Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-09-2011, n. 4962 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.L’attuale appellato, Sig. S. D. N. D. M., ha esposto in sede di giudizio di primo grado di essere stato coinvolto in un incidente stradale e che, proprio a seguito di sua richiesta al telefono d’emergenza"113", è intervenuta la Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi di rito, peraltro omettendo di sentire i testimoni presenti e comunque senza contestazioni a suo carico di infrazioni alle norme in materia di circolazione stradale.

Il D. N. D. M. ha quindi riferito che dopo nove giorni gli è stata elevata una contravvenzione per violazione dell’art.145, comma 5 (obbligo di fermata) del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285.

Avverso il relativo verbale il D. N. D. M. ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Benevento, à sensi dell’art. 204bis del medesimo D.L.vo 285 del 1992 come inserito dall’art. 4 D.L. 27 giugno 2003 n. 151 convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2003 n. 114, il quale ha disposto su istanza del ricorrente, à sensi dell’art. 22, comma 7, della L. 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dall’art. 97 del D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato nelle more dell’udienza per la trattazione del merito di causa, fissata il 27 novembre 2008.

1.2. Peraltro, con provvedimento n.7403 dd. 12 agosto 2008 il Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Benevento ha disposto à sensi dell’art. 128 del D.L.vo 285 del 1992 la revisione della patente di guida del D. N. D. M..

Avverso tale provvedimento il medesimo D. N. D. M. ha pertanto proposto sub R.G. 5540 del 2008 ricorso innanzi al T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli.

Con sentenza n. 20010 dd. 24 novembre 2008, resa in forma semplificata à sensi dell’allora vigente art. 26, commi 4 e 5, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la Sezione IV dell’adito T.A.R. ha accolto il ricorso, "ritenuto, nella fattispecie in questione, di richiamare l’orientamento della Sezione" medesima "(ex multis, 26 marzo 2007 n.2821; 13 marzo 2007 n.1862) secondocui, atteso il carattere provvedimentale dell’atto di revisione della patente di guida, sono fondate le censure prospettate in quanto, ai sensi dell’art. 126bis, secondo comma, del D.L.vo 285 del 1992 occorre che sia prima concluso l’ iter procedimentale dei ricorsi amministrativi ammessi dalla legge; Atteso che parte ricorrente ha impugnato innanzi al Giudice di Pace di Benevento il verbale di contravvenzione della Polizia Stradale e, non essendosi alla data del 12/8/2008 ancora pronunciata definitivamente l’Autorità adita, il provvedimento impugnato manca del necessario presupposto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti, rimanendo a carico dell’Amministrazione l’importo del contributo unificato anticipato da parte ricorrente".

2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto la riforma della sentenza testè riferita, in quanto emanata nel testuale ma erroneo presupposto che la revisione della patente fosse stata disposta à sensi dell’art. 126 – bis del D.L.vo 285 del 1992 come introdotto dall’art. 7 del D.L.vo15 gennaio 2002 n. 9, laddove il comma 2 dispone – tra l’altro – che la contestazione si intende definita allorquando siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Viceversa, rimarca sempre l’Amministrazione ricorrente, nel caso di specie la revisione è stata discrezionalmente disposta à sensi dell’art. 128, comma 1, del D.L.vo 285 del 1992 e, pertanto, non sussisterebbe l’obbligo di previa conclusione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali relativi alla sanzione irrogata alla persona che si è reputato di assoggettare alla revisione medesima.

3. Non si è costituito in giudizio l’appellato D. N. D. M..

4. Con ordinanza n. 11 dd. 9 gennaio 2010 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare della sentenza emessa in primo grado, "avuto riguardo agli elementi che caratterizzano in diritto l’appello".

5. Alla pubblica udienza del 24 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va accolto, per quanto qui appresso specificato.

6.2. L’appellante Ministero ha, invero, fondatamente evidenziato il ben diverso contesto concettuale che contraddistingue la disciplina contenuta nell’art. 126bis del D.L.vo 285 del 1992, come introdotto dall’art. 7 del D.L.vo15 gennaio 2002 n. 9, rispetto a quella contenuta nell’art. 128 del medesimo D.L.vo 285.

La decurtazione dei punti di patente contemplata dall’art. 126bis predetto, culminante con la misura della revisione della patente all’esaurimento dei punti che ad ogni titolare della stessa sono attribuiti, costituisce infatti una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, con la conseguenza che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia, ossia del giudice di pace, ai sensi degli artt. 204 bis e 205 del D.L.vo 285 del 1992, come confermato anche dall’art. 216, comma 5, del medesimo D.L.vo 285 del 1992, relativo alle opposizioni proponibili avverso l’ulteriore misura accessoria della sospensione della patente (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 23 aprile 2010 n. 9691, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2010 n. 9403): e solo in tale contesto, quindi, va ritenuto illegittimo il provvedimento recante la comunicazione della annotazione nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della riduzione del punteggio relativo alla patente di guida per effetto di un verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada laddove – per l’appunto – risulti la non avvenuta "definizione" della violazione alla quale l’art. 126 bis predetto subordina tale riduzione (Cass. Civ. SS.UU., sentenza n. 9691 del 2010 cit.).

Il giudice regolatore della giurisdizione ha anche affermato che un’interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dall’art. 22 e ss. della L. 24 novembre 1981 n. 689 (ossia la tutela innanzi al giudice di pace, rientrante nella giurisdizione ordinaria) nei soli casi di decurtazione dei punti (decurtazione che, per l’appunto, culmina nella sospensione della patente allorquando risultino esauriti tutti i punti), mentre la consentisse per la sospensione della patente, urterebbe contro l’omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada., determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli art. 3 e 24 Cost. (cfr. sul punto Cass. Civ., SS.UU., 29 luglio 2008 n. 20544).

L’art. 128 del D.L.vo 285 del 1992 si colloca, per contro, in un contesto ben diverso.

Nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, risultante dalla sostituzione operata dall’art. 9 del D.P.R.19 aprile 1994 n. 575, l’art. 128 così disponeva al comma 1: "Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonchè il Prefetto nei casi previsti dall’art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente".

Nel testo attuale, conseguente alle modifiche apportate dall’art. 23, lett. a), del della L. 29 luglio 2010 n. 120 e discendenti dalle sopravvenute modifiche delle denominazioni degli uffici, la facoltà di disporre la revisione è attribuita "agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri", nonchè al Prefetto, in quest’ultimo caso – tuttavia – non più soltanto per le ipotesi contemplate dall’art. 187 del Codice della Strada, ma anche per quelle previste dall’art. 186 del Codice medesimo (ossia, non solo per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ma anche per guida sotto l’influenza dell’alcol).

Questo Consiglio ha costantemente affermato che i provvedimenti di revisione della patente di guida adottati à sensi dell’art. 128 sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tali provvedimenti, a differenza di quelli assunti à sensi del predetto art. 126bis, non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 1 dicembre 2009 n. 3224), con la conseguenza che, trattandosi di valutazione discrezionale, la giurisdizione al riguardo spetta al giudice amministrativo (cfr., ad es., Cass., SS.UU. civ. 15 marzo 2007 n. 5979 e Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2010 n. 8648).

L’assunto per cui, a differenza di quanto avviene nel contesto applicativo dell’art. 126bis, non è necessaria nelle ipotesi di cui all’art. 128 la previa definizione dei procedimenti penali, civili e amministrativi relativi agli illeciti che hanno dato luogo ai "dubbi" dell’Autorità amministrativa in ordine alla persistenza in capo al guidatore dei requisiti fisici e psichici prescritti, ovvero dell’idoneità tecnica, non può peraltro tradursi in una discrezionalità derogatrice del generale obbligo di motivazione contenuto nell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e che prescinda anche dalle "risultanze dell’istruttoria", ivi altrettanto inderogabilmente contemplate quali presupposto per la motivazione medesima.

