Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 29-07-2011, n. 30273

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 28 maggio 2010, depositata il successivo 3 giugno, ha confermato la sentenza emessa il 18 febbraio 2008 dal Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, con la quale M.D. era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto per il reato previsto e punito dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, comma 4, con succ. mod., "perchè non ottemperava all’ordine di deposito cauzionale disposto con decreto del Tribunale di Reggio Calabria n. 20/05 (…) nel termine di dieci giorni decorrenti dal 3.10.2005 data di notifica del provvedimento (…) datato 27.05.2005, senza offrire garanzie sostitutive".

A ragione la Corte ha addotto che le risultanze processuali non consentivano di affermare che il M. si fosse trovato nell’Incapacità economica di adempiere l’obbligo impostogli con l’applicazione della misura di prevenzione, tale impossibilità non discendendo dal fatto che l’imputato fosse stato ammesso in precedente diverso procedimento al patrocinio a spese dello Stato sulla base dei redditi dichiarati nel 2003, mentre l’obbligo de quo avrebbe dovuto essere osservato nell’anno 2005, e neppure dalla documentata richiesta del prevenuto di rateizzazione della somma dovuta, non seguita da provvedimento del Giudice della prevenzione.

2. Avverso la predetta sentenza il M. ha proposto personalmente ricorso a questa Corte, deducendo quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606 c.p.c., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 156 c.p., l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, per omessa notificazione alla sua persona del decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato presso la sua residenza in (OMISSIS), anzichè nel carcere di Palmi dove, all’epoca, egli era detenuto per altra causa, sebbene dagli atti risultasse il suo stato di detenzione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) e d), la manifesta illogicità e carenza della motivazione con riguardo all’art. 42 c.p., e la mancata assunzione di prova decisiva.

La Corte territoriale avrebbe reso una motivazione contraddittoria e illogica in punto di ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato, laddove, da una parte, ha riconosciuto che il M. aveva richiesto la revoca o, almeno, la rateizzazione della somma dovuta, tempestivamente allegando il suo stato di indigenza comprovato anche dall’ammissione, in altro processo, al patrocinio a spese dello Stato, e, dall’altra parte, ha valorizzato a sfavore dell’imputato la circostanza della mancata allegazione dei provvedimenti del Giudice della prevenzione sulle predette istanze.

Il Giudice di appello, inoltre, nonostante la specifica istanza di rinnovazione del dibattimento ai sensi dell’art. 603 c.p.p., avrebbe omesso le necessarie indagini al fine di accertare la sussistenza o meno del dedotto stato di indigenza del prevenuto.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in riferimento all’art. 62 c.p., (rectius: art. 62 bis c.p.), il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, per avere formulato specifico motivo d’appello relativo all’invocata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, senza che la Corte territoriale avesse preso in alcuna considerazione il medesimo motivo, limitandosi a confermare integralmente la sentenza impugnata.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia inosservanza della legge processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per omessa pronuncia di estinzione del reato a causa di prescrizione compiutasi il 13 aprile 2010, prima della sentenza d’appello emessa il 28 maggio 2010, dovendo applicarsi, nella fattispecie, alla durata dei termini prescrizionali, la più favorevole disciplina in vigore prima della modifica dell’art. 157 c.p., in forza della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile perchè intempestivo.

Risulta per tabulas che il M., detenuto per altra causa e assente per rinuncia all’udienza del 28 maggio 2010, all’esito della quale fu emessa la sentenza impugnata, ha proposto in data 4 ottobre 2010 il ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, depositata – ex art. 544 c.p.p., comma 2 – entro il quindicesimo giorno, e, quindi, ben oltre il termine di trenta giorni dal 12 giugno 2010, scaduto il successivo 12 luglio.

Segue, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), e comma 4, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ciò che preclude ogni altra questione, e la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma che si stima equo determinare nella misura media di Euro 1.000,00 tra il minimo e massimo previsto dalla detta norma.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *