Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-09-2011, n. 4937 Politica economica e sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che il Ministero intimato ha disposto la revoca dell’agevolazione finanziaria concessa per la realizzazione di una nuova unità produttiva sulla base di un duplice ordine di considerazioni – ritenute significative dell’avvio del programma di investimenti prima della data di presentazione della domanda di concessione della contribuzione (28 dicembre 2000) – inerenti:

a) all’ acquisto del terreno dove è stato realizzato l’opificio;

b) al rilascio di tre fatture, indicate come caparra penitenziale, relative alla costruzione dell’immobile industriale;

– che, per quanto riguarda il rilevo sub a), emerge dal provvedimento di concessione del contributo n. 101289 del 10 luglio 2001 che nessuna somma è stata erogata a titolo di acquisto del terreno "de quo" – già nella disponibilità patrimoniale della soc. G. – mentre, sotto ulteriore profilo, lo stesso modulo della domanda per la concessione dell’agevolazione finanziaria esclude le spese di "acquisto del terreno" da quelle che, se effettuate in data anteriore alla presentazione sella domanda stessa, impediscono l’ammissione a contribuzione;

– che, quanto la rilievo sub b), il principio sotteso alla disciplina che regola la concessione del contributo de quo – in base al quale l’ impiego di risorse pubbliche a sostegno di attività industriali, agricole o artigianali, non devono andare in vantaggio di iniziative già in atto, se non in precedenza esaurite, restando, altrimenti, vanificata la funzione di incentivo allo sviluppo dei settori economici presi in considerazione e dei connessi livelli di occupazione – non risulta leso in presenza di attività strettamente preparatorie e prodromiche all’avvio dell’attività da ammettere a finanziamento, con assunzione di meri obblighi di garanzia sul piano economico, qual è il pagamento di una caparra penitenziale per la costruzione "de futuro" dell’immobile da destinare ad opificio industriale (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 134 del 18 gennaio 2010);

– che, nel caso di specie, si tratta di assunzione di obbligo che si riflette in positivo sulla serietà dell’ impegno nel settore produttivo di chi intende avvalersi del finanziamento pubblico, ma non identifica su un piano di effettività l’avvio del programma di investimenti, che richiede una insieme di iniziative che – per l’entità e definitività dell’impegno economico, nonché per l’ineludibilità della destinazione allo scopo delle risorse economiche e dell’iniziativa di impresa – collochino il concreto l’avvio dell’ attività da finanziare in un momento anteriore alla presentazione della domanda di concessione del contributo;.

– che, per quanto innanzi esposto, l’appello merita accoglimento, non a fronte di agevolazione finanziaria non concessa in violazione della disciplina comunitaria e nazionale, non essendo inoltre posta in discussione la sua finalizzazione allo sviluppo dell’attività produttiva esercitata dalla soc. G., situazione in fatto che – stante l’affidamento del beneficiario ed il tempo decorso dall’emissione del provvedimento ampliativo della sua sfera economica – comporta l’obbligo, non assolto dall’Amministrazione, di motivare in punto di interesse pubblico la determinazione di ritiro;

– che, in relazione ai profili della controversia ed al composito quadro normativo di riferimento, spese ed onorari possono essere compensati fra le parti per i due gradi di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.

Compensa fra le parti spese ed onorari dei due gradi di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *