Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-04-2011) 29-07-2011, n. 30313

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Svolgimento del processo

1.- Il Tribunale di Firenze, sezione prima penale, con ordinanza in data 27 marzo 2010 convalidava l’arresto di O.M., eseguito in pari data da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dei Carabinieri della Stazione di Scandicci.

Riteneva il giudice che l’arresto fosse stato legittimamente effettuato nella flagranza del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, e che si versasse in ipotesi di arresto obbligatorio ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quinquies, in quanto l’arrestata, destinataria di provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto e dal Questore di Firenze in data 27 agosto 2008 e in data 16 ottobre 2008, con invito ad allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo – materialmente eseguito con rientro in patria a mezzo di volo in data 5 febbraio 2010- era stata trovata nuovamente in Italia il 27 marzo 2010. 2.- Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’avvocato Luca Cianferoni, difensore di O.M., per i seguenti motivi:

1) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b): in particolare erronea applicazione della norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13.

Adduce a ragione che O.M. è cittadina comunitaria di nazionalità romena e, pertanto, il giudice avrebbe dovuto applicare, nel caso di specie, la normativa speciale di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2008. Assume che l’arresto non doveva essere ritenuto legittimamente eseguito nella flagranza del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, innanzitutto perchè al reingresso della O., cittadina dell’Unione, non poteva applicarsi il T.U. sull’immigrazione ma doveva, piuttosto, applicarsi, sulla base del principio di specialità, il D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 14, inoltre, poichè il delitto previsto dall’art. 20 citato sanziona il delitto di reingresso a seguito di allontanamento disposto dal Prefetto, con la pena della reclusione sino ad un anno, l’arresto in flagranza non avrebbe potuto essere eseguito.

2) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b); in particolare erronea applicazione della norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quinquies.

Lamenta il ricorrente che il giudice a quo abbia palesemente errato nel ritenere che ricorresse l’ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza di reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quinquies: nei confronti della O., infatti, era stato emesso, dal Prefetto e dal Questore di Firenze per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 30 giorni dalla notifica, poi effettivamente eseguito, come rilevato nell’ordinanza impugnata, il 5.2.2010, e non si verteva in ipotesi di reato di permanenza illegale dello straniero nel territorio dello stato.

3.- Il Procuratore Generale Dott. Antonio Mura, con requisitoria depositata il 4 gennaio 2011, ha chiesto che l’ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

5.- Deve essere preliminarmente rilevato che a far data dal 1 febbraio 2007 la Romania è entrata a far parte della Unione Europea per cui, da tale data, i cittadini di nazionalità rumena possono liberamente circolare nell’ambito dei paesi della Comunità Europea e ad essi, in conseguenza, non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che disciplina la situazione dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione e degli apolidi.

Le modalità d’esercizio dei diritti di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato per i cittadini dell’Unione Europea, nonchè le limitazioni a tali diritti per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, sono stabilite dal decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (emesso in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32, le cui norme trovano applicazione anche in relazione ai cittadini comunitari di nazionalità rumena. In particolare il D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 20 e 21, dettano la disciplina per l’allontanamento dal territorio dello Stato dei cittadini comunitari in presenza di ragioni di ordine pubblico, e stabiliscono le sanzioni conseguenti all’inosservanza dei provvedimenti di allontanamento e di divieto di rientro nel territorio dello Stato. 6.- Nel caso di specie la prevenuta O. M., cittadina rumena, era stata allontanata dal territorio dello Stato, per ragioni di pubblica sicurezza, con provvedimento correttamente emesso ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, e debitamente attuato.

La violazione da parte della cittadina rumena del divieto di reingresso in Italia esula perciò dalla previsione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, e art. 14, comma 5 quinquies, erroneamente richiamati ed applicati dal giudice di merito, configurando, invece, la sua condotta il delitto previsto dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 14, seconda ipotesi, come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32, art. 1, comma 1, lett. c).

Non era, dunque, possibile procedere al suo arresto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 ter, comma 5 quinquies, e neppure ne era consentito l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’art. 381 c.p.p., posto che il delitto di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 14 seconda ipotesi, è punibile con pena edittale massima di un anno di reclusione.

Si impone, in conseguenza, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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