Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 29-07-2011, n. 30300

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata il 6 luglio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Napoli revocava nei confronti di V.A. la misura della semilibertà, concessa dal medesimo Tribunale di sorveglianza" con provvedimento del 2 dicembre 2009. 2. – Avverso l’Indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il V., il quale denunzia omessa, insufficiente, contraddfttorla motivazione del provvedimento impugnato.

In particolare nel ricorso si evidenzia, per un verso, il carattere del tutto occasionale e la modesta rilevanza della violazione delle prescrizioni connesse alla misura addebitate al ricorrente (l’allontanamento del condannato dal comune di residenza, (OMISSIS), essendo stato sorpreso dai Carabinieri di Casalnuovo di Napoli mentre transitava in quel comune), ritenuto insufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento di revoca, anche in considerazione della documentata attendibilità della giustificazione addotta dal condannato in merito alla condotta contestatagli (improvviso malore – colica addominale con gastralgia – e conseguente necessità di recarsi nella struttura ospedaliera più vicina alla propria abitazione, per sottoporsi ad immediate cure mediche); dall’altro, l’inconferenza degli ulteriori dati valorizzati dal Tribunale, (esistenza di numerosi e gravi precedenti penali;

violazione delle prescrizioni a soli pochi mesi di distanza dalla concessione del beneficio), tenuto conto, quanto al primo, che lo stesso era preesistente all’applicazione stessa della misura e quanto al secondo, che la durata di regolare esecuzione della stessa (sette mesi) non poteva ritenersi breve.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è Inammissibile perchè basata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2. – L’esame del ricorso presuppone una duplice premessa.

Al vizio di mancanza di motivazione, devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611; Cass., Sez. 1, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203).

Ai fini dell’applicazione del regime della semilibertà sono necessarie due distinte indagini, Cuna concernente i risultati del trattamento individualizzato e, l’altra riguardante l’esistenza delle condizioni che garantiscano un graduale reinserimento del detenuto nella società anche grazie ad una rivisitazione critica del proprio passato e ad un concreto impegno per un diverso stile di vita.

La qualità e la natura del reato commesso, i precedenti penali, le informative di polizia, le pendenze penali, dati tutti attinenti alla pericolosità sociale del soggetto, devono essere valutati congiuntamente ai parametri relativi al percorso rieducativo, desumibile dalla condotta serbata in carcere, dagli esiti dell’osservazione della personalità condotta dai competenti organismi, al fine di verificare l’inizio del processo di revisione critica dei pregressi comportamenti tenuti.

3. Alla luce di questi principi il provvedimento impugnato è all’evidenza esente dal denunziato vizio di carenza di motivazione, avendo, con argomentazione logicamente sviluppata e correlata al puntuale esame delle circostanze di fatto – in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – evidenziato il complesso degli elementi (il carattere non immediato della giustificazione addotta, ritenuta per altro difficilmente compatibile con l’accertamento che il condannato, al momento del controllo, era personalmente alla guida dell’autovettura con a bordo la propria moglie e con l’ulteriore dato che i sanitari del 118, fatti intervenire sul posto dai Carabinieri, per valutarne lo stato di salute, avevano constatato dei valori ottimali senza riscontrare "nulla di obiettivo"; le mendaci dichiarazioni rese dal ricorrente in merito all’assenza di precedenti penali; la mancata richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza), che sono obiettivamente rivelatori, anche alla luce della negativa personalità del condannato quale desumibile dai numerosi e gravi precedenti penali, della totale inidoneità della misura al trattamento rieducativo e a favorirne l’effettivo reinserimento sociale. In presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente alle risultanze processuali, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, secondo cui la documentazione prodotta dal condannato nel procedimento di sorveglianza (verbali di ammissione ad una struttura sanitaria di Acerra; relazione tecnica sul percorso stradale più breve occorrente per giungere alla suddetta struttura) attesterebbe la fondatezza della giustificazione fornita dal ricorrente, lungi dal segnalare effettivi vizi motivazionali, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna per legge del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile in Euro 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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