Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-09-2011, n. 4953 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza resa in forma semplificata (n. 5498 del 9 giugno 2009) il TAR del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal Sergente Maggiore dell’Esercito V. S. avverso il provvedimento ministeriale n. 5562SUNAZ/5.15 del 25 marzo 2009 di annullamento del suo trasferimento (ordinario), avente decorrenza nel nuovo impiego dal 5 luglio 2009, dal 5° Reggimento Alpini di Vipiteno al 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza.

Il predetto Giudice, vista la circolare dello Stato Maggiore dell’Esercito del 24 aprile 2008, allegato C (che esclude, per quel che qui rileva, dalla possibilità di presentare domanda di trasferimento ordinario i militari sottoposti a selezione nel contesto di specifiche ricerche di personale relative, nella specie, ad organismi internazionali siti in Italia) ha ritenuto detto atto immune dai vizi denunziati con i motivi aggiunti dal ricorrente per essere "…misura logica ed adeguata ad esigenze organizzative e gestionali del personale…"e giustificato il provvedimento impugnato, "…valutata la scansione temporale in cui sono intervenuti i diversi atti…", di assegnazione del militare alla selezione speciale anzidetta e di decorrenza del trasferimento ordinario a Cosenza, anche sotto il profilo dell’omesso avviso di avvio del procedimento, infondatamente sollevato dal ricorrente stesso.

2. – Con l’appello in epigrafe il sig. V. S. ha chiesto la riforma di detta sentenza per non avere avuto presente il giudice di primo grado alcuni importanti aspetti della questione, puntualmente segnalati in ricorso, ma non valutati.

In particolare, ha affermato, con il primo motivo di impugnazione, che il primo e più importante profilo non considerato, seppur dedotto, sarebbe quello della verifica della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, tenuto conto che il provvedimento di trasferimento annullato non presenterebbe alcun vizio di legittimità tenuto conto della sequenza degli atti che hanno scandito i due procedimenti di trasferimento alla NATO e di trasferimento ordinario di sede. Di qui i dedotti vizi che, da un lato, affliggerebbero la sentenza impugnata per eccesso di potere per mancata, insufficiente ed erronea considerazione delle effettive circostanze di fatto e dei presupposti per l’intervento in autotutela, nonché per insufficienza della motivazione e, dall’altro, i provvedimenti impugnati per eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e della legge n. 241 del 1990.

Con il secondo motivo di impugnazione il sottufficiale ha riproposto tutte le censure non decise dal TAR perché assorbite dalla pronunzia resa.

Infine, ha riproposto la domanda di risarcimento danni già formulata in primo grado e non decisa dal primo Giudice.

3. – Il Ministero della Difesa si è costituito nel presente grado di giudizio ed ha depositato documentazione.

4. – Con ordinanza n. 3721 del 22 luglio 2009 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare dell’appellante di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata avendo ritenuto "…configurabile il presupposto della gravità e irreparabilità del pregiudizio…" lamentato da detto appellante.

5. – Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011 l’appello è stato introitato a decisione.

6. – L’appello può essere parzialmente accolto.

6.1 – Fondato ed assorbente ogni altra decisione di questo Giudice è il primo motivo di impugnazione.

Ed invero, può convenirsi con l’appellante circa l’insussistenza, nella specie, dei presupposti necessari per il corretto esercizio del potere di autotutela in quanto difettava (e difetta) il presupposto fondamentale dell’inerenza dell’atto di autoannullamento al provvedimento caducando, tenuto conto:

– che il procedimento di selezione per l’assegnazione alla base NATO di Napoli, motivo dell’intervento in autotutela, non solo non era stato ancora avviato al momento della presentazione della domanda di trasferimento ordinario, e quindi non sussisteva alcuna causa ostativa alla presentazione di detta domanda, ma era stato annullato;

– che, in ogni caso, tale procedimento si era già concluso, per formale ed espressa determinazione dell’Amministrazione, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva dei trasferimenti in via ordinaria e del conseguente provvedimento che assegnava l’appellante sottufficiale a Cosenza, in esecuzione di detta graduatoria, essendo stato escluso quest’ultimo da detta selezione per non avere conseguito il livello di conoscenza linguistica (inglese) necessario.

In tali condizioni é evidente, a parere del Collegio, come non sussistesse certamente l’impedimento legale individuato dal TAR (disposizioni dell’allegato C della circolare 24 aprile 2008 circa l’incompatibilità della partecipazione al procedimento straordinario NATO con la partecipazione alla sessione dei trasferimenti ordinari) e come fossero carenti, in ogni caso, anche i presupposti per procedere a titolo di mero ripristino della legalità, invero già di per sé insufficiente, come è noto, a sostenere validamente il potere di autotutela esercitato.

Né poteva (e può) invocarsi come giusta causa dell’autoannullamento contestato i possibili effetti di turbativa sul procedimento ordinario dei trasferimenti, come segnalato dal Ministero nella relazione depositata in atti dalla difesa erariale, poiché, oltre ad essere smentita una tale evenienza dalla sequenza degli atti relativi ai due procedimenti in questione (procedimento di trasferimento alla NATO iniziato con nota del 9 giugno 2008 e quindi posteriormente, sia al momento della pubblicazione del bando dei trasferimenti ordinari in data 24 aprile 2008, sia al momento della presentazione della relativa domanda in data 26 maggio 2008), essa comunque impatta nel divieto di procedere all’annullamento di ufficio degli atti soltanto per motivi di stretta legalità.

Parimenti non incideva (né incide) nell’economia complessiva del procedimento ordinario di trasferimento il nuovo invito al corso Lingue inviato all’appellante dall’Amministrazione per una sua eventuale nuova assegnazione internazionale, peraltro non specificata, poiché la stessa Amministrazione, all’atto della conclusione della prima selezione straordinaria per l’assegnazione alla Nato, aveva solo ipotizzato una possibile e futura nuova chiamata del sottufficiale al procedimento straordinario che, come tale, non poteva privare l’interessato della sua diritto a partecipare alla procedura ordinaria dei trasferimenti di sede, trattandosi, a ben vedere, sostanzialmente di un nuovo procedimento di reclutamento straordinario per impieghi internazionali.

Consegue che, per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda di annullamento proposta in primo grado dal ricorrente sottufficiale, invece che essere rigettata, come erroneamente statuito dal primo Giudice, deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra pronunzia sui restanti motivi del ricorso di prime cure, pure riproposti in questa sede, risultando già soddisfatto pienamente l’interesse fatto valere in giudizio da detto sottufficiale.

6.2 – Quanto, invece, al capo di domanda relativo al risarcimento dei danni patititi dall’appellante militare ritiene il Collegio che esso sia infondato tenuto conto, per un verso, dei tempi processuali della vicenda, essendo stato deciso il ricorso di primo grado già in sede cautelare, mediante sentenza resa in forma semplificata, ed avendo questa Sezione accolta la domanda cautelare dell’appellante di sospensione dell’efficacia di detta sentenza di primo grado; per altro verso, che difetta, in ogni caso, qualsiasi prova sia delle "sofferenze" asseritamente patite che dei danni concretamente subiti.

6.3 – In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado merita di essere soltanto parzialmente accolto, essendo fondata la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, mentre è infondata la domanda di risarcimento danni, pure proposta in prime cure e non decisa dal TAR.

7. – Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, ritiene il Collegio che alla soccombenza debba seguire anche l’onere delle spese stesse in capo al Ministero della Difesa, nella misura indicata in dispositivo in favore dell’appellante sig. V. S..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5259 del 2009, come in epigrafe proposto, accoglie l "appello nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del sig. V. S., delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre competenze di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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