Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 29-07-2011, n. 30322 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 18.2.2010 il GIP del Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta presentata da S.V. volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle condanne pronunciate con le sentenze 25.5.2007 dal GUP del Tribunale di Livorno e 19.7.2007 dal GUP del Tribunale di Forlì.

Il giudice dell’esecuzione non riteneva sufficiente perchè potesse riconoscersi l’esistenza di un unico disegno criminoso la mera omogeneità oggettiva dei reati commessi, due rapine aggravate, ritenendo gli stessi espressione di semplice reiterazione di condotte illecite. Rilevava come l’istante non avesse allegato tutti gli elementi idonei necessari al fine di permettere di orientare l’indagine in direzione dell’accertamento delle condizioni richieste dall’art. 81 c.p., essendosi limitato ad esporre che entrambe le attività criminose sarebbero state espressione del suo stato di tossicodipendenza e producendo, all’uopo, un certificato di frequenza del Ser.T.. Affermava, quindi, che nel caso in esame la mera condizione di tossicodipendenza non valesse,di per sè, a giustificare l’assunta previa pianificazione di due rapine le quali, ancorchè commesse nell’arco di un mese, erano state poste in essere in due città diverse ed in concorso con soggetti in parte differenti.

2.- Propone ricorso per Cassazione S.V., personalmente, eccependo: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonchè la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 81 c.p., e all’art. 671 c.p.p..

Lamenta il ricorrente che il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto la mancanza di unicità del disegno criminoso pur in presenza di due delitti di rapina ai danni di banca, commessi nel brevissimo lasso di tempo di sette giorni l’uno dall’altro, con modalità coincidenti:

entrambe con l’uso della violenza e di un taglierino e con il concorso, anche se pure non solo, di uno stesso complice, Paolo Leone. Neppure il documentato stato di tossicodipendenza, sussistente al momento della consumazione dei due delitti, è stato correttamente vagliato nonostante la difesa del ricorrente avesse evidenziato come dal contenuto delle sentenze emergesse che trattavasi di un unico piano programmato al fine di commettere, mediante appositi viaggi itinerari con autovettura, diverse rapine.

B) Nullità dell’ordinanza perchè l’udienza è stata celebrata senza che l’interessato ricevesse alcun avviso essendo stato notificato l’avviso al difensore nonostante il ricorrente non avesse mai eletto domicilio presso il suddetto.

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte, Dott. Giuseppe Volpe ha concluso per l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è palesemente infondato.

5.- Preliminarmente deve essere rilevata l’assoluta non fondatezza del presupposto fattuale fondante il secondo motivo di gravame con il quale si assume la nullità dell’ordinanza impugnata per error in procedendo.

Dall’esame degli atti, consentito nel caso di specie data la natura della doglianza esposta dal ricorrente, risulta, infatti, che egli in calce all’istanza con la quale instava per l’applicazione della disciplina del reato continuato, elesse domicilio presso il difensore avvocato Salvatore Sciullo, e, correttamente, presso il suddetto difensore gli fu notificato l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio.

6.- Riguardo alle altre doglianze compendiate nel primo motivo di ricorso, va ribadito che, ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p., la cognizione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita sulla base del raffronto del contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumono essere "in continuazione" (Cass. Sez. 1^, 16.1.2009, n.3747, RV 242537). La circostanza che i reati in relazione ai quali è domandata l’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cpv. c.p., e art. 671 c.p.p., siano della medesima specie, di per sè stessa e da sola, non è significativa laddove, con apprezzamento di merito di sua stretta pertinenza, il giudice dell’esecuzione abbia accertato, previo esame dei dati specifici ricavabili dalle singole sentenze, che difettano altri indicatori imprescindibili – quali la coincidenza in ordine ai luoghi di commissione o di accertamento e le modalità di esecuzione – dell’assunta identità dell’origine ideativa e programmatoria delle condotte delittuose.

La decisione del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità quando la sua motivazione, a mente di quanto dedotto dall’istante, dia atto dell’avvenuto raffronto del contenuto delle sentenze in termini di verifica degli indicatori dai quali possa essere desunta, ovvero esclusa, quella unicità del disegno criminoso presupposto per l’applicazione della disciplina della continuazione, inclusa tra essi la condizione di tossicodipendenza, se allegata, dato il tenore della novella introdotta nell’art. 671 c.p.p., comma 1, per effetto della L. 21 febbraio 2006, art. 4 vicies, (Cass. Sez. 1, sent. 12.5.2006, n. 35797; Cass. Sez. 1^, sent. 7.11.2006, n. 39704; Cass. Sez. 1, sent. 14.2.2007 n 7190; Cass. Sez. 2, sent.

6.11.2007, n. 41214; Cass. Sez. 1, sent.29.5.2009, n. 30310).

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, con motivazione congrua ed aderente ai dati fattuali ricavabili dal contenuto delle sentenze esaminate, raffrontate tra loro anche in relazione alla condizione di tossicodipendenza esposta dal richiedente, ha escluso che fosse ravvisabile un unitario disegno criminoso sottostante i delitti di rapina giudicati con le due sentenze, nonostante il breve lasso temporale tra gli stessi intercorrente, a cagione della distanza tra i luoghi ove furono realizzate ed alle modalità operative che li contraddistinsero. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) a favore della cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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