Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-12-2011, n. 28368 Contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.E. proponeva opposizione avverso il verbale con il quale la Polizia municipale di la Spezia gli aveva contestato la violazione dell’art. 154 C.d.S., comma 3, per avere svoltato a sinistra senza tenersi il più possibile vicino al margine sinistro della carreggiata e così venendo a collisione con un motociclo che proveniva da tergo. L’opponente deduceva l’errata misurazione della distanza tra il bordo del marciapiede e la parte posteriore del veicolo, la mancata indicazione della distanza dal margine sinistro del marciapiede, l’erronea valutazione della dinamica del fatto, il carente accertamento della violazione, fondato su mere ipotesi.

Il Giudice di pace con sentenza del 30/5/2005 rigettava l’opposizione rilevando che dalle rilevazioni del punto d’urto tra l’autovettura e il motociclo e dalla traccia di frenata del motociclo proveniente da tergo, traccia che si trovava ad una distanza di metri 1,20 dal margine del marciapiede, risultava accertato che l’autovettura aveva violato il precetto di tenersi il più possibile vicino al margine sinistro della carreggiata.

Il B. propone ricorso affidato a 6 motivi.

Non si è costituito l’intimato Comune di la Spezia. Il Collegio ha deciso la redazione della sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 154 C.d.S., comma 3 e della L. n. 689 del 1981, art. 3, perchè sarebbe stata contestata la colpa invece insussistente in quanto prima di eseguire la manovra di svolta egli avrebbe ispezionato la strada.

2. Il motivo è inammissibile per irrilevanza in quanto la colpa non è stata ravvisata nel non avere controllato i veicoli che sopraggiungevano da tergo, ma nel non avere rispettato l’obbligo di accostarsi il più possibile al margine sinistro della carreggiata.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 154 C.d.S., comma 3 e il vizio di motivazione perchè il giudice avrebbe contraddittoriamente affermato che non era in discussione la colpa in merito all’incidente, ma, poi non avrebbe escluso la responsabilità per la violazione contestata.

4. Il motivo è del tutto privo di fondamento. La norma che si assume violata così recita: (comma 1) I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nei flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: (comma 3) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza. Essendo stato accertato che tale precetto non era stato rispettato, correttamente il giudice ha ritenuto irrilevante accertare anche la responsabilità in merito all’incidente, posto che la fattispecie contravvenzionale si era perfezionata, nè il ricorrente adduce elementi circa l’assenza di colpa con riferimento alla scorretta manovra.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione;

assume che il giudice non avrebbe motivato in merito ai rilievi e alle dimensioni della planimetria che, se correttamente valutati lo avrebbero condotto a opposte conclusioni.

6. Il motivo è inammissibile perchè il giudice ha riportato gli elementi tecnici sui quali ha fondato la sua valutazione e le censure sono del tutto generiche e non colgono un preciso vizio motivazionale.

7. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 per indebita inversione dell’onere probatorio; egli assume che il giudice avrebbe ritenuto sussistente la colpa solo sulla base delle interessate dichiarazioni del motociclista coinvolto nell’incidente e che egli non era onerato di provare l’imprevedibilità della manovra di quest’ultimo.

8. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza che fonda la responsabilità dell’odierno ricorrente non sulla circostanza che vi sia stato un incidente, ma sul fatto che egli non aveva rispettato l’obbligo di accostarsi al margine sinistro della strada.

9. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 154 C.d.S., comma 3 e dell’art. 116 c.p.c.; sostiene che il giudice avrebbe travisato gli elementi di fatto trascurando che la distanza certa dal margine della strada era di un metro e non quella rilevata dai verbalizzanti.

10. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza in quanto non si riporta il contenuto dei documenti dai quali dovrebbe risultare la minore distanza.

11. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e dell’art. 116 c.p.c. perchè il giudice avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulla base di indirette e interessate dichiarazioni del motociclista.

12. Il motivo è inammissibile in quanto fondato su una circostanza (il riferimento a dichiarazioni di terzi) che non risulta dalla lettura della sentenza.

13. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *