Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 29-07-2011, n. 30304 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 27 maggio 2010, ha parzialmente accolto la domanda di I.R., ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., volta al riconoscimento, anche sulla base del documentato stato di tossicodipendenza, del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di sentenze di condanna irrevocabili, emesse nei suoi confronti.

A ragione il Tribunale, dopo aver premesso richiami alla giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti per il riconoscimento della continuazione criminosa in sede esecutiva e aver riconosciuto il documentato stato di tossicodipendenza della I., ha addotto la mancanza del requisito dell’omogeneità e della contiguità temporale per alcuni fatti (segnatamente il reato ex art. 385 cod. pen., commesso il 10/12/2004, di cui alla sentenza 7/01/2005 irrevocabile il 27/7/2006, e il reato previsto dall’art. 648 cod. pen., commesso il 13/09/2004, di cui alla sentenza 13/12/2005 irrevocabile il 15/03/2006); e l’assenza del solo requisito della contiguità temporale per altri fatti (segnatamente il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 22/06/2000, di cui alla sentenza del 23/06/2000 irrevocabile il 26/09/2006, e l’analogo reato, commesso il 25/02/2009, giudicato con sentenza del 26/2/2009 irrevocabile il 28/9/2009).

Ha, invece, ravvisato gli estremi per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti, tutti integranti violazioni della legge in materia di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., commessi il 20/05/2002, il 4/09/2002 e il 2/03/2003, di cui alle sentenze, rispettivamente, del 24/05/2002 irrevocabile il 15/6/2002, del 1/10/2002 irrevocabile il 4/11/2002, e del 18/3/2003 irrevocabile il 6/4/2003, rideterminando la pena inflitta, apprezzato come reato più grave quello giudicato con sentenza 1/10/2002 del Tribunale monocratico di Roma, in complessivi mesi undici di reclusione ed Euro 5.500,00 di multa.

2. Avverso la predetta ordinanza la I. ha proposto ricorso a questa Corte di cassazione, tramite il difensore, avvocato Giancarlo Di Giulio, articolando due motivi.

2.1. Con il primo denuncia nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra il fatto giudicato con sentenza del 10/2/2005, definitiva il 18/10/2005, di cui all’art. 73, comma 5, T.U. Stup., commesso il 13 settembre 2004, e quello giudicato con sentenza 13/12/2005 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 15/03/2006, di cui all’art. 648 cod. pen., commesso nello stesso giorno del primo, il 13/09/2004. 2.2. Con il secondo motivo deduce nullità dell’ordinanza per vizio di motivazione e violazione degli artt. 671 e 81, 1 cpv., cod. pen., per aver rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato sulla base della mera assenza dei requisiti della contiguità temporale e/o della omogeneità tra i fatti già giudicati, omettendo di valutare il pur riconosciuto stato di tossicodipendenza della I. quale elemento unificatore delle condotte e la sua concreta incidenza sui singoli reati oggetto di condanna, in contrasto con l’espressa previsione normativa di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, come integrato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4-vicies, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. 3. Il Pubblico ministero presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, depositata il 4 gennaio 2011, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame in punto di omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, oggetto di distinte sentenze di condanna ma commessi nello stesso giorno, il 13/09/2004, di ricettazione e violazione della legge in materia di sostanze stupefacenti, considerata, oltre alla contiguità temporale, la plausibilità logica di un legame genetico tra i due fatti, essendo tipico di un piccolo spacciatore commettere anche il delitto di ricettazione.

4. Con memoria difensiva depositata il 15 febbraio 2011 il difensore ha ribadito la sua richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata anche con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione tra analoghe condotte di violazione della legge sugli stupefacenti, ancorchè temporalmente non contigue e, tuttavia, consumate a causa del provato stato di tossicodipendenza della I..

Motivi della decisione

5. Il ricorso è fondato limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato con riguardo alle violazioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 648 cod. pen., commesse dalla I. nella medesima data del 13 settembre 2004, ma oggetto di due distinti giudizi e corrispondenti sentenze, non avendo il Giudice dell’esecuzione adottato alcun provvedimento sulla specifica domanda proposta.

6. Il medesimo ricorso, invece, non è fondato con riguardo ai denunciati vizi di violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di ricettazione (commesso il 13/09/2004) e il reato di evasione (commesso il 10/12/2004) e tra le violazioni in materia di sostanze stupefacenti, commesse il 22/06/2000 e il 25/02/2009, avendo il Giudice dell’esecuzione dato adeguata e coerente ragione, pur considerando lo stato di tossicodipendenza della I., della ritenuta non riconducibilità dei predetti reati ad un unico disegno criminoso sia per la loro eterogeneità (violazioni del 13/09/2004 e del 10/12/2004), sia per il notevole lasso di tempo intercorrente tra quelle omogenee (violazioni del 22/06/2000 e del 25/02/2009), tali da escludere che esse fossero state, fin dall’inizio e seppure per grandi linee, ricomprese in un unico disegno criminoso.

Al riguardo, va ribadito l’Indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo il quale "la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, in mancanza di altri elementi concordanti" (c.f.r. tra le molte, Sez. 1, n. 39287 del 13/10/2010, dep. 05/11/2010, Presta, Rv. 248841; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, Trapasso, Rv. 248124).

7. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata nei limiti suddetti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione per i reati commessi il 13/09/2004 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *