Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-04-2011) 29-07-2011, n. 30317

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Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza deliberata l’11 ottobre 2010 il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame proposta da L.M. avverso il provvedimento con il quale il GIP della stessa sede aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perchè indagato dei reati, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, di omicidio in concorso e porto e detenzione illegale di armi.

I fatti ascritti all’indagato riguardano l’omicidio di D. B., commesso il (OMISSIS), il cui corpo era stato rinvenuto all’interno del Parco Nazionale della (OMISSIS), in località (OMISSIS) del comune di (OMISSIS). Il cadavere presentava diversi fori di entrata ed uscita di colpi di arma da fuoco e sul luogo venivano rinvenuti 34 bossoli, dei quali 27 calibro 7,65, 5 calibro 45 e due cartucce calibro 12; successivamente in corso di esame autoptico venivano repertati altri due proiettili esplosi da una pistola revolver. L’omicidio veniva inquadrato dagli inquirenti nell’ambito di una serie di gravi episodi delittuosi verificatisi nel medesimo contesto territoriale e connessi alle attività dei gruppi di criminalità organizzata operanti in quel territorio. Erano, quindi, sottoposti ad intercettazione telefonica ed ambientale alcuni soggetti tra cui L.M., figlio di G. (questi appartenente ad associazione di stampo mafioso e coinvolto in un precedente fatto omicidiario), e P.F.. Sulla scorta degli esiti delle intercettazioni, nonchè in esito alle attività di ocp effettuate dai carabinieri ed alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da A.B., indagato in procedimento connesso, il GIP del Tribunale di Bari convalidava il fermo del L.M. e di P.F. ed applicava nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

Il Tribunale del riesame respingeva, in primis, l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni rappresentata in udienza dai difensori con la quale assumevano che il PM non avrebbe provveduto ad emettere in tempo utile l’autorizzazione ad estrarre copia del supporto informatico relativo alle intercettazioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata.

Affermava, quindi, che l’attribuibilità al L., quale esecutore materiale, dell’omicidio si fonda sui risultati delle intercettazioni ambientali, sui contenuti delle dichiarazioni rese da A.B., sulle risultanze delle indagini medico-legali eseguite sul cadavere. In particolare le intercettazioni avviate l’11 settembre 2010 sul conto di L.M. e P.F. documentavano il loro allontanamento dal comune di Altamura per recarsi a (OMISSIS) poco dopo l’omicidio, nonchè la volontà di tenere nascosto il luogo ove si trovavano.

Presso il Bed & Brekfast di (OMISSIS) ove erano rimasti alloggiati dal (OMISSIS), i due venivano prima raggiunti dalle rispettive fidanzate e poi, il (OMISSIS), da A.B.. Le conversazioni captate all’interno della stanza del Bed & Brekfast quando era presente l’ A. disvelano il coinvolgimento del L. e del P. nell’omicidio, nonchè la causale dello steso riconducibile alle rivalità tra il gruppo criminale capeggiato da L.G., padre di M., e quello di D. B., il quale, dopo aver tentato per due volte di eliminare L.G., aveva assunto il predominio su tutto il territorio. Nel corso delle conversazioni, inoltre, gli interlocutori manifestano la volontà di compiere azioni ritorsive nei confronti di C.R., che ipotizzano si sia reso responsabile di aver riferito a D.M., fratello dell’ucciso, i particolari dell’omicidio relativi alle moto adoperate ed alle armi, compreso un fucile a pompa. I contenuti delle conversazioni intercettate erano, secondo i giudici del riesame, riscontrate dalle dichiarazioni di A.B. il quale, fermato il 20 settembre 2010, mentre si apprestava ad allontanarsi da (OMISSIS) unitamente a L. M. e P.F., dichiarava di voler collaborare;

sentito, quindi, in presenza del difensore riferiva che ad eseguire l’omicidio erano stati il L. ed il P. con altre due persone, che la vittima era stata attinta da colpi sparati con un fucile a pompa e con altre armi, che il D. dopo essere stata inseguito era stato colpito prima al torace e poi finito con un colpo alla testa, che le armi adoperate erano state occultate, in vista dell’omicidio, in un deposito di C.R. dove egli le aveva viste personalmente. La credibilità dell’ A., il quale riferiva circostanze apprese direttamente dagli indagati e le cui propalazioni che trovavano riscontro sia nel contenuto delle intercettazioni che nei rilievi effettuati sul cadavere della vittima, consentiva secondo i giudici del riesame di ritenere raggiunto nei confronti di L.M. un quadro di gravità indiziaria adeguato ai parametri richiesti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione nei suoi confronti della misura coercitiva personale.

Riguardo alle esigenze cautelari esse erano costituite dal pericolo di fuga e di reiterazione criminosa, peraltro paventata in taluna delle captazioni in atti nei confronti di C.R., dalla personalità dell’indagato quale emergente dalle modalità del fatto e dalla connotazione di matrice mafiosa che caratterizzava quest’ultimo. Secondo i giudici, quindi, preminenti motivi di cautela sociale, anche a prescindere dalla presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, comunque connessa alla specie del delitto attribuito, imponevano l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

2.- Avverso l’ordinanza propone ricorso l’avvocato Francesco Moramarco, difensore di L.M., adducendo a motivi:

a) Violazione di legge, art. 268 c.p.p., con riguardo alla ritenuta, da parte del tribunale del riesame, utilizzabilità delle intercettazioni poste a base della ordinanza custodiale del GIP. Assume in proposito che, come già prospettato in sede di udienza davanti al tribunale, il difensore non era stato messo in grado di poter valutare i brogliacci delle intercettazioni con le intercettazioni stesse, pur avendo tempestivamente depositato il 27 settembre 2010 apposita richiesta della copia del relativo supporto magnetico/informatico. Alla richiesta, copia della quale è stata esibita e depositata davanti al tribunale del riesame ed è allegata al ricorso, non ha fatto seguito il deposito nella segreteria del PM dell’autorizzazione, nè comunicazione alcuna al difensore richiedente. Il PM, inoltre, non ha trasmesso i files completi neppure al GIP ed al tribunale del riesame, come invece avrebbe dovuto fare una volta ricevuta la richiesta della difesa dell’indagato, posto che qualora emergesse distorsione tra quanto verbalizzato e quanto ascoltato, i file audio devono essere trattati come atti favorevoli all’imputato. Di qui la inutilizzabilità delle intercettazioni e la conseguente necessità di revoca del provvedimento cautelare. b) Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da A.B. e carenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 c.p.p., in quanto dal "Verbale di consulenza tecnica" relativo all’interrogatorio da questi reso, messo a disposizione in relazione ad altra ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP il 9.11.2010 nei confronti di L.A. e C.R., si evincerebbe che le dichiarazioni non sono spontanee e che la trascrizione in forma riassuntiva del verbale (di interrogatorio) è difforme dalla perizia trascrittiva, peraltro non versata nella cancelleria del tribunale della libertà e la cui mancata conoscenza, a mente delle difformità riscontrabili tra i due atti, dovrebbe comportare la revoca del provvedimento cautelare.

Assume, poi, il ricorrente difensore che l’assoluta credibilità dell’ A., quale affermata dal tribunale, è destituita di fondamento perchè illogica e priva di supporto probatorio.

L’ A., infatti, pur avendo partecipato alle fasi preparatorie dell’omicidio non riferisce per quali ragioni non prende parte alla fase esecutiva e non indica quale sia il suo ruolo nella vicenda. I fatti, ritenuti puntuali ed indizianti, dallo stesso riferiti sono tutti fatti e circostanze noti ai media ed accessibili a chiunque, mentre nulla egli riferisce su altri particolari diversi, relativi alle altre due persone che avrebbero partecipato all’omicidio ed alle condotte degli stessi.

Quanto alla intrinseca attendibilità del propalante, affermata sulla base dell’autoaccusa di aver partecipato ad una presunta associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti assieme al L. e ad altri indagati, essa è smentita dal fatto che l’ A. di tale associazione nulla riferisce.

Anche i particolari rilevati dall’ispezione cadaverica e riscontrati, secondo l’ordinanza impugnata, dalle dichiarazioni del propalante riguardano circostanze note ed apprese dagli organi di stampa, h sostanza le dichiarazioni dell’ A. non sono nè precise nè individualizzanti e non possono avere valenza di grave indizio.

3.- Il Procuratore Generale Dott. Vito Monetfo ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è infondato.

5.- Riguardo alle doglianze esposte con il primo motivo, osserva il collegio che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 336/2008 le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20300 del 22.4.5.2010, Lasala, hanno affermato che sussiste il diritto "incondizionato" del difensore di accedere alle registrazioni delle conversazioni intercettate, che a tale diritto corrisponde un obbligo del pubblico ministero di assicurarlo; e che, allorchè la richiesta della copia fonica sia finalizzata ad esercitare il diritto di difesa nel procedimento incidentale de liberiate, essa deve essere rilasciata in tempo utile perchè tale diritto possa essere in quella sede esperito. Non vi è, invece, alcun obbligo di trasmissione da parte del PM, anche in esito a richiesta della difesa, dei brogliacci o dei files audio; nè vi è alcun obbligo generale e generico del tribunale del riesame di acquisire tali atti e di ascoltare i files audio.

La citata sentenza delle Sezioni unite Lasala ha poi specificato che qualora la parte abbia tempestivamente richiesto al PM i files audio e non li abbia ottenuti, senza una spiegazione da parte dell’organo giudiziario requirente, si verifica nel procedimento di acquisizione della prova una nullità di ordine generale a regime intermedio, con la conseguenza che il tribunale del riesame, in ipotesi di eccezione tempestiva della nullità medesima, non può utilizzare per la decisione le conversazioni intercettate i cui files audio erano stati richiesti (Sez. 6, sent. 24.6.2010, n.32571, Vinci, Rv.248548).

E’ stato altresì affermato che (S.U. sentenza Lasala citata) che ove il PM non ottemperi tempestivamente alla richiesta di accesso alle registrazioni e di trasposizione su nastro magnetico delle conversazioni o comunicazioni captate, perchè la circostanza possa rilevare nel procedimento incidentale de liberiate la parte ha l’onere di specifica allegazione e documentazione al riguardo in quella sede.

