Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-12-2011, n. 28428 Alimenti e mantenimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In un procedimento di separazione giudiziale tra P.P. e I.F., la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 19-9/22- 10-2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 11-5-2007, riduceva l’assegno a favore della P. ad Euro 175,00.

Ricorre per cassazione la P., sulla base di un unico motivo.

Resiste, con controricorso, lo I..

La P. ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Con un unico motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, là dove essa riduce l’assegno di mantenimento a suo favore, a far data dalla decisione, "in vista della dovuta, graduale ripresa da parte della moglie dell’attività lavorativa".

Così come espressa, la motivazione pare insufficiente e contraddittoria: da un lato si ammette la disparità di posizioni economiche tra le parti, dall’altro, sulla base di un’apparente, mero auspicio circa la ripresa del lavoro, da parte della P., si riduce l’importo dell’assegno a suo favore.

La determinazione di assegno (così come il suo importo) "fotografa" una condizione attuale di disparità di posizioni economiche dei coniugi, tale da impedire all’avente diritto di godere del tenore di vita proprio della convivenza matrimoniale (per tutte, Cass. n. 6698 del 2009).

I futuri elementi di novità rispetto a tale situazione potranno eventualmente essere fatti valere in un diverso procedimento di modifica delle condizioni di separazione.

Va pertanto accolto il ricorso con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che dovrà attenersi a quanto sopra indicato, e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che si pronuncerà pure sulle spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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