Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-12-2011, n. 28387 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il Tribunale di Chieti, con sentenza in data 23 febbraio 2006, ha accolto l’opposizione proposta da M.F. e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione emessa dal direttore generale dell’Ente Parco nazionale della Maiella, con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 600 per violazione dell’art. 3 dell’allegato A al D.P.R. 5 giugno 1995, e della L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11 per avere organizzato uno spettacolo di parapendio nell’ambito del Parco nazionale, area protetta, in difetto di autorizzazione al sorvolo;

che – premesso che l’illecito amministrativo è configurabile soltanto in caso di sorvolo effettuato con velivoli in difetto di autorizzazione preventiva (non potendo il D.P.R., art. 3, lett. a istitutivo del Parco nazionale della Maiella ampliare il divieto di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 11, lett. h, al sorvolo senza velivoli) – il Tribunale ha ritenuto che la nozione di velivolo include solo i mezzi atti al volo e muniti di motopropulsore, tra cui non è incluso il mezzo utilizzato dalla opponente;

che il Tribunale ha inoltre rilevato che "la condotta di sorvolo potrebbe essere vietata non già in base all’art. 3, lett. h), bensì in virtù dell’art. 3, lett. a), ove la specifica condotta posta in essere fosse stata considerata idonea ad arrecare disturbo alla fauna. Poichè l’ingiunzione non è stata emessa sulla base di quest’ultima fattispecie e non essendo comunque emerso un concreto disturbo alla fauna, l’opposizione va accolta";

che per la cassazione della sentenza del Tribunale l’Ente Parco ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 aprile 2006, sulla base di due motivi;

che l’intimata ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della controricorrente, non essendo configurabile la violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), posto che dal contesto del ricorso è possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo;

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 394 del 1991, artt. 6, 8 e 11 e dell’art. 3, lett. h), dell’allegato A al D.P.R. 5 giugno 1995, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;

che con esso l’Ente ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia negato che il decreto istitutivo del Parco nazionale della Maiella sia idoneo ad estendere il divieto di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. h), che vieta il sorvolo non autorizzato di velivoli, fino ad inibire genericamente il sorvolo dell’area protetta;

che con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 394 del 1991, art. 11 e dell’art. 3, lett. a, dell’allegato A al D.P.R. 5 giugno 1995, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia), ci si duole che il Tribunale non abbia ritenuto punibile la condotta posta in essere quanto meno sotto il profilo del citato art. 3, lett. a);

che i motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati;

che il D.P.R. 5 giugno 1995, art. 3, comma 1, lett. h) prevede il divieto del "sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo";

che è assorbente considerare che poichè i parapendio non erano soggetti – ratione temporis – alla disciplina della previa autorizzazione delle competenti autorità aeronautiche ( l’art. 743 c.n., nel testo allora vigente, escludendo dalla categoria degli aeromobili "gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo"), correttamente il Tribunale ha ritenuto non integrato il precetto sanzionato in via amministrativa e contestato nella specie;

che il riferimento nel ricorso al medesimo art. 3, comma 1, lett. a) è privo di fondamento, atteso che la violazione di tale diversa condotta non è stata contestata alla M., sicchè era inibito al giudice del merito, in sede di opposizione all’ordinanza- ingiunzione, mantenere ferma la sanzione per una condotta illecita dai differenti elementi costitutivi;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 700, di cui Euro 500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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