T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 01-09-2011, n. 2150 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente è proprietaria dei lotti di terreno indicati in epigrafe, ricadenti nella contrada ScaroPantanelli.

Tali lotti fanno parte di una più vasta area, che è stata interessata da un piano di lottizzazione (approvato con deliberazione della Giunta n. 230 del 12 settembre 2002 e la cui convenzione è stata stipulata in data 24 novembre 2003) le cui opere di urbanizzazione sono state integralmente realizzate.

Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di adozione del Piano paesaggistico della Provincia di Ragusa, nella parte in cui estende ai predetti terreni le limitazioni previste per le aree ricadenti nella fascia costiera (art. 36). Nel ricorso sono articolate le censure di violazione di legge (art. 143 D.Lgs. 42/2004) ed eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza manifesta, poiché sarebbe stata immotivatamente sottoposta a vincolo d’inedificabilità un’area, che è stata ormai urbanizzata, ledendo una legittima aspettativa consolidata dalla convenzione di lottizzazione.

L’amministrazione regionale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

1. La controversia in esame concerne la legittimità del piano paesaggistico della Provincia di Ragusa (peraltro già annullato dal Collegio nell’ambito dei ricorsi r.g. n. 2701/2010, 2841/2010, 2975/2010, 3284/2010), con particolare riferimento alle disposizioni di tutela della fascia di rispetto costiera (art. 36), imposte all’area sulla quale insistono i terreni di proprietà della società ricorrente per i quali sono state già interamente realizzate le opere di urbanizzazione previste dalla convenzioni di lottizzazioni munite di parere favorevole della Soprintendenza.

In particolare, parte ricorrente, sostiene che il piano sarebbe stato adottato in totale assenza di istruttoria diretta a verificare i presupposti e le situazioni relative alle singole zone interessate dal medesimo piano e che sarebbe stato illogicamente imposto un vincolo di inedificabilità ad un’area ormai urbanizzata.

La questione investe il sindacato sulle scelte effettuate dalla P.A. in sede di pianificazione e tutela del territorio che – per consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi – sono adottate sulla base di valutazioni discrezionali e non necessitato di puntuale motivazione, essendo sufficienti il richiamo alle finalità e alle ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione del piano, con la conseguenza che tali scelte possono essere censurate soltanto in presenza di evidenti vizi logicogiuridici nel quadro delle linee portanti della pianificazione.

Fatta questa premessa, va rilevato come, nel caso in esame, le pur condivisibili esigenze di tutela conservativa del paesaggio esistente non abbiano effettivamente tenuto conto del concreto stato di fatto dei luoghi già interessati da opere di urbanizzazione realizzate in attuazione delle convenzioni di lottizzazione che imponevano un" espressa motivazione sull’impossibilità di realizzare "nuove edificazioni" in contesti già urbanizzati, preceduta da adeguata attività istruttoria sulle reali valenze paesaggistiche di determinate zone e sullo stato dei luoghi per effetto dei legittimi lavori di urbanizzazione eseguiti in attuazione di convenzioni di lottizzazioni tenendo; queste, peraltro, integrano situazioni giuridiche caratterizzate da un affidamento "qualificato" ed impongono l’esternazione delle ragioni logiche del nuovo regime dei vincoli.

2. Per quanto sopra e assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare in seguito al riavvio del procedimento sulla base di rinnovata attività istruttoria;

3. Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la dedotta domanda risarcitoria in quanto riferita ad un comportamento rispetto al quale non vi è alcuna prova della riconducibilità, neppure indiretta e mediata, all’esercizio di un potere posto in essere dall’amministrazione. Non risulta, infatti, documentata alcuna richiesta di rilascio di titolo edilizio, né alcun provvedimento di diniego adottato sulla base delle disposizioni impugnate.

4. La natura degli interessi coinvolti costituisce giusto motivo per disporre la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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