Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 01-08-2011, n. 30386 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Reggio Calabria confermò il decreto 8 settembre 2010 del GIP del tribunale di Palmi, che aveva disposto il sequestro preventivo di un autocarro di proprietà di B.F. in relazione al reato di cui al D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6, lett. b), convertito in L. 30 dicembre 2008, n. 210, per avere scaricato su terreno comunale materiale edilizio di scarto.

Osservò tra l’altro il tribunale che le indagini difensive, in assenza dell’esame dibattimentale, non erano idonee a superare gli elementi di accusa, anche perchè l’irrisorietà del costo del singolo deposito in discarica andava rapportata ai complessivi oneri da smaltimento; che la condotta avrebbe potuto anche attribuirsi, invece, ad una collaudata strategia; che la tesi dell’autista Ba. non convinceva.

L’indagato propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione. Lamenta che il tribunale del riesame ha errato nel rifiutarsi di esaminare i risultati delle indagini difensive, che sono invece utilizzabili come elementi di prova. E’ erroneo ritenere che gli atti raccolti dal difensore, diversamente da quelli del PM, sono utilizzabili solo dopo essere stati sottoposti all’esame incrociato. Si è così riservata alla difesa una disparità di trattamento inammissibile per contrasto con l’art. 111 Cost..

Osserva che non sussiste alcun elemento per far presumere il fumus di un concorso dell’impresa Cometa nella condotta illecita dell’autista e che anzi l’estraneità della stessa risulta da tutta la documentazione (fra cui la autorizzazione al trasporto, che esclude il trasporto abusivo) prodotta dalla difesa e che il tribunale ha omesso di esaminare. In tal modo il tribunale ha escluso la stessa possibilità di difendersi e si è fondato su mere supposizioni e su affermazioni apodittiche, smentite dalla documentazione non esaminata. In sostanza la motivazione è meramente apparente.

Motivi della decisione

La doglianza su cui si basa il ricorso è fondata solo in astratto, perchè effettivamente non sarebbe ammissibile sostenere che il tribunale del riesame, per accertare la sussistenza del fumus e del periculum in mora, potrebbe liberamente valutare gli elementi di prova forniti dall’accusa mentre non potrebbe valutare gli elementi forniti dalla difesa, ed in particolare i risultati delle indagini difensive, che invece potrebbero essere utilizzati soltanto dopo essere stati sottoposti all’esame incrociato in sede dibattimentale.

Sennonchè un tale assunto, che determinerebbe una disparità di trattamento tra accusa e difesa incompatibile con l’art. 111 Cost., sembra essere stato, al più, solo adombrato (in modo peraltro equivoco) dal tribunale del riesame, il quale poi in realtà ha puntualmente esaminato i risultati delle indagini difensive e li ha, con congrua ed adeguata motivazione, ritenuti inidonei a superare del tutto gli elementi forniti dall’accusa, per la ragione che la dedotta irrisorietà del costo del singolo trasporto di inerti alla discarica andava considerata in rapporto alla complessiva attività di smaltimento di rifiuti ed alla sua durata nel tempo, e quindi in rapporto al complessivo risparmio di costi che una (ipotizzata dall’accusa) abituale condotta di deposito illegale di rifiuti avrebbe potuto consentire. Il tribunale del riesame ha altresì rilevato che non era convincente la tesi dell’autista dell’autocarro, il quale aveva dichiarato che si riprometteva di recarsi nuovamente in loco l’indomani mattina per recuperare il materiale scaricato e portarlo in discarica, trattandosi di una condotta antieconomica, di difficile realizzazione ed in contrasto con i tempi di lavoro aziendali.

Deve pertanto ritenersi congrua ed adeguata, nonchè priva di errori di diritto, la motivazione della ordinanza impugnata relativa sia alla sussistenza del fumus del reato ipotizzato a carico del B. sia alla sussistenza del periculum in mora, determinato dalla concreta possibilità che l’impresa del ricorrente possa continuare ad effettuare scarichi abusivi di rifiuti. Stante il ritenuto pericolo di reiterazione del reato, di per sè idoneo a giustificare il sequestro preventivo, è irrilevante che il tribunale del riesame non abbia preso in esame la documentazione fornita dal ricorrente tesa a dimostrare il possesso della autorizzazione al trasporto di rifiuti e quindi la non configurabilità del reato di trasporto illegale, con la conseguente impossibilità di applicare automaticamente la confisca del mezzo. Del resto dalla ordinanza impugnata non risulta che il sequestro sia stato disposto anche ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., comma 2.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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