Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-09-2011, n. 4964 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 5378 del 2010, L. C. propone un secondo giudizio per l’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 5835 del 28 settembre 2009, dopo che il precedente, proposto con atto depositato il 15 giugno 2010, era stato accolto con decisione di questa Sezione, n. 387 del 19 gennaio 2011.

Nel giudizio da cui sorge la sentenza ottemperanda, iscritto al numero n. 5789 del 2003, il signor L. C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III bis, n. 3327 del 18 aprile 2002, che aveva respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento n.2072/Ris. del 23 giugno 1992 del presidente dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di rigetto della sua richiesta di assunzione e per il conseguente accertamento dell’obbligo dell’Agenzia suddetta all’ultimazione del procedimento di sistemazione del ricorrente.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso:

– di aver fatto parte del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, utilizzato da varie ditte appaltatrici, fino all’emanazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, il cui art. 6 ha disposto il passaggio da detta Cassa alle Regioni del personale, come il deducente, già utilizzato per la gestione delle opere acquedottistiche;

– di non essere state trasferito contemporaneamente agli altri ricorrenti in quanto, secondo l’amministrazione, difettava del requisito della buona condotta, ostacolo comunque poi rimosso dalla concessione da parte della Corte d’Appello di Roma della riabilitazione, con sentenza del 19 novembre 1982, e dall’intervenuta legge 29 ottobre 1984, n. 732, che ha eliminato il requisito della buona condotta ai fini dell’accesso ai pubblici impieghi;

che, con la delibera n. 6092 del 19 settembre 1984, la Giunta regionale del Lazio aveva espresso parere favorevole al suo inserimento nel ruolo di trasferimento e che, a seguito della lettera n. 917 del 13 febbraio 1986 del Commissario di Governo per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, con cui era stato invitato a presentare la documentazione utile per l’assunzione, aveva provveduto ad inoltrare quanto richiesto;

– che, stante l’inadempimento dell’amministrazione, con diffida del 7 gennaio 1986, richiedeva di provvedere e, scaduto il termine assegnato, aveva adito il T.A.R. che, con la sentenza n.683 del 1991, aveva dichiarato l’obbligo dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di procedere all’ultimazione dell’attivato procedimento;

che, a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale per l’esecuzione del giudicato, con provvedimento prot. n. 2072/Ris. del 23 giugno 1992, il presidente dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno non ha accolto, aderendo alla decisione del comitato di gestione del 6 maggio 1992, la richiesta del ricorrente di assunzione nel ruolo di trasferimento alla Regione Lazio, asserendo che – malgrado la riabilitazione – non poteva essere superata la carenza del requisito della buona condotta, che doveva sussistere al momento dell’assunzione.

Costituitosi il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (e dopo una serie di adempimenti, dati con sentenza 3 apri1e 2000 n. 2688 in merito all’integrazione del contraddittorio e con sentenza 30 gennaio 2001, n 753 per gli aspetti istruttori), il ricorso è stato respinto con la sentenza di primo grado, che ha ritenuto correttamente applicata la normativa in tema di buona condotta dei pubblici dipendenti.

In appello, contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza, che non avrebbe adeguatamente considerato la tardività della questione sollevata dalla pubblica amministrazione in merito al requisito della buona condotta.

Costituitosi il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Sezione, alla pubblica udienza del 30 giugno 2009, assumeva il ricorso in decisione e lo accoglieva con la sentenza attualmente ottemperanda. Espressamente pronunciandosi, la Sezione annullava il provvedimento n.2072/Ris. del 23 giugno 1992 del presidente dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di reiezione della richiesta di assunzione nel ruolo di trasferimento alla Regione Lazio, salvi gli ulteriori provvedimenti.

A seguito della detta decisione, il Ministero dell’economia e delle finanze, espressamente compulsato, non ha provveduto a dare esecuzione al giudicato per cui, stante l’inerzia, il ricorrente ha adito questa Sezione, con ricorso iscritto al n. 5378 del 2010, per conseguire l’esecuzione del giudicato, stato accolto con decisione di questa Sezione, n. 387 del 19 gennaio 2011.

A seguito di tale ultima decisione, avendo provveduto l’amministrazione a rivalutare la situazione, con atto non satisfattivo per l’interessato, con ulteriore deposito del 2 maggio 2011, il ricorrente L. C. ha chiesto alla Sezione di procedere all’adozione, ex art. 114 comma 6, del codice del processo amministrativo, di nuovi provvedimenti, al fine di tutelare la propria posizione.

Costituitosi il Ministero dell’economia e delle finanze, all’udienza in camera di consiglio del 5 luglio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è inammissibile.

2. – Occorre sottolineare come il contenuto della proposta nel presente ricorsodomanda instaurata con atto depositato il 2 maggio 2011 contenga consista nell’espressa richiesta al giudice di provvedere, a norma dell’art. 114, comma 6, del codice del processo amministrativo, in relazione all’attività esecutivea della sentenza di merito.

Va inoltre evidenziato come l’amministrazione, con atto prot. N. 52406 del 1 aprile 2011, aveva già provveduto a riesaminare la questione, annullando il proprio precedente provvedimento, peraltro già eliminato dal mondo giuridico a seguito della sentenza ottemperanda, assumendo una nuova determinazione e, ancora una volta, non assumendo il ricorrente Cantarelli in ragione della soppressione della Cassa per il Mezzogiorno e dell’avvenuta estinzione del ruolo di trasferimento di detta Cassa, stante il completamento del programma di trasferimento delle opere acquedottistiche alle Regioni.

Il ricorrente, con istanza del 7 marzo 2011, aveva nel frattempo chiesto al nominato commissario ad acta, ossia il Ragioniere generale dello Stato, di provvedere, ma il funzionario da questi delegato, con nota n. 54975 del 21 aprile 2011, aveva ritenuto di non dover ulteriormente procedere, non potendo svolgere funzioni altrimenti sostitutive dell’amministrazione.

3. – Osserva la Sezione che i due provvedimenti de quaibus, ossia l’atto del Ministero dell’economia e delle finanze prot. N. 52406 del 1 aprile 2011 e la nota del funzionario delegato dal Ragioniere generale dello Stato, n. 54975 del 21 aprile 2011, devono essere considerati corretto adempimento della sentenza.

La decisione ottemperanda, infatti, affermata l’illegittimità del provvedimento inizialmente gravato perché emesso quando era ancora pendente il procedimento di verifica dei presupposti per il passaggio ai ruoli regionali, ai sensi dell’art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e senza fare applicazione alla legge n. 732 del 1984, sull’eliminazione del requisito della buona condotta, aveva evidenziato i compiti residui della pubblica amministrazione, espressamente prevedendo che "in aderenza al ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento n.2072/Ris. del 23 giugno 1992 del presidente dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di reiezione della richiesta di assunzione nel molo di trasferimento alla Regione Lazio, salvi gli ulteriori provvedimenti".

La determinazione sui successivi esiti dell’istanza era quindi rimessa all’amministrazione, che doveva provvedere con atto autonomo.

Nel caso in specie, ciò è correttamente avvenuto con il primo dei due atti sopra citati, sebbene in maniera non satisfattiva per il ricorrente. Ciò però non porta ad un vizio di mancata esecuzione della decisione, ma all’emissione di un atto nuovo e distinto che può eventualmente essere autonomamente gravato, ma non certo essere considerato uncome oggetto di un mero incidente di esecuzione, o addirittura unquale elusione del giudicato stesso.

Il ricorso proposto non può così portare ad alcun altro provvedimento del giudice, avendo l’amministrazione adempiuto a quanto da essa dovuto.

4. – Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dall’oggettiva peculiarità del fatto sotteso alla questione giuridica.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara inammissibile la domanda proposta nel ricorso n. 5378 del 2010 con atto depositato il 2 maggio 2011;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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