Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-12-2011, n. 28356

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 14.12.2000 l’avv. B.G.M. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma, la srl Stop Arredamenti per sentir dichiarare l’inadempimento contrattuale della convenuta che non gli aveva consegnato un letto da lui ordinato, con la conseguente condanna della medesima alla restituzione del doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c..

Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice siccome infonda e spiegando domanda riconvenzionale con la quale chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’attore con la conseguente legittima ritenzione della caparra e la condanna del B. al pagamento della penale di Euro 1.394,43 per la giacenza in magazzino del letto oltre al risarcimento ex art. 96 c.p.c..

Espletata l’istruttoria, il GdP adito, con sentenza in 38803/03 rigettava la domanda dell’avv. B. ed in accoglimento della riconvenzionale della convenuta, dichiarava risolto il contratto per l’inadempimento del B. liquidando il danno in via equitativa in favore della convenuta che compensava con la somma dovuta al B. in restituzione dell’anticipo ricevuto dalla venditrice.

Avverso tale sentenza l’avv. B. proponeva appello, chiedendo l’accoglimento delle propria domanda ed il rigetto di quella avanzata dalla controparte. Sosteneva in specie che la somma versata alla sottoscrizione del contratto era una caparra e non un acconto sul prezzo pattuito. Si costituiva l’appellata insistendo per la conferma della decisione impugnata e l’adito Tribunale di Roma, con sent. n. 17776/05 depos. in data 2.8.2005, rigettava l’appello, condannando il B. al pagamento delle spese del grado. Il tribunale ribadiva l’inadempimento del B. atteso che – egli come emergeva tra l’altro dalla dichiarazione dei testi e dalla missiva prodotta – pur essendo stato invitato più volte ad effettuare il ritiro della merce – non si era attivato in tal senso.

Avverso la predetta pronuncia, il B. ricorre per cassazione sulla base di 3 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.;

resiste con controricorso la Framo Arredamenti srl, già Stop Arredamenti srl, insistendo per il rigetto dell’impugnazione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione degli art. 1335,1453 e 1454 c.c..

Critica la decisione impugnata nella parte in cui è stata dichiarata la risoluzione in danno dell’avv. B., benchè lo stesso, in risposta alla lettera di diffida ad adempiere di controparte, avesse manifestato formalmente ed incondizionatamente, con l’invio della lettera raccomandata in data 3.8.2000, la propria volontà di voler dare esecuzione ai contratto concluso con la società intimata ed aveva a tal fine indicato alcune date per l’eventuale consegna del bene acquistato. A diversa conclusione il tribunale era giunto sul presupposto che non era stata provata l’effettiva ricezione della raccomandata suddetta da parte della convenuta che sosteneva di non averla mai ricevuta per un disguido "interno" (il negozio era chiuso per le ferie estive ecc.). Tuttavia secondo il B. anche se ciò fosse stato vero, la raccomandata con cui egli aveva manifestato formalmente l’intenzione ad adempiere, una volta giunta – come era pacifico – al domicilio del contraente ex art. 1335 c.c. e consegnata all’indirizzo del destinatario, aveva sicuramente prodotto i suoi naturali effetti, impedendo la risoluzione del contratto, anche se non fosse stata materialmente conosciuta dalla controparte.

La suddetta doglianza appare fondata.

In effetti dalla menzionata lettera in data 3.8.200 si evince in modo inequivoco l’intenzione e la volontà dell’avv. B. di adempiere al contratto comunicando di essere disponibile a ricevere la consegna del letto ordinato presso la sua abitazione "fissando fin da ora le date del 6.9.2000 alle ore 16 ovvero dell’11^9.2000 dalle 9,30 alle ore 12,00" ed impegnandosi contestualmente a procede al saldo del prezzo contrattualmente pattuito.

Occorre rilevare che la lettera in questione era stata spedita subito dopo la diffida ad adempiere del 27.7.200 spedita a sua volta dalla Stop Arredamenti. E’ pacifico inoltre che la lettera raccomandata con r.r. dell’avv. B. era arrivata a destinazione ed era stata regolarmente consegnata all’indirizzo del destinatario (cartolina di ritorno firmata dal postino); a nulla rileva infine l’eventuale non coscienza di tale lettera da parte del destinatario "per un disguido interno" atteso l’obiettivo e documentato contenuto della lettera stessa, sufficiente ad escludere l’inadempimento de ricordato B..

L’accoglimento di tale censura comporta l’assorbimento degli altri motivi (secondo motivo: vizio di motivazione in relazione all’affermazione del giudice a quo che ha ritenuto di "scarsa importanza" la raccomandata spedita in data 7.8.2000 dall’avv. B. poichè lo stesso era già stato messo in mora e perchè era dubbia l’effettiva ricezione di tale raccomandata; il terzo motivo:

violazione dell’art. 91 c.p.c. le spese liquidate sono superiori ai massimi tariffari).

Pertanto il ricorso va accolto in relazione al 1^ motivo (assorbiti gli altri) con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1^ motivo del ricorso; assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali di questo giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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