Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 01-08-2011, n. 30437

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.M. risulta indagato per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione del cittadino turco S.A.; per tale motivo è stato attinto da misura di custodia cautelare in carcere, contro la quale è stato proposto riesame, respinto dal tribunale della libertà di Bologna con ordinanza numero 1020 del 17 luglio 2010.

Successivamente, l’indagato ha proposto istanza di revoca o modifica della misura cautelare, che è stata respinta dal gip e contro la quale è stato proposto appello al tribunale del riesame di Bologna.

Con il provvedimento oggi impugnato il tribunale del riesame di Bologna ha respinto l’appello, confermando l’ordinanza impugnata.

Contro la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato, lamentando violazione di legge e motivazione illogica.

Con memoria aggiunta pervenuta in sezione il 4.07.2011, il ricorrente ha ribadito l’allentamento delle esigenze cautelari e, richiamata la giurisprudenza più recente della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 275 c.p.p., comma 3, in relazione all’omicidio ed ai reati a sfondo sessuale, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata o, in subordine, l’incidente di costituzionalità con riferimento all’art. 275, comma 3, in relazione al reato di cui all’art. 630 c.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente infondato; innanzitutto si deve rilevare che, nonostante il ricorrente lamenti in apertura la violazione di legge, nel corpo del ricorso non è dato rinvenire alcuna indicazione in relazione alla norma asseritamente violata e tutte le censure si riducono a doglianze relative alla motivazione del provvedimento ed alla ricostruzione dei fatti sulla base delle risultanze probatorie in atti.

Sotto questo profilo si deve rilevare come non spetti alla Corte di cassazione verificare la corretta ricostruzione dei fatti, nè la loro valutazione a fini cautelari, trattandosi di valutazioni discrezionali riservate ai giudici del merito; ciò che può e deve verificare questa Corte è la sussistenza di un idoneo, coerente e logico apparato motivazionale a sostegno dell’ordinanza. Non si può, poi, non rilevare che i profili evidenziati nel ricorso sono stati tutti esaminati dal giudice del merito, che con adeguata motivazione li ha ritenuti irrilevanti ai fini della valutazione della situazione cautelare; in particolare si deve ricordare che sul quadro gravemente indiziario si è ormai formato il giudicato cautelare a seguito dell’ordinanza numero 1020 del 17 luglio 2010 del tribunale della libertà di Bologna, richiamata a pagina quattro dell’ordinanza impugnata.

Pertanto, correttamente, il tribunale della libertà ha esaminato solamente gli elementi di novità addotti dalla difesa dell’imputato, non potendo invece rivalutare gli elementi già coperti dal giudicato cautelare.

Sotto tale profilo è stata data ampia motivazione in relazione ai due elementi di novità rappresentati dagli accertamenti relativi all’esistenza, all’autenticità ed alla disponibilità dei titoli in capo al S., nonchè alla nuova versione dei fatti data dall’indagato, per il quale il sequestro di persona sarebbe stato simulato (cfr. pagg. 5 e 6 dell’ordinanza). Quanto alle esigenze cautelari, è lo stesso ricorrente a riconoscere l’operatività della presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, mentre il tribunale, con motivazione non censurabile in questa sede, ha ritenuto non integrata la prova contraria (cfr. pag. 7 dell’ordinanza).

La questione di costituzionalità non può essere sollevata per irrilevanza della stessa nel giudizio a quo; nonostante la presunzione di adeguatezza di cui all’art. 275, comma 3, il tribunale del riesame ha infatti motivato, comunque, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all’idoneità della sola misura carceraria (cfr. pagg. 6 e 7).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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