Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-12-2011, n. 28371 Contravvenzione

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Svolgimento del processo

L.E. proponeva opposizione avverso l’ordinanza prefettizia con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 179 C.d.S., comma 2, per avere circolato con veicolo munito di cronotachigrafo manomesso (art. 179 C.d.S., comma 2: chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, eppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da Euro 798 a euro 3.194.

La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo).

L’opponente deduceva l’insufficiente e illogica motivazione dell’ordinanza, la violazione del diritto di difesa, l’assenza del dolo e l’insufficienza della prova; in subordine chiedeva applicarsi la sanzione nel minimo edittale senza il raddoppio previsto per la manomissione.

Il Giudice di Pace con sentenza del 26/9/2005, non essendo contestata la manomissione del cronotachigrafo, rigettava l’opposizione rilevando che era onere del ricorrente accertarsi del corretto funzionamento del cronotachigrafo e fornire la prova di non averlo manomesso; aggiungeva che la prova richiesta dall’opponente, diretta a contestare il dolo della manomissione era tardiva e comunque irrilevante.

L.E. propone ricorso per cassazione affidato a 7 motivi.

Non si è costituito l’intimato Prefetto di Como.

Il Collegio ha deciso la redazione della sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa motivazione su domande proposte e nullità della sentenza per omessa indicazione delle conclusioni delle parti: assume che le conclusioni erano diverse e che non sono state riportate, nè esaminate.

L’intestazione riporta le conclusioni rassegnate a verbale e pertanto la censura è infondata; in ogni caso l’erronea trascrizione delle conclusioni non è motivo di nullità e la mancata motivazione in ordine a motivi di opposizione non integra il vizio di omessa pronuncia, ma attiene, appunto, al vizio di motivazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 205 C.d.S. e L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, il vizio di motivazione e (nuovamente) la nullità per omessa indicazione delle conclusioni.

In ordine a quest’ultima censura se ne deve ribadire l’infondatezza richiamandosi quanto già esposto al precedente punto 1.

Per il resto nel motivo si censura la decisione del giudice di pace che non avrebbe adeguatamente considerato le censure che il ricorrente aveva opposto all’ordinanza ingiunzione, relative alla mancata prova della manomissione, all’impossibilità di qualificare come manomissione la circostanza che il "pennino" del cronotachigrafo non partisse da quota zero, ma da quota inferiore allo zero e alla mancata prova del dolo.

La censura della motivazione dell’ordinanza prefettizia non rilevava posto che il giudizio chiamato a rendere il giudice di pace sull’opposizione a sanzione amministrativa è un giudizio sul rapporto e non sull’atto, ossia non è una decisione sul provvedimento del Prefetto.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 179 C.d.S., comma 2; si sostiene che non vi sarebbe manomissione e non vi sarebbe dolo: l’accertamento della manomissione è una questione di fatto in ordine alla quale nel verbale di udienza, trascritto nell’intestazione della sentenza nella parte relativa alle conclusioni assunte, si legge testualmente: "per la parte ricorrente C.L., delegato, non contesta l’in frazione relativa all’irregolare funzionamento del cronotachigrafo e ammette che lo stesso era manomesso, come è risultato dagli accertamenti disposti dalla Polizia Stradale" e pertanto tale questione di merito non può essere nuovamente esaminata davanti a questo giudice di legittimità; d’altra parte l’accertamento del dolo non rileva perchè ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, nelle violazioni sanzionate con sanzioni amministrative la responsabilità scaturisce dall’avere agito con coscienza e volontà e la sanzione può essere inflitta anche per semplice colpa; la responsabilità è esclusa solo in caso di buona fede.

Nella fattispecie, la condotta sanzionata consiste nell’avere circolato con cronotachigrafo manomesso, indipendentemente dalla circostanza che la manomissione sia stata opera del conducente o di terzi, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del conducente, della manomissione; solo per completezza si aggiunge, in ordine alla manomissione (più precisamente alterazione in quanto non risulta un intervento sui sigilli) che, da quanto riportato nello stesso ricorso, emerge che il pennino che doveva registrare le velocità istantanee era stato spostato, nel suo punto di avvio, al di sotto dello zero con la conseguenza che le velocità registrate risultavano inferiori a quelle che sarebbero state registrate se il pennino fosse stato correttamente posizionato.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 179 C.d.S., comma 2 e della L. n. 689 del 1981, art. 3 e il vizio di motivazione perchè sarebbe stata ritenuta la sussistenza del dolo, mentre doveva essere riconosciuta solo la colpa: il motivo è infondato per quanto espresso al punto 3, essendo sufficiente anche la semplice colpa per l’integrazione della fattispecie aggravata (cfr. Cass. 10/9/2009 n. 19586: In relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 C.d.S., che sanziona il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose il quale mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, la circostanza che il cronotachigrafo non sia stato manomesso e che il guasto sia dovuto al caso fortuito non è sufficiente a dimostrare l’assenza della colpa, ben potendo sussistere l’elemento psicologico dell’illecito per il solo fatto che il conducente, pur essendo o dovendo essere consapevole dell’avaria facendo uso dell’ordinaria diligenza, abbia ugualmente deciso di mettersi alla guida del mezzo).

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e il vizio di motivazione; sostiene che il g.d.p. immotivatamente ha respinto per irrilevanza l’istanza di ammissione di prova testimoniale relativa all’individuazione del soggetto che avrebbe manomesso il cronotachigrafo; con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 320 c.p.c., comma 4 e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6, per mancata assunzione della stesa prova ritenuta erroneamente e in violazione delle suddette norme, tardiva.

6. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardano la stessa censura di mancata ammissione di prova testimoniale e devono essere respinti con la conferma, seppure con altra motivazione, del giudizio di irrilevanza, essendo irrilevante la prova della mancanza di dolo laddove la violazione, come sopra argomentato, è punita anche a titolo di semplice colpa.

7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, il vizio di motivazione e la nullità della sentenza per omessa indicazione delle conclusioni delle parti.

In ordine a tale ultimo profilo si richiamano le argomentazione svolte in precedenza circa l’insussistenza della dedotta nullità.

Per il resto, accertata la legittimità del raddoppio della sanzione che il ricorrente richiedeva dimidiarsi, il motivo resta assorbito dal rigetto dei precedenti motivi, nè sono state addotte specifiche argomentazioni, diverse da quelle attinenti l’esclusione della manomissione, in merito all’entità della sanzione.

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato accolto con la condanna del soccombente al pagamento delle spese; non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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