In tal senso, il "dubbio" dell’Amministrazione sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o dell’idoneità tecnica deve essere costituito dal riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti medesimi, con la conseguenza che la motivazione del provvedimento adottato à sensi dell’art. 128 deve – per l’appunto – riflettere il riscontro e l’esplicitazione di "fatti determinati", presupposto per l’enunciazione della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette i fatti stessi, in termini di conseguenze illecite, al comportamento del titolare della patente di guida (cfr., puntualmente, Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2010 n. 3276).

Se così è, se ne deduce che, per quanto ad esempio attiene alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza ovvero sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, il comune presupposto per la concomitante applicazione, da una parte, delle sanzioni di cui ai predetti artt. 186 o 187 del D.L.vo 285 del 1992 e successive modifiche e, dall’altra, della misura cautelativa di cui all’art. 128 del medesimo D.L.vo 285 del 1992 e successive modifiche si fonda sul previo ed accertamento della circostanza dell’avvenuta assunzione da parte del conducente di alcool oltre i limiti consentiti, ovvero di sostanze stupefacenti: accertamento che, come è ben noto, avviene nell’immediatezza della rilevazione di altre infrazioni concomitanti ovvero del controllo effettuato mediante appositi strumenti dagli organi di polizia o comunque su loro richiesta.

Per tali evenienze le risultanze delle eventuali procedure contenziose relative alle infrazioni dei predetti artt. 186 e 187 sono, pertanto, logicamente del tutto irrilevanti agli affetti dell’attivazione della misura di cui all’art. 128, dimodochè l’adozione della misura medesima ben potrà essere esaustivamente giustificata anche con il mero richiamo agli accertamenti eseguiti sul titolare della patente e alle loro risultanze.

Nelle ipotesi in cui – come nel caso di specie – il "dubbio" sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica sia viceversa connesso ad una violazione di norme sulla circolazione stradale assistita da circostanze di fatto diverse, in quanto non accompagnate dall’ulteriore contestazione della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, l’Amministrazione che dispone la revisione della patente non può per contro ragionevolmente prescindere da un’autonoma valutazione delle circostanze fattuali, così come emergenti dagli atti, al fine di esternare la sussistenza del "dubbio" predetto, il quale – proprio per l’autonomia di valutazione conferita al riguardo all’Amministrazione medesima – ben può seguitare a sussistere anche nel caso, verificatosi nella specie, in cui il giudice di pace abbia cautelativamente sospeso la sanzione irrogata al conducente nelle more della definizione del merito di causa.

Nel caso in esame, tale valutazione è stata effettuata, essendo comunque eloquente al riguardo il contenuto del rapporto dell’Amministrazione dd. 10 novembre 2008, dimesso agli atti di causa.

Va anche soggiunto che dopo i fatti di causa nell’ambito dello stesso art. 128 è stato rafforzato il principio di prevenzione, al quale la disciplina ivi contenuta è complessivamente improntata, mediante l’introduzione del comma 1ter per effetto dell’art. 23, comma 3, lettera b), della L. 29 luglio 2010 n. 120, in forza del quale "è sempre disposta la revisione della patente di guida… quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida".

In tal modo, pertanto, la revisione è divenuta atto dovuto dell’Amministrazione per i casi più eclatanti e gravi di violazione delle regole della circolazione stradale, la cui adozione non sostanzia quindi l’esercizio di una potestà discrezionale, essendo in tali frangenti direttamente presupposto dalla legge il dubbio dell’avvenuta perdita dei requisiti per la guida.

7. Il Collegio reputa che la mancata costituzione nel presente procedimento della parte appellata consenta di non pronunciare a carico della medesima la condanna al pagamento degli onorari e delle spese di causa, da intendersi quindi come integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio, fermo peraltro restando a carico del D. N. D. M. il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio, ponendo peraltro a carico D. N. D. M. S. il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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