire prevalenza alle esigenze di tutela della collettività fondate sulla valutazione dei suoi precedenti penali, quanto piuttosto alla sua effettiva situazione, della quale, invece non ha tenuto conto fondando il suo convincimento su relazioni standard delle autorità di PS. Quanto al suo comportamento in corso di arresti domiciliari è stato irreprensibile ed egli si è sottoposto, salvo episodi sporadici conseguenti alla sua condizione di disagio psichico, a quanto stabilito dagli operatori del Ser.T., per cui tenuto conto del suo grave stato di tossicodipendenza e dei concomitanti problemi di disagio psichico, il tribunale non avrebbe dovuto, sulla base di mere supposizioni o di asserzioni apodittiche, disapplicare la norma che prevede l’affidamento terapeutico.

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte, Dott. Giovanni D’Angelo, con atto depositato il 12 gennaio 2011, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è infondato.

5.- Quando sia domandato l’affidamento, c.d. terapeutico, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, il Tribunale di sorveglianza è chiamato ad effettuare un complesso giudizio prognostico relativo al prevedibile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato i servizi proposti alla cura e riabilitazione dallo stato di tossicodipendenza dell’unità sanitaria locale competente o con una delle strutture private, abilitate, indicate dallo stesso D.P.R. n. 309. Ai fini di tale giudizio prognostico favorevole deve prendere in esame e vagliare tutti gli elementi dai quali possa inferirsi l’idoneità della misura ad escludere o rendere improbabile la ricaduta in condotte devianti, attraverso un esame della personalità del condannato, fondato su dati certi ed oggettivamente sintomatici (Sez. 1 sent. 10.5.2006, n. 18517, Trione, Rv. 233728; Sez. 1 sent.

18.11.2010, n. 1362, Liso, Rv.249285; Sez. 1, sent. 1.2.2011, n. 9320, Matarrese, Rv. 249884).

6.- L’ordinanza impugnata è conforme ai principi in precedenza enunciati, in quanto, con motivazione completa e congrua rispetto ai dati di valutazione esaminati ed ai documenti e le relazioni informative acquisite in atti (certificato penale, note informative di polizia, relazione dell’UEPE, relazioni dei servizi sanitari specialistici) è pervenuta ad un giudizio prognostico sfavorevole in relazione all’idoneità dell’affidamento terapeutico, avente come programma solo la frequenza ambulatoriale presso il Ser.T. e l’inserimento nelle attività un centro diurno di recupero, a fornire adeguato contenimento alla pericolosità sociale palesata dal M. e nel contempo ad assicurare la sua adesione alle attività di cura per lui necessarie. Evidenziava infatti, oltre ai dati concernenti i precedenti penali, le precedenti misure alternative e la gravità dei delitti commessi dopo la fruizione delle stesse, anche la sua non costanza nel sottoporsi ai controlli periodici presso il Ser.T. e la incostante disponibilità a praticare le altre, concomitanti, terapie di natura psichiatrica.

Le doglianze espresse nel ricorso, piuttosto che indicare specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione del provvedimento gravato, in realtà tendono sminuire o negare la veridicità degli elementi di valutazione evidenziati dal tribunale di sorveglianza, contrapponendo una diversa interpretazione degli stessi, peraltro neppure conforme al dettato normativo ed ai criteri consolidati che presiedono, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla possibilità di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale quale previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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