Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-07-2011) 01-08-2011, n. 30543 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza in data 11 febbraio 2011, in riforma delle impugnate ordinanze del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 3 e 17 dicembre 2010, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di C.R. e L.R.D., anche per il delitto di concorso nel tentato omicidio aggravato del colonnello dei carabinieri, A.A., in occasione della rapina aggravata contestata agli stessi indagati in danno della Banca Monte dei Paschi di Siena, commessa il 27 settembre 2010, per la quale il C. e il L.R. furono sottoposti alla misura cautelare di massimo rigore con le medesime ordinanze del Giudice per le indagini preliminari, sopra richiamate.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale hanno proposto ricorso per cassazione il C. e il L.R., tramite il comune difensore, avvocata Simonetta Galantucci, deducendo violazione di legge e omessa motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo al delitto di concorso (anomalo per il L. R.) nel delitto di tentato omicidio (capo F della rubrica delle contestazioni cautelari).

3. Nelle more dell’odierna udienza, il Giudice dell’udienza preliminare, all’esito di giudizio abbreviato, ha emesso sentenza in data 5 aprile 2011, con la quale ha assolto il C. e il L. R. dal delitto di tentato omicidio, a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2, condannandoli per il reato di concorso in rapina aggravata e per altre violazioni.

4. Si è, dunque, verificata, ai sensi dell’art. 300 c.p.p., comma 1, l’immediata estinzione della misura cautelare disposta dal Tribunale, nel provvedimento qui impugnato, nei confronti del C. e del L. R. per il reato di concorso in tentato omicidio, con la conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Non va adottato alcun provvedimento accessorio, in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente nè alle spese del procedimento, nè al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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