Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-04-2011) 29-07-2011, n. 30316

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Svolgimento del processo

1.- Il Tribunale di Napoli, 12^ Sezione Distrettuale Riesame, con ordinanza in data 3.11.2010. depositata il 17.11.2010, respingeva l’istanza di riesame proposta da F.M. avverso l’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Torre Annunziata in data 11/13.10.2010 aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai seguenti reati:

A) detenzione illegale in concorso con F.V. di una pistola "SMITH & WESSON" calibro 357 magnum e di una pistola "CRVENA Zastava" Calibro 7,65 con matricola abrasa; B) detenzione in concorso della predetta pistola con matricola abrasa e, pertanto, clandestina;

C) ricettazione in concorso della pistola "SMITH & WESSON" calibro 357 magnum provento di furto; D) ricettazione in concorso della pistola "CRVENA Zastava" provento del delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 4. Reati accertati in (OMISSIS).

Riguardo ai gravi indizi di colpevolezza il tribunale riassumeva come nel corso di una operazione di PG i Carabinieri di Torre Annunziata procedevano a perquisizione dell’abitazione della famiglia F. e, mentre l’operazione era appena iniziata, i militari presenti sulla strada vedevano lanciare da una finestra della casa un lenzuolo all’interno del quale erano avvolte due pistole. I carabinieri all’interno dell’abitazione raggiungevano una stanza chiusa a chiave, ne sfondavano la porta e vi trovavano all’interno F.M. il quale riusciva darsi alla fuga a causa della reazione dei familiari e del sopraggiungere nell’abitazione di numerose persone.

Nel corso di successive intercettazioni di colloqui avuti in carcere da F.V., padre di M., con la convivente il possesso delle armi veniva confermato dalle dichiarazioni tra i due conversanti e se ne deduceva che l’iniziativa del lancio delle pistole dalla finestra fosse stata di F.M. il quale, evidentemente, era ben a conoscenza della presenza delle armi in casa. Gli accertamenti hanno poi confermato la provenienza delittuosa delle armi.

Quanto alle esigenze cautelari il tribunale valutata l’oggettiva gravità dei fatti reato, la personalità dell’indagato emergente non solo dai fatti ma anche dal contesto delinquenziale in cui si sono verificati, nonchè dalla fuga posta in essere, riteneva di dover formulare un giudizio di propensione a delinquere e di possibile reiterazione di delitti della stessa specie.

2. – Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’avvocato Giuseppe De Gregorio, difensore di F.M., per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b), per erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 110 c.p..

Lamenta il ricorrente la poca aderenza della impugnata ordinanza agli atti e la mancata valutazione degli argomenti prospettati dalla difesa quale risultante dalla circostanza che, nonostante il riesame riguardasse la misura coercitiva degli arresti domiciliari il collegio nella parte relativa alle esigenze cautelari afferma che unica misura idonea è quella della custodia inframuraria.

Riepilogando i fatti, quindi, il ricorrente assume che nelle condotte poste in essere dall’imputato ricorra non il concorso in detenzione di armi bensì il diverso reato di favoreggiamento di cui all’art. 378 c.p., non punibile ai sensi dell’art. 384 c.p. per il rapporto di parentela intercorrente tra F.M. ed il padre F. V.. Nè il contenuto equivoco delle conversazioni intercettate, riportato nella ordinanza impugnata, consente di ritenere il concorso nella ascritta detenzione illegale di armi.

Inoltre, la circostanza che gli altri familiari, ma non F. M., siano imputati di detenzione di stupefacenti doveva indurre a ritenere, con alta probabilità, che anche in relazione al possesso delle armi egli ne fosse al corrente senza aver concorso nel reato.

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell’abrasione della matricola della pistola "CRVENA Zastava" Calibro 7,65 mod. 70.

Il ricorrente lamenta che sebbene la difesa avesse rappresentato che la pistola "CRVENA Zastava" Calibro 7,65 mod. 70, non poteva avere la matricola abrasa perchè parabellum non essendo iscritta nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, il tribunale non abbia fatto alcun riferimento all’assunto difensivo.

3.- Il Procuratore Generale Dott. Vito Moneti concludeva per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è infondato e deve essere, in conseguenza respinto.

5.- Osserva il Collegio, preliminarmente, che non costituisca causa di annullamento dell’ordinanza la circostanza che in parte motiva il provvedimento richiami le esigenze cautelari atte a giustificare la custodia in carcere sebbene la misura adottata nei confronti del ricorrente nell’ordinanza genetica fosse quella degli arresti domiciliari, misura poi effettivamente confermata con la decisione oggetto di gravame.

6.- Quanto al primo motivo di ricorso con esso la difesa ricorrente più che individuare specifiche violazioni di legge in relazione alla assunta erronea qualificazione giuridica della condotta attribuita al F., che secondo la prospettazione difensiva non andava sussunta sotto la specie del concorso con altri nella illegale detenzione di armi quanto, piuttosto, nel favoreggiamento di cui all’art. 378 c.p., espone una complessiva rilettura dei fatti vagliati dai giudici di merito.

Invero, l’ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e priva dell’ipotizzata violazione di legge, afferma plausibilmente – tenuto anche conto del vaglio di sola verosimiglianza in prospettiva di un probabile giudizio di colpevolezza che caratterizza la fase cautelare – che il comportamento del F. è significativo del suo concorso nella detenzione delle armi, delle quali repentinamente ed autonomamente decisa di disfarsi per non consentirne il rinvenimento da parte dei carabinieri, con ciò palesandone la codetenzione.

Le successive captazioni, così come interpretate dai giudici del riesame, costituiscono indizio ulteriore della attribuibilità all’indagato della detenzione in concorso delle armi, da lui scagliate fuori dall’abitazione all’arrivo dei militari. Nè rileva che egli non sia stato raggiunto da accuse in relazione ai fatti di detenzione di stupefacenti che hanno attinto i familiari con lui conviventi considerato che in relazione alla detenzione degli stessi egli, per quel che in questa sede è dato rilevare, non ha palesato alcuna condotta volta al nascondimento o alla dissimulazione circa la loro presenza all’interno dell’abitazione.

7.- Irrilevante è poi il secondo motivo di gravame posto che, anche qualora dovesse risultare non configurato il reato di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, in relazione alla pistola "CRVENA Zastava" Calibro 7,65, permarrebbero comunque gli indizi gravi in relazione ai reati diversi configurati per i quali è, comunque, giustificata l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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