Cass. pen., sez. I 23-03-2007 (09-03-2007), n. 12363 Sospensione della chiamata obbligatoria alla leva – Abrogazione del reato

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14.6.2006 il giudice monocratico del Tribunale di Tarante ha assolto R.G. dal reato di cui alla L. n. 230 del 1998, art. 14, comma 2, per avere rifiutato di prestare il servizio militare prima di averlo assunto adducendo motivi di coscienza.
Il Tribunale ha ritenuto che, a seguito della istituzione delle Forze Armate su base professionale, ai sensi della L. n. 331 del 2000, art. 1, comma 6, il fatto non costituisse più reato in conseguenza dell’abolizione del servizio militare che aveva comportato la non imputabilità della condotta di chi in precedenza aveva rifiutato di prestare il servizio militare.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto lamentando erronea interpretazione della L. n. 331 del 2000 poiché il servizio militare non era stato abolito bensì soltanto sospeso temporaneamente, per cui non poteva parlarsi di abolitio criminis per i nati, come il ricorrente, entro l’anno 1985.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene in discussione nel caso in esame la sussistenza o meno della abolitio criminis in conseguenza della normativa che ha istituito il servizio militare professionale (L. n. 331 del 2000) e disciplinato la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (L. n. 331 del 2000, art. 3, comma 1) con riferimento, in particolare, la L. n. 331 del 2000, art. 7 che dispone la "sospensione" del servizio di leva, statuendo, alla L. n. 331 del 2000, art. 7, comma 1, che il servizio obbligatorio di leva è sospeso a decorrere dal 1 gennaio 2007 (termine poi anticipato al 2005) con contestuale previsione che "fino al 31.12.2006 le esigenze delle forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985" e, nel contempo, alla L. n. 331 del 2000, comma 3, la disciplina dello strumento (D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) attraverso cui è ripristinato il servizio di leva nei casi previsti dalla L. 14 novembre 2000, n. 331, art. 2, comma 1, lett. f) (personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente, qualora sia deliberato lo stato di guerra ovvero qualora una grave crisi internazionale, nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, giustifichi l’aumento dell’organico).
Su tale punto si sono formati inizialmente diversi orientamenti giurisprudenziali, che possano riassumersi, nei loro estremi, in quello (1) che ha tratto da tali disposizioni il convincimento che già la normativa che aveva abolito il servizio militare obbligatorio, sia pure con decorrenza procrastinata al 31.12.2006, avesse attuato una sostanziale abolizione dei reati connessi al rifiuto del servizio militare di leva (L. n. 230 del 1998, art. 14, comma 2, art. 151 c.p.m.p.), operando come legge extrapenale espressamente richiamata con gli effetti di cui all’art. 2 c.p., non potendo il soggetto già chiamato in passato alla leva militare obbligatoria essere punito per un fatto che ora non costituirebbe più reato in virtù della disposizione integrativa della legge penale che avrebbe di fatto "abolito" la leva obbligatoria, nonostante la espressione di minore effetto "sospensione" usata dal legislatore, e, nell’altro (2), ugualmente estremo, per cui la nuova normativa avrebbe fatto venire meno per il futuro il presupposto del reato ma non avrebbe avuto alcuna incidenza sulle condotte criminose poste in essere prima della sospensione del servizio militare di leva, con la conseguenza che i reati connessi al rifiuto del servizio militare di leva non verrebbero meno, nemmeno per il futuro, non esistendo una norma integrativa del precetto penale che abbia abolito l’obbligo della leva, soltanto "sospeso" per espressa volontà del legislatore.
Con una giurisprudenza che si è ormai consolidata questa Corte, dopo alcune oscillazioni, ha ritenuto che, proprio con riguardo ai reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza L. n. 230 del 1998, ex art. 14, comma 2, e di mancanza alla chiamata di cui all’art. 151 c.p.m.p. le innovazioni legislative di cui alla L. 14 novembre 2000, n. 331 e successive integrazioni quanto alla data di sospensione della chiamata obbligatoria alla leva (L. 23 agosto 2004, n. 226, art. 25 e D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 12) non abbiano abolito il servizio di leva militare obbligatoria, bensì ne abbiano limitato la operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, con la conseguenza di avere determinato la modificazione del contenuto del precetto penale che, in base alla normativa vigente, non ricomprende più la condotta penalmente sanzionata dalle disposizioni di leggi precedenti (v. per tutte Cass., sez. 1^, n. 546 del 2006, Brusaferri).
E’ stata in sostanza ritenuta la sussistenza della ipotesi di cui all’art. 2 c.p., comma 4, a norma del quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile". E da tale soluzione si è tratta pure la conseguenza che sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, adombrata da più parti, della L. 14 novembre 2000, n. 331, con riferimento all’art. 52 Cost., comma 2, poiché il servizio di leva obbligatoria non è stato abolito, bensì la nuova normativa ha fatto soltanto venire meno l’obbligo di rispondere alla chiamata di leva per classi per i giovani nati successivamente al 1985, se non nel caso in cui venga ripristinato, per eventi eccezionali (guerra ecc.), il reclutamento su base obbligatoria, con riflessi peraltro anche per i giovani nati precedentemente e che non avevano risposto alla chiamata o avevano rifiutato di prestare il servizio di leva prima di averlo assunto, applicandosi anche in tal caso la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
A tale orientamento ritiene di adeguarsi questo Collegio; per cui, non essendo ancora pervenuta nella fattispecie in esame sentenza irrevocabile, correttamente il Tribunale ha assolto il R. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Il ricorso del Procuratore Generale deve essere pertanto respinto perché infondato.
E’ opportuno aggiungere che non vengono in considerazione nel caso in esame gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 2007, che ha dichiarato la illegittimità costituzioni della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p., aveva escluso la possibilità di appello del P.M. contro le sentenze di proscioglimento poiché, pur essendo stata proposta la impugnazione del P.O. in data 25.9.2006 e cioè nei periodo in cui era vigente la legge suddetta e quindi la sentenza di assoluzione non sarebbe stata comunque appellabile, peraltro si è trattato di ricorso volutamele per sola violazione di legge, come tale indicato nell’atto di impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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