Cass. pen., sez. V 27-03-2007 (08-03-2007), n. 12693 Patente di guida rilasciata da Stato estero – Validità nel territorio dello Stato italiano – Condizioni – Falsificazione del documento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’8 novembre 2005, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale A.S. è stata assolta per insussistenza del fatto dal reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per avere contraffatto ed alterato la patente di guida internazionale n. (OMISSIS) rilasciata dallo Stato della Costa d’Avorio, falsa in ogni sua componente, facendone poi uso (acc. in (OMISSIS)).
Ha osservato la corte di merito che, pur essendo certo che il documento in questione non era autentico e nonostante gli agenti avessero dovuto svolgere accertamenti per accertarne l’autenticità, "in quanto la sua genuinità non era di facile percezione", nondimeno la falsificazione non integrava il reato contestato perchè il documento stesso "non ha alcuna validità nel territorio italiano, nè sotto il profilo della legittimazione alla guida di autovettura, nè tanto meno sotto il profilo della identificazione della persona".
Contro la predetta sentenza il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce il ricorrente che, se è vero che il documento in questione non ha validità ai fini dell’identificazione, tuttavia esso potrebbe essere idoneo – ai sensi dell’art. 135 C.d.S. – a consentire la guida di veicoli in Italia e la sentenza impugnata esclude tale idoneità esclusivamente sulla base delle dichiarazioni di un verbalizzante, rese senza precisa cognizione ("… che io sappia …").
Il ricorso è fondato.
Infatti, l’art. 135 C.d.S., che disciplina la "Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri", prevede – tra l’altro – che "1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purchè non siano residenti in Italia da oltre un anno. 2.
Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali".
A condizioni di reciprocità, poi, ai sensi dell’art. 136 C.d.S. la patente di guida rilasciata da Paesi non comunitari può essere convertita in patente italiana.
Pertanto, prima di affermare la non punibilità della falsificazione – di cui aveva escluso la grossolanità – perchè caduta su documento privo di qualsiasi validità giuridica la corte di merito avrebbe dovuto accertarne e giustificarne l’invalidità alla luce della richiamata normativa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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