Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-12-2011, n. 28381

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Tribunale di Chieti, con sentenza in data 29 giugno 2005, in accoglimento dell’opposizione proposta da M.G., ha annullato l’ordinanza-ingiunzione n. 2/2004, con cui il direttore generale del Parco nazionale della Maiella gli aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 500,00 per violazione del art. 3, comma 1, lett. f), dell’allegato A al D.P.R. 5 giugno 1995 e della L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 3, lett. f), per avere l’opponente introdotto nel perimetro del Parco un’arma da fuoco in assenza della prescritta autorizzazione;

che il Tribunale ha rilevato che l’opponente per il medesimo fatto era stato sottoposto a procedimento penale, stante la rilevanza penale della violazione della L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f), e che – conseguentemente – l’Ente, in applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 24, non avrebbe potuto applicare la sanzione amministrativa finchè non fosse cessata, per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, la competenza del giudice penale;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale l’Ente ha proposto ricorso, sulla base di un motivo;

che l’intimato ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico mezzo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 9 e 24 e della L. n. 394 del 1991, art. 30, nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, chiedendo che venga enunciato il principio secondo cui "ai sensi della L. n. 394 del 1991, art. 30, comma 2, ove il fatto costituisca violazione, oltre che della L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, anche delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette, la sanzione amministrativa concorre con quella penale, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 9; pertanto, il giudice adito con opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento della sanzione amministrativa non può, in tal caso, applicare la L. n. 689 del 1981, art. 24, rimettendo la cognizione dell’illecito amministrativo al giudice penale, ma deve decidere l’opposizione nel merito";

che preliminarmente, deve escludersi che sulla connessione del tipo di quella regolata dalla L. n. 689 del 1981, art. 24, si sia formato il giudicato interno per effetto dell’ordinanza del Tribunale in data 18 ottobre 2004, ove si consideri che detta ordinanza non ha natura sostanziale di sentenza, trattandosi di un mero provvedimento interlocutorio con il quale il Tribunale, confermato il decreto di sospensione dell’ordinanza-ingiunzione opposta, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, fissando all’uopo apposita udienza;

che nel merito, il motivo è fondato;

che l’art. 3, comma 1, lettera f), delle misure di salvaguardia del Parco nazionale della Maiella, approvate con il D.P.R. 5 giugno 1995, vieta su tutto il territorio del Parco l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

che tale divieto è sanzionato ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991, che appunto prevede che la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. cinquantamila a L. duemilioni;

che non rileva che per la stessa condotta (prevista dalla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f) il comma 1 del citato art. 30 commini la sanzione dell’arresto o dell’ammenda;

che, infatti, il comma 2 dell’art. 30, nel disporre la sanzionabilità, "altresì", a titolo di illecito amministrativo, introduce una ipotesi di doppia punibilità, con conseguente applicazione del cumulo materiale fra sanzioni di specie diversa, in deroga al principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1;

che l’identità della condotta materiale integrante le fattispecie amministrativa e penale esclude che l’esistenza del reato dipenda dall’accertamento della violazione amministrativa, e quindi la sussistenza della connessione obiettiva per pregiudizialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 24, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell’accertamento della responsabilità per l’illecito amministrativo;

che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Chieti, in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Chieti, in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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