Nel caso di specie, alla stregua del contenuto dell’ordinanza gravata, risulta che il difensore ricorrente depositò al tribunale solo l’istanza rivolta al PM in data 27 settembre 2010 per estrarre copia del supporto informatico relativo alle intercettazioni poste a fondamento della ordinanza custodiate genetica, sostenendo, senza dimostrarlo, che il PM non aveva provveduto ad emettere in tempo utile alcun provvedimento in relazione alla richiesta. Correttamente il tribunale ha, quindi, ritenuto l’eccezione di inutilizzabilità proposta non accoglibile poichè sfornita di specifica allegazione e documentazione concernente l’eventuale completa omissione, ovvero il diniego ingiustificato da parte del PM. A sostegno del gravame il ricorrente allega, invece, all’odierno ricorso una diversa copia della suddetta istanza dalla quale risulta che il 28 settembre 2010 il PM autorizzò, a cura e spese della parte richiedente e sotto il coordinamento della P.G., l’estrazione di copia informatica delle intercettazioni. La copia allegata risulta essere stata rilasciata il 18.10.2010 senza urgenza, ed il suo rilascio, con tali modalità, da parte della segreteria rende poco verosimile che, come sostenuto dal difensore in ricorso, il provvedimento del PM steso in calce alla richiesta non fosse stato depositato in tempo utile presso la medesima segreteria.

Ed invero non si comprende per quale ragione la parte interessata, stanti i tempi ristretti previsti per la celebrazione del procedimento davanti al tribunale, abbia aspettato che lo stesso fosse esaurito per recarsi presso la segreteria del PM al fine di verificare l’esito della sua richiesta, restando sul punto totalmente indimostrato che in precedenza, più precisamente prima dell’udienza, all’ufficio di segreteria non fosse pervenuto, ovvero fosse stato depositato, il provvedimento autorizzativo, oppure che il richiedente vi si fosse recato senza poter ottenere la domandata copia dei supporti informatici.

Nè può essere affermato, come sostiene il ricorrente che sussista un obbligo del PM di informare mediante notifica il richiedente dell’esito della sua istanza; non esiste infatti una norma che tale obbligo stabilisca, nè il ricorrente la individua; così come non è previsto, ed anzi è sicuramente escluso, che vi sia un dovere del PM di trasmissione dei files audio al tribunale per il riesame quando la parte abbia proposto istanza per estrarne copia (S.U. sentenza Lasala citata e Sez. 2, sent. 7.7.2010, n. 32490, Russo ed altro, Rv.

248187).

6.- Del pari privo di pregio è il secondo motivo di ricorso. Ili richiamato "verbale di consulenza tecnica" afferente l’interrogatorio reso da A.B. è stato allegato ad ordinanza custodiale, diversa da quella oggetto del riesame nei confronti dell’odierno indagato, ed emessa il 9 novembre 2010, quando il procedimento de libertate di cui trattasi era già esaurito, con l’ovvia conseguenza che essa non poteva essere presente agli atti della ordinanza genetica del 23 settembre 2010 riguardante il L. e in quelli trasmessi al tribunale del riesame. Gli stralci della consulenza trascrittiva riportati in ricorso non paiono, comunque, idonei a scalfire il giudizio di attendibilità formulato dal tribunale del riesame riguardo alle dichiarazioni rese dall’ A.: tali dichiarazioni, invero, sono vagliate nell’ordinanza gravata non quali unici elementi, di per sè e singolarmente considerati, fondanti la gravità indiziaria nei confronti dell’indagato quanto, piuttosto, quali dati di riscontro rispetto al contenuto delle intercettazioni dalle quali (anche, ed in particolare, da quelle che vedevano anche l’ A. come inconsapevole interlocutore) già emergeva un quadro indiziario sufficientemente indicativo in ordine alla probabile responsabilità del L.. Ditalchè non potendosi affermare che il tribunale del riesame abbia assegnato decisiva rilevanza alla sola chiamata in reità dell’ A., neppure può sostenersi che il vaglio delle sue dichiarazioni accusatone, in quanto rese da persona indagata in un procedimento connesso, dovesse essere condotto in totale e stretta aderenza al principio di diritto enunciato dal questa Corte di legittimità (Cass., S.U., sent.

30.5.2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598) secondo cui le dichiarazioni eteroaccusatorie, per poter integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p., comma 1, – in forza dell’estensione applicativa dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, operata dell’art. 273 c.p.p., comma 1 bis – oltre ad essere intrinsecamente attendibili, devono anche essere corroborate da riscontri estrinseci specificamente individualizzanti. Che poi i riferimenti ricostruttivi e descrittivi dei fatti delittuosi offerti dal propalante non siano puntuali e di valenza indiziante in quanto si tratterebbe di circostanze note ai media ed apprendibili attraverso gli organi di stampa, è censura generica e totalmente assertiva e, in quanto tale, priva di specifica rilevanza nell’ambito del giudizio di legittimità. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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