Cass. pen., sez. I 23-03-2007 (15-03-2007), n. 12365 Ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore – Motivazione sulla sussistenza delle condizioni di legge

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10/7/2006 il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, ha assolto B.R. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter (per essersi intrattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal Questore di Mantova) in quanto, essendosi dato conto nell’ordine del Questore della mera indisponibilità del personale necessario per l’accompagnamento dello straniero presso un C.P.T.A., senza altrimenti giustificare la rinuncia all’esecuzione del decreto di espulsione nelle forme ordinarie, erano nella specie carenti i presupposti richiesti per procedere all’intimazione di allontanamento.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso – per erronea disapplicazione dell’ordine del Questore – il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia. Il ricorrente P.G., sottolineata la sufficienza di una motivazione succinta, ha rilevato come la affermata carenza del personale di Polizia necessario per la conduzione dello straniero clandestino presso un Centro di accoglienza fosse motivazione tutt’altro che apparente e come, altresì, la addotta circostanza giustificasse la scelta ultimativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
L’intimazione di allontanamento, stante il suo carattere attuativo del decreto prefettizio di espulsione e come da questa Corte già rammentato (cfr. Cass. sez. 1^ pen. sent. n. 40299/03), non deve essere assistita da specifica ed analitica motivazione al proposito, ma deve però essere adottata nella rigorosa sussistenza delle presupposte condizioni, ovviamente accertande dal Giudice penale in sede di sindacato sulla legittimità dell’atto presupposto (esistenza del decreto prefettizio di espulsione, non ricorrenza dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5, etc.); pertanto le ragioni afferenti il mancato o decorso trattenimento presso il CPTA vanno certamente enunciate e devono indiscutibilmente essere verificate, stante il chiaro tenore del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis (che indica appunto quali presupposti dell’intimazione, oltre naturalmente alla legittimità del provvedimento espulsivo, l’impossibilità di trattenimento presso il CPTA ovvero l’inutile decorso dei termini di permanenza nel centro), richiamato dal seguente D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter contemplante la relativa sanzione penale.
E poiché, pur non essendo dato al Giudice ordinario alcun controllo sugli assetti organizzativi e sulle scelte amministrative della P.A., allo stesso spetta senz’altro il controllo sul corretto esercizio della scelta in termini di scrutinio dei sintomi di eventuale eccesso di potere, deve convenirsi sulla correttezza delle argomentazioni del Giudice di Brescia che – sostanzialmente – ha sottolineato la residualità della scelta intimativa, la necessità per la P.A. di motivare il mancato ricorso al trattenimento dello straniero presso il previsto centro, la carenza in proposito di una idonea motivazione nel provvedimento questorile.
Nel provvedimento del Questore (e non ottemperato dallo straniero), infatti, la scelta di procedere all’intimazione di allontanamento è motivata esclusivamente dalla affermazione della impossibilità di conduzione – per carenza di personale – dello straniero presso il CPTA, circostanza che, oltre ad essere apodittica e assai poco sostenibile (dato che personale di Polizia aveva comunque proceduto al controllo dello straniero ed alla verifica del mancato ottemperamento), non è idonea a giustificare la scelta intimativa perché non attiene a quella sfera degli interessi dell’amministrazione che le previsioni normative rendono rilevanti per l’adozione di tale scelta residuale (come più sopra indicate).
Appaiono pertanto legittime e prive di vizi logico-giuridici le considerazioni del Tribunale di Brescia in ordine alla inosservanza dell’obbligo motivazionale ed alla conseguente necessità di disapplicazione del provvedimento questorile e, quindi, alla insussistenza del presupposto della condotta incriminata.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso, senza nulla provvedere sulle spese trattandosi di ricorso proposto dalla Parte Pubblica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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