T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 01-09-2011, n. 1366 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 23 maggio 2006 e depositato il successivo 21 giugno, la signor M.M. chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Campi Bisenzio aveva disposto la sua decadenza dalla qualità di assegnatario di alloggio di E.R.P., ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), l.r. Toscana n. 96/96, per non stabile occupazione del medesimo sito in San Donnino, via dei Platani n. 5/B, int. 5, in base a quanto emerso dagli accertamenti effettuati dal Corpo di Polizia Municipale e senza che potessero rilevare le deduzioni difensive depositate dall’interessata in sede procedimentale.

La ricorrente, quindi, premettendo di avere avuto vicissitudini familiari – culminate nella manifestazione di una grave malattia del padre, poi deceduto il 18 gennaio 2005 – che l’avevano indotta ad essere meno presente nell’alloggio durante la giornata ma mai a non occuparlo intenzionalmente, lamentava, in sintesi, quanto segue.

"I – Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 L. r.t. 96/96. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, genericità ed indeterminatezza. Contraddittorietà, travisamento, errore. Difetto di motivazione (art. 3 l.n. 241/1990).

La ricorrente sosteneva di non avere mai abbandonato l’alloggio in questione ma di essersi soltanto allontanata di giorno per prestare assistenza ai propri congiunti. Mancava, quindi, dall’istruttoria effettuata dall’Amministrazione, quella necessaria assoluta certezza di abbandono dell’immobile che poteva considerarsi come legittimante il provvedimento adottato, non certo desumibile dalla scarna e generica motivazione del medesimo.

Non era stato seguito l’assoluto rigore probatorio che doveva assistere la pronuncia di decadenza né erano stati notificati all’interessata i verbali della Polizia Municipale contenenti le descrizioni delle indagini effettuate sul posto. Inoltre, dal relativo contenuto, si rilevava che le indicazioni di una non meglio identificata "inquilina", su cui si era basata la Polizia Municipale, erano generiche e fuorvianti nonché da valutare in ordine alla effettiva attendibilità, dato che risultavano precedenti problematiche di rilievo penale con alcuni vicini. In più, il riferimento a controlli in vari giorni e orari era ugualmente generico, la circostanza ivi desunta secondo cui il marito della ricorrente abitava in via V. Pratolini non corrispondeva al vero, la circostanza per la quale la ricorrente e il marito risiedevano presso tale abitazione della figlia era indicata solo in forma dubitativa né risultava accertata dai medesimi agenti della Polizia Municipale, che pure avrebbero facilmente potuto farlo.

L’indicazione di generiche informazioni assunte, basate oltretutto su attestazioni in forma meramente dubitativa, evidenziavano quindi l’inconsistenza delle stesse.

Inoltre, il riferimento allo scarso consumo di utenze non poteva essere considerato decisivo al fine probatorio perché non teneva conto delle vicende strettamente personali della ricorrente e delle sue vicissitudini familiari che l’avevano costretta ad allontanarsi spesso per prestare assistenza ai familiari ma a rientrare comunque nell’alloggio quantomeno per il riposo notturno.

"II – Violazione del principio del giusto procedimento e dei principi di partecipazione ( L. n. 241/90) – Difetto di motivazione."

La ricorrente doveva essere informata degli accertamenti che si sarebbero disposti, in modo da poter chiarire già in anticipo le ragioni delle sue eventuali assenze al fine di giustificarle per circostanze non riconducibili ala sua volontà.

"III – Violazione dell’art. 35 l.r. t. n. 96/1996. Violazione dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 – Incompetenza".

La competenza ad adottare il provvedimento impugnato doveva ricondursi al Sindaco e non al Dirigente, in quanto il sopravvenuto art. 107 d.lgs. n. 107/2000 non poteva incidere sulla disposizione della l.r. n. 96/96 – che contemplava la competenza del Sindaco – in quanto la materia "de qua" non era ricompresa né nella legislazione esclusiva né in quella concorrente dello Stato, ai sensi della l. cost. n. 3/2001.

Si costituiva in giudizio il Comune di Campi Bisenzio, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.

Con l’ordinanza cautelare indicata in epigrafe, questa Sezione rigettava la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

In prossimità della pubblica udienza, il Comune resistente depositava una memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive, mentre la ricorrente depositava una memoria in cui evidenziava che il Comune non aveva dato luogo ad ulteriori accertamenti.

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011 la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio, confermando l’orientamento già espresso in sede cautelare, rileva l’infondatezza del ricorso.

In relazione a quanto dedotto con il primo motivo di ricorso, il Collegio rileva di aver già più volte precisato che, in senso generale, il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per mancata occupazione stabile non ha natura sanzionatoria, consistendo nell’esercizio di un potere di autotutela a garanzia del perseguimento di sopperire alle esigenze di colui che abbia la concreta necessità dell’alloggio; pertanto, al fine della decadenza rileva non già l’elemento soggettivo della condotta tenuta dall’assegnatario, ma la circostanza obiettiva della mancata utilizzazione dell’abitazione, da accertare – comunque – con adeguata istruttoria ed esprimere con adeguata motivazione (di questa Sezione,tra le ultime: TAR Toscana, Sez. II, 19.2.10, n. 437; v. anche Cons. Stato, Sez. V, 6.12.07, n. 6243; Sez. VI, 27.2.06, n. 844 e Sez. IV 14.4.04, n. 2107).

Alla gestione del patrimonio immobiliare ERP, infatti, sottende l’interesse pubblico – sempre prevalente su quello privato al godimento dell’alloggio in quanto tale – alla destinazione, mediante utilizzo di pubbliche risorse economiche, di un certo patrimonio immobiliare all’esigenza di chi abbia effettivamente necessità di un alloggio secondo determinati parametri (TAR Abruzzo, Aq, 30.1.07, n. 16).

Sulla base di quanto dedotto, quindi, non appaiono rilevanti le circostanze illustrate, sia pure molto spiacevoli perché legate ad affetti familiari, se queste avevano indotto la ricorrente a non occupare effettivamente l’alloggio in questione, vista l’oggettività del profilo sopra rilevato.

Nel caso di specie, però, la ricorrente afferma anche di non avere abbondato mai definitivamente l’immobile, almeno nelle ore relative al riposo notturno, e che l’attività istruttoria dell’amministrazione non era stata sufficiente e non aveva tenuto conto delle effettive ragioni che inducevano lei e il suo nucleo familiare a non essere sempre presenti nell’alloggio, legate in sostanza alla necessità di assistenza del padre gravemente ammalato.

In realtà, il Collegio rileva che tale attività istruttoria può configurarsi invece sufficiente, anche alla luce delle diverse allegazioni di parte ricorrente.

Se è vero, infatti, che le due comunicazioni della Polizia Municipale dell’8 luglio 2005 e dell’11 agosto 2005 appaiono generiche in relazione alle modalità di accertamento, in quella dell’11 agosto è chiaramente specificato che il contatore ENEL indicava una Pot. Istant. pari a KWh 000,0 e una lettura di KWh 000144 a fronte di una lettura precedente di 000141, senza che la ricorrente abbia depositato in giudizio documentazione oggettiva tendente a dimostrare l’erroneità di tali indicazioni.

La ricorrente, anzi, non smentisce che i valori siano bassi ma ritiene soltanto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la sua situazione personale che la spingeva a non occupare costantemente l’immobile ma ciò, come detto, contrasta con i principi di ordine pubblico sopra richiamati e comunque i valori del contatore in questione appaiono troppo esigui in relazione ad una occupazione pur solamente notturna.

A ciò si aggiunga che il Collegio rileva come i successivi accertamenti siano stati più dettagliati e sufficienti per la conclusione cui è pervenuta l’Amministrazione.

Nella comunicazione del 9 gennaio 2006, infatti, l’Ufficiale di P.M. specifica la data e gli orari di accesso (nel caso dell’alloggio in questione in ben dieci occasioni, tra il 30 settembre e il 24 dicembre 2005), anche notturno (accesso del 3 dicembre 2005, ore 22,50 "…luci spente nessuno risponde al campanello"). Tali circostanze risultano ribadite nella nota del 17 gennaio 2006, che aggiunge due accessi del 14 e il 16 gennaio, la quale riporta anche l’esiguità dei consumi ENEL e acqua – sempre non smentiti nella presente sede dalla ricorrente – e la circostanza di avere assunto informazioni, sia pure espresse in forma ipotetica, circa altro luogo di abitazione dei coniugi Pasquale Tutone e M.M.. L’effettuazione di altro accesso notturno è poi richiamata nella successiva nota del 3 marzo 2006, ove si rettifica l’orario indicato nella nota precedente, quale quello delle 23,30 e non delle 11,30. relativamente all’accesso del 16 gennaio 2006.

