Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-09-2011, n. 4950 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ricorso al TAR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, la sig.ra L. C., in qualità di proprietaria confinante, e Legambiente Lombardia impugnavano le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Lonato all’Impresa G. Geom. G. e C. s.n.c, V. s.r.l., A. D. G. s.r.l., B. R., M. C. e B. G. in data 26 e 28 febbraio 2003 (nn. 265,294, 295, 296, 297 e 319) per la costruzione di sei villette, nonché qualunque altro atto presupposto, connesso e conseguente.

2. – Con sentenza n. 934 del 24 agosto 2004 il predetto Giudice territoriale, previa reiezione sia delle eccezioni pregiudiziali di tardività ed inammissibilità del ricorso presentate dal controinteressato costituito e dal resistente Comune, sia del primo motivo di ricorso, ha accolto, invece il secondo motivo di impugnazione con il quale era stata dedotta l’inesistenza del presupposto delle impugnate concessioni edilizie e cioè di un PRG che consentisse la costruzione delle sei villette autorizzate, tenuto conto che detto strumento urbanistico non sarebbe mai venuto ad esistenza per essersi interrotto il procedimento di approvazione regionale per effetto della declaratoria di incostituzionalità dei decreti legge che avevano introdotto il silenzioassenso in materia.

In particolare, il TAR ha ritenuto:

– che le sentenze della Corte Costituzionale n. 244 del 1997, n. 429 del 1997 e n. 507 del 2000 -che hanno sindacato le norme dell’art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996 e dell’art. 49, comma 18, della legge n. 447 del 1997 di sanatoria, ex art. 77, comma 3, della Costituzione, degli atti prodotti e dei rapporti giuridici posti in essere nel vigore dei decreti legge, non convertiti, di introduzione dell’istituto del silenzioassenso nell’approvazione degli strumenti urbanistici- non possono che essere valutate unitariamente, prendendo in considerazione le statuizioni poste a fondamento del rispettivo dispositivo finale;

– che da esse traspare in maniera inequivoca che l’interpretazione costituzionalmente corretta della clausola di salvezza di cui all’art. 2, comma 61, della citata legge n. 662 del 1996 preclude in radice che si sia potuto verificare, in relazione al silenzioassenso in sede di approvazione di strumenti urbanistici, un qualsivoglia effetto di sanatoria, in quanto nessun silenzioassenso poteva compiersi nel periodo di soli sessanta giorni di vigenza di ogni singolo decreto- legge;

– che è soltanto alla stregua di tale opzione interpretativa che è stata dichiarata costituzionalmente legittima la prima norma (art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1997) adottata dal Parlamento per regolare in via transitoria i rapporti sorti nel periodo di vigenza dei singoli decretilegge istitutivi del silenzio assenso in questione;

– che, dunque, il PRG in questione, depositato in Regione il 21 dicembre 1994, non ha conseguito alcuna fittizia approvazione, come ritenuto dal Comune di Lonato, non essendosi il procedimento mai perfezionato e che, pertanto, in mancanza di una espressa convalida da parte della Regione del PRG in sostanza solo adottato, non possono ritenersi consolidate le situazioni prodotte da tale mera adozione del PRG, "….costituendo essa un mero atto endoprocedimentale privo di effetti suoi propri…".

3. – Con l’appello in epigrafe il Comune di Lonato ha contestato la correttezza di detta sentenza e ne ha chiesto la riforma osservando, preliminarmente, che:

i)- l’eccepita tardività del ricorso di prime cure sarebbe fondata e, dunque, il TAR avrebbe errato a decidere sul punto, atteso che sarebbe dimostrato in atti, attraverso la relazione comunale n. 11215 del 1° giugno 2004 ed i documenti in essa citati, che i ricorrenti avrebbero avuto precisa e piena contezza del PRG già da molti anni prima anche per effetto dell’intervenuta pubblicazione sul BURL dell’avviso di deposito in Regione del PRG in questione;

ii)- parimenti sarebbe fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso "…per difetto di interesse in relazione al petitum…", invece respinta dal TAR, posto che, in luogo del PRG, troverebbe applicazione il precedente PDF del 1975 che, prevedendo per l’area in questione una destinazione C2"attrezzature turistiche", consentirebbe la costruzione di "…struttura di ingombro doppio rispetto a quello licenziato con le sei concessioni impugnate…" che certamente sarebbero ancor più lesive per gli interessi che intendono tutelare i ricorrenti.

Nel merito, ha formulato le seguenti critiche:

iii)- la sentenza della Corte Costituzionale n. 507 del 2000 sarebbe stata erroneamente estesa alla fattispecie in esame in quanto l’efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa di incostituzionalità non travolgerebbe automaticamente, ma renderebbe invalidi gli atti (amministrativi) adottati sulla base di legge incostituzionale, per cui tali atti non sarebbero inesistenti, ma annullabili;

iv)- il PRG di Lonato non sarebbe inesistente, né tampoco disapplicabile, non essendo ammessa la decadenza automatica ed il Giudicante di primo grado avrebbe fatto erronea applicazione del principio della disapplicazione di un atto amministrativo generale (e non anche regolamentare), a seguito di un accertamento incidentale;

v)- la Regione Lombardia, approvando delibere di variante al PRG di Lonato, avrebbe in plurime occasioni convalidato detto PRG;

vi)- la disposizione dell’art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996, che sarebbe tuttora in vigore, avrebbe comunque fatti salvi gli effetti dei decreti legge non convertiti, e fra questi il PRG di Lonato, ed il TAR avrebbe errato a ritenere che la sentenza della Corte Costituzionale n. 507 del 2000 inciderebbe su tali effetti;

vii)- la motivazione della sentenza impugnata sarebbe fondata sull’errato presupposto che le sentenze interpretative della Corte Costituzionale siano vincolanti per il Giudice del merito;

viii)- la sanatoria recata dall’art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996 opererebbe nei confronti del PRG di Lonato, come peraltro avrebbe confermato la Regione con il suo comportamento successivo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 507 del 2000 ed opinare diversamente varrebbe escludere l’affidamento ingenerato nel Comune e nei terzi circa la piena validità ed efficacia di detto strumento urbanistico, in contrasto con la giurisprudenza della stessa Corte e della valenza anche comunitaria del relativo principio generale.

4. – Si sono costituiti nel presente grado di giudizio gli appellati sig.ra C. L. e l’Associazione Legambiente Lombardia con articolato controricorso con il quale hanno diffusamente argomentato in ordine alla piena correttezza della pronunzia del primo Giudice ed hanno chiesto "…nel merito, di rigettare il ricorso in appello, in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 934/2004…".

Si è costituita anche l’Impresa G. geom. G. & C., s.n.c. con memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento dell’appello essendo fondate tutte le critiche mosse con il gravame in esame sia in via pregiudiziale sia nel merito ed il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

5. – Con ordinanza n. 5588 del 23 novembre 2004 la Sezione ha accolto l’istanza dell’appellante Comune di sospensione, in via cautelare, degli effetti della sentenza impugnata "…considerato che l’appello presenta apprezzabili profili di fondatezza…".

6. – Con atto datato 28 marzo 2001, notificato il 31 marzo 2011 e depositato il 4 giugno 2011 gli appellati L. C. e P. A., in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Lega AmbienteLombardia, hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso di primo grado ed agli effetti della sentenza appellata, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio.

8. – All’udienza pubblica del 7 giugno 2011 l’appello è stato rimesso in decisione.

9. – In presenza della richiesta di cui al capo 6 che precede, depositata dagli appellati L. C. e P. A., in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Lega AmbienteLombardia, il giorno precedente l’udienza di discussione dell’appello in epigrafe, il Collegio non può non prendere atto della dichiarata volontà di detti appellati di rinunziare sia al ricorso sia alla sentenza di primo grado a loro favorevole e non può non disporre, conseguentemente, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata n. 934 del 24 agosto 2004.

10. – Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, in ragione dell’opposizione dichiarata in pubblica udienza dai difensori delle controparti all’accoglimento della domanda dei rinunzianti di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, deve il Collegio disporre che l’onere di dette spese, nella misura indicata in dispositivo per ciascuna di dette controparti, sia posto a carico dei sigg. L. C. e P. A., in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Lega AmbienteLombardia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 8849 del 2004, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia dei sigg. L. C. e P. A., in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Lega AmbienteLombardia, sia al ricorso sia alla sentenza di primo grado n. 934 del 24 agosto 2004 e, per l’effetto, annulla senza rinvio detta sentenza.

Condanna i predetti appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, in euro 1500,00 (euro millecinquecento/00) in favore del Comune di Lonato ed in euro 1500,00 (euro millecinquecento/00) in favore dell’Impresa G. G. & C. S.n.c., oltre competenze di legge per ciascuna di dette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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