Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-09-2011, n. 4913 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’odierno appellante F. V. aveva domandato l’annullamento della graduatoria di merito per il settore formativo relativo alla scuola secondaria di 2° grado, approvata con decreto del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale prot. 5773 del 27 maggio 2005 (pubblicata in data 30 maggio 2005) nella parte in cui non lo aveva ammesso alla prova di esame per il "corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi" (a suo tempo bandito dal Ministero competente il 22 novembre 2004); decreto che aveva recepito detta graduatoria, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso tra cui i sottostanti atti della Commissione giudicatrice, la successiva graduatoria "definitiva" di merito pubblicata in data 7 luglio 2005 ed il decreto del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale prot. 7273 del 5 luglio 2005 che aveva approvato detta graduatoria "definitiva".

Il Tribunale amministrativo regionale, rilevata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza succintamente motivata all’adunanza camerale fissata per la delibazione della domanda di sospensione della esecutività degli impugnati provvedimenti, ha respinto il ricorso perché l’incarico di "responsabile del corso serale" non poteva essere equiparato a quello di "addetto alla vigilanza di plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate", involgendo il primo la responsabilità della scuola durante un determinato arco temporale e il secondo la responsabilità dell’intera struttura scolastica, senza limiti temporali.

Avverso la sentenza in l’originario ricorrente ha proposto appello, rappresentando che erroneamente l’amministrazione aveva omesso di computare in suo favore un punto (segnatamente: 0,20 punti per ciascuno dei cinque anni in cui il professor F. aveva espletato l’attività di addetto alla vigilanzafiduciario- di plesso o succursale). La sentenza non aveva colto la circostanza per cui l’istituto presso il quale egli prestava servizio era strutturato formalmente in "corsi diurni" e corsi "serali". Egli, nominato "fiduciario" di detti corsi serali, aveva diritto all’attribuzione del previsto punteggio: il Tribunale amministrativo aveva pretermesso che mercé la suddivisione in oggetto era stata creata una vera e propria "struttura autonoma".

Sotto il profilo procedurale, con il secondo motivo del ricorso in appello, egli ha contestato che sussistessero i presupposti per la pronuncia di una sentenza breve ai sensi dell’art. 9 l. 21 luglio 2000, n. 205 in quanto il prescritto avviso era stato dato dal Presidente del Collegio al momento della chiamata preliminare dei ricorsi, e non già al momento della trattazione della singola causa: ciò rispondeva ad una illegittima prassi e, nel caso di specie, era stato violato il contraddittorio, posto che le difese non erano state rese edotte della possibile definizione nel merito della causa.

Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2011 la Sezione con ordinanza collegiale n. 1298/2011 ha ritenuto necessario ai fini della decisione (di portata pregiudiziale) in ordine al secondo motivo del ricorso in appello che la Segreteria della Sezione acquisisse copia del verbale dell’adunanza camerale tenutasi in data 21 settembre 2005 innanzi al Tribunale amministrativo della Puglia -Sede di Bari- in relazione al ricorso n. 1280/2005 nell’ambito del quale fu resa la sentenza in forma semplificata n. 3955/2005 oggetto della odierna impugnazione.

La trattazione del merito dell’appello è stata pertanto differita a data da destinarsi, e successivamente fissata alla odierna pubblica udienza del 19 luglio 2011.

Alla odierna pubblica udienza del 19 luglio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. L’ appello è infondato e va respinto.

2. E’ certamente inaccoglibile la doglianza incentrata sulla insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza breve in primo grado.

Come disposto dalla ordinanza collegiale della Sezione n. 1298/2001 infatti, è stato acquisito il verbale dell’ adunanza camerale celebratasi in data 21 settembre 2005 innanzi al Tribunale amministrativo della Puglia -Sede di Bari- in relazione al ricorso n. 1280/2005.

Da detto atto pubblico fidefaciente emerge che – contrariamente a quanto sostenutosi nel ricorso in appello, laddove si era affermato che detta comunicazione fosse stata effettuata indistintamente per tutte le cause chiamate per la discussione della istanza cautelare- il Presidente del Collegio ebbe ad avvertire espressamente, nell’ambito di quel singolo procedimento, le parti presenti della possibile definizione della causa nel merito.

Peraltro da detto verbale di udienza non risulta che alcuna delle parti si sia opposta a tale eventualità.

La pacifica giurisprudenza (ex multis Cons. Stato, IV, 10 maggio 2005, n. 2223) considera in tal modo soddisfatta la garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, e da tale condivisibile approdo non ritiene il Collegio di doversi discostare.

Pertanto la censura deve essere senz’altro respinta in quanto infondata in punto di fatto.

3. Deve essere del pari respinta la ulteriore censura di merito contenuta nel gravame.

Invero come esattamente accertato dal primo giudice, il punteggio premiale invocato dall’appellante spettava unicamente ai soggetti che avessero rivestito la qualifica