Come detto la ricorrente non ha fornito elementi oggettivi idonei, ad opinione del Collegio, a confutare il quadro indiziario che era emerso durante gli accertamenti istruttori, univoco nella direzione di non stabile occupazione dell’alloggio.

In disparte la fattura per l’acquisto di tendaggio – che non prova certo di per sé la stabile occupazione in questione – risulta depositata infatti soltanto una dichiarazione autografa di una residente in via dei Platani n. 26 – peraltro priva di data certa – in cui si afferma, altrettanto genericamente, di avere visto la ricorrente nella propria residenza dal 2004 a tutt’oggi (come detto, senza che sia indicato a quale "oggi" corrisponde la dichiarazione).

In merito, però, il Collegio ha già evidenziato in altre occasioni che è pacifico che tale tipo di dichiarazione non è utilizzabile nel processo amministrativo, trattandosi in sostanza di un mezzo surrettizio per introdurre in quest’ultimo la prova testimoniale inammissibile in tale giudizio fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/10 (TAR Toscana, Sez. II, n. 437/10 cit.; Cons. Stato Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2094) e ora ammissibile solo su istanza di parte, ai sensi dell’art. 63, comma 3, cod. proc. amm., che però, nel caso di specie, non è stata avanzata.

Per quel che riguarda la lettura delle utenze di servizio, se è vero che, in linea generale, queste non possono considerarsi elementi unici e decisivi per dedurre una prova incontrovertibile della stabile abitazione dell’alloggio, essa può comunque essere utilizzata come elemento indiziario unito ad altri.

Ebbene, dai dati riscontrabili nella documentazione depositata in giudizio emergono consumi comunque indicativi di una presenza sporadica, priva del necessario carattere di continuità, posto che per rendere legittima l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non è sufficiente, considerate le già ricordate finalità dell’istituto, una sorta di "animus detinendi", ma l’effettiva stabile occupazione dell’immobile in maniera significativa (TAR Toscana, Sez. II, n. 437/10 cit.; TAR Lazio, Sez. III, 29.10.07, n. 10536).

D’altro canto, questa Sezione ha anche già precisato che la temporanea assenza dall’alloggio per motivi familiari, di salute o di lavoro potrebbe ritenersi legittima solo nel caso in cui ne fosse stata data tempestiva comunicazione all’ente amministrante e da questo approvata (TAR Toscana, Sez. II, n. 437/10 cit. e 9.7.03, n. 2684), circostanza, questa, che non risulta verificatasi nel caso di specie.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il primo motivo di ricorso non è fondato, in quanto il provvedimento impugnato risulta sufficientemente motivato "per relationem" sui verbali e sulle note di comunicazione della Polizia Municipale, accessibili dalla ricorrente a sua richiesta, e fondato su un’attività istruttoria idonea a configurare un quadro indiziario al fine di sostenere la conclusione cui è pervenuto il Dirigente comunale.

Anche il secondo motivo di ricorso, poi, non risulta fondato.

Infatti, non è possibile concordare con la tesi della ricorrente in quanto gli accessi senza preavviso sono orientati proprio a verificare con efficacia l’effettiva occupazione dell’immobile, venendo altrimenti vanificata, con il previo avvertimento che consentirebbe all’interessato di presenziare, in ipotesi, solo in occasione degli accessi concordati, la funzione specifica di controllo da parte della p.a.

Risulta, poi, che agli interessati sia stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, con possibilità di piena partecipazione procedimentale, effettuata comunque dalla ricorrente.

In ordine al terzo motivo di ricorso, infine, il Collegio rileva di avere già precisato, in circostanza analoga, che dopo l’entrata in vigore dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 la competenza all’adozione di un provvedimento di decadenza di alloggio di E.R.P. è propria del Dirigente e non del Sindaco ai sensi della ripartizione generale di cui al TUEL che opera nel caso di specie (TAR Toscana, Sez. II, 3.9.09, n. 1415 e 27.11.08, n. 3059).

Inoltre, si evidenzia che la competenza dirigenziale è prevista nello Statuto comunale (art. 40 in ordine alle attribuzioni del Sindaco, e 54 in ordine alle attribuzioni dirigenziali).

Alla luce di quanto illustrato, perciò, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Campi Bisenzio le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *