Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-12-2011, n. 28382 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

che il Tribunale di Vigevano, sezione distaccata di Abbiategrasso, con sentenza in data 23 maggio 2005, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il successivo 1 giugno, ha rigettato l’opposizione proposta da C.C. avverso l’ordinanza-ingiunzione in data 7 maggio 2004, con la quale la Provincia di Milano gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 528,46, per violazione della L.R. Lombardia 27 luglio 1977, n. 33, sanzionata dalla L.R. Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, per avere inquinato i corsi d’acqua (OMISSIS) mediante sversamento di idrocarburi;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 maggio 2006, sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria;

che l’intimata Provincia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo (violazione e falsa applicazione della L.R. n. 33 del 1977, art. 7, comma 3, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3) censura che l’ordinanza-ingiunzione sia stata applicata ad una fattispecie non prevista dalla norma di legge regionale;

che ad avviso del ricorrente, il citato art. 7, comma 3, nel sancire il divieto di immissione degli idrocarburi nelle acque e l’obbligo di provvedere alle spese per l’asportazione ed lo smaltimento degli stessi, individua il responsabile in colui che ha materialmente determinato l’inquinamento, ossia lo sversamento dell’idrocarburo, mentre non si applica al proprietario nel caso in cui sia stato accertato nel corso del giudizio che altre persone hanno determinato la fuoriuscita;

che il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del principio di personalità della responsabilità in materia di illecito amministrativo;

che con il terzo motivo, sotto la rubrica di violazione e falsa applicazione di legge, si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe errata là dove ha ritenuto applicabile l’art. 2051 cod. civ., anche nel caso in cui l’evento dannoso sia stato causato da terzi, non considerando che il fatto illecito del terzo costituisce un fattore del tutto eccezionale, non previsto nè prevedibile e di per sè sufficiente a produrre l’evento;

che il quarto motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la sentenza impugnata ritenuto sussistere la responsabilità del C. sul fatto che l’inquinamento sarebbe conseguenza normale della condizione potenzialmente lesiva del serbatoio non contenuto in condizioni di sicurezza, laddove sarebbe risultato provato in corso di causa che lo sversamento sarebbe avvenuto anche se il serbatoio avesse avuto le cautele previste dalla legge;

che con il quinto mezzo si lamenta insufficiente motivazione, violazione e falsa applicazione della L.R. n. 33 del 1977, art. 7 e del principio di corrispondenza tra la norma sanzionatoria ed il fatto contestato, avendo la sentenza impugnata statuito la sussistenza di una responsabilità del C. per non essersi attivato dopo lo sversamento quando in atti sarebbe dimostrato che già il giorno successivo l’inquinamento era stato circoscritto dall’autorità competente, e senza considerare che la norma di legge regionale sulla scorta della quale è stata emessa la sanzione non punisce l’obbligo di attivarsi per evitare le conseguenze del versamento di idrocarburi;

che i cinque motivi – i quali, stante la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati;

che premesso che la responsabilità per l’illecito amministrativo, ai sensi della L. n. 689 del 1931, art. 3, sussiste anche quando il fatto è riferibile all’agente a titolo di colpa, occorre rilevare, come da conto il Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata: che l’inquinamento è stato causato dallo sversamento di gasolio fuoriuscito dalla cisterna custodita dal C. e non tenuta in condizioni di sicurezza; che a distanza di tre giorni dalla fuoriuscita dal gasolio, il C. non aveva posto alcuna attività per impedire o limitare lo sversamento del gasolio nelle rogge; che il fatto del terzo prospettato dall’opponente (l’azione di ladri che hanno desistito dal furto, spaventati dall’abbaiare dei cani o non soddisfatti del quantitativo di gasolio nella cisterna, con successivo abbandono della canna di rifornimento a terra in prossimità dei corsi d’acqua) non risulta avere i caratteri del caso fortuito nè del fatto di carattere imprevedibile e di assoluta eccezionalità, ove si consideri che il denunciato furto sarebbe avvenuto nella notte tra il (OMISSIS) e che dopo il presunto tentativo di furto l’opponente non ha posto in essere alcuna azione per impedire lo sversamento del gasolio nel corso d’acqua;

che con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, privo di mende logiche e giuridiche, il Tribunale è pervenuto alla conclusione che l’evento inquinamento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal serbatoio non in condizioni di sicurezza evidentemente per colpa del C., il quale tra l’altro, pur essendovi tenuto, non ha compiuto nè alcuna indagine nè alcuna attività volta ad evitare l’ulteriore infiltrazione o riversamento del gasolio nella vicina roggia;

che pertanto, correttamente l’illecito amministrativo è stato addebitato al C., senza che ricorra la violazione o la falsa applicazione delle norme invocate nei motivo di ricorso, perchè risponde della violazione del divieto di immissione di idrocarburi nei corsi d’acqua chi per colpa determini la fuoriscita e lo sversamento nelle acque di gasolio ponendo in essere una condotta cooperativa al fenomeno, e ricorre la colpa quando il custode del serbatoio contenente detto idrocarburo ometta di adottare le misure di sicurezza nella tenuta del serbatoio e, per negligenza, non si attivi per adottare le dovute cautele e per impedire l’ulteriore fuoriscita del materiale inquinante nel corso d’acqua una volta posto in condizione di conoscere il fatto dello sversamento;

che i motivi di ricorso – là dove in particolare deducono: (a) il carattere assorbente del fatto del terzo e la sua imprevedibilità e sufficienza a produrre da solo l’evento; (b) il fatto che lo sversamento sarebbe avvenuto ugualmente anche se il serbatoio avesse avuto le cautele previste dalla legge (muretto di protezione e pavimentazione dell’area vicina); (c) la circostanza che già il giorno successivo all’inizio della fuoriuscita l’inquinamento era già stato circoscritto dall’autorità competente – si risolvono in una inammissibile prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito; nè tengono conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata; che il ricorso va, pertanto, rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Provincia controricorrente, liquidate in complessivi Euro 700,00 di cui Euro 500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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