Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 29-07-2011, n. 30299 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto da B.A. avverso il provvedimento adottato dal Magistrato di Sorveglianza della sede, di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata con riferimento a tre semestri di detenzione espiati in regime di affidamento in prova per casi particolari (misura poi revocata con ordinanza del 25 maggio 2010) compresi tra il 30 marzo 2008 ed il 29 settembre 2009. 2. – Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, deducendo che il Tribunale, del tutto illegittimamente, aveva attribuito rilevanza alla intervenuta revoca della misura alternativa disposta a seguito dell’accertata commissione di fatti incompatibili con la stessa (nuova assunzione di sostanza stupefacente durante lo svolgimento di programma di disintossicazione), trattandosi di dato non decisivo ai fini della mancata concessione del beneficio, per il quale vige il principio della valutazione per semestri e che richiede esclusivamente una prova di partecipazione all’opera di rieducazione, svalutando di contro il carattere isolato della trasgressione, la protratta interazione con il Sert prima di affrontare il programma residenziale in comunità terapeutica e la stessa circostanza che la misura sostitutiva era stata revocata dal medesimo Tribunale ma con efficacia a far data dall’emissione del provvedimento di sospensione (7 maggio 2010) e non già ex tunc, evidenziando come la giurisprudenza più accreditata escluda che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, specie se relativa ad un periodo di detenzione trascorso in regime di arresti domiciliari.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

2. – Se è pur vero, infatti, che il principale elemento di valutazione dell’istanza di liberazione anticipata, in base alla formulazione letterale dell’art. 54 ord. pen., è costituito dalla partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione, occorre tuttavia considerare, in primo luogo, che la concedibilità dei benefici di cui al capo 6^ della L. 26 luglio 1975, n. 354 non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale, che deve riguardare, al di là dell’indefettibile accertamento delle condizioni di ammissibilità, l’opportunità della sua adozione, che non può prescindere, come per ogni altra misura della stessa natura, dall’esistenza di un serio processo, già ampiamente avviato e consolidato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, tale da escludere, verosimilmente, una eventuale reiterazione di condotte illecite.

3. – Orbene, nel caso in esame, premesso che la revoca della misura sostituiva ha in effetti rappresentato il principale dato valorizzato dal giudice di merito, la decisività attribuita allo stesso con riferimento anche agli altri periodi, non può costituire tuttavia, di per sè, fondato motivo di ricorso sotto il profilo della violazione di legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, avendo il tribunale fornito più che adeguata spiegazione delle sue valutazioni, che ha tenuto conto anche delle osservazioni degli operatori della comunità, i quali avevano segnalato un comportamento quanto meno "ambivalente" del condannato che aveva vissuto le prescrizioni connesse all’espletamento della misura come un’imposizione pesante piuttosto che come occasione di effettiva risocializzazione; circostanza ritenuta indicativa di un’adesione solo formale e "strumentale" all’opera di rieducazione, con ciò sostanzialmente uniformandosi la decisione impugnata al principio ripetutamente affermato da questa Corte" secondo cui "il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 dell’ordinamento penitenziario, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori" allorquando "si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica", tale da lasciar dedurre, come ritenuto dal giudice di merito nel caso in esame, "una mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce" (in termini ex multis Sez. 1, Sentenza n. 5819 del 22/10/1999, dep. il 4/01/2000, imp. Signoriello, Rv. 215119).

2. – Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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