Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 29-07-2011, n. 30301

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che L.D., per il tramite dei suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Teramo deliberata il 14 ottobre 2010, che aveva rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse del predetto indagato, avverso l’ordinanza del GIP del tribunale della sede che aveva disposto nei confronti del medesimo,, la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Alba Adriatica;

– che il predetto ricorrente con dichiarazione del 23 marzo 2008 rilasciata ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;

– che in forza dell’intervenuta rinuncia all’impugnazione a norma dell’art. 589 c.p.p., il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Motivi della decisione

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile in Euro 500,00 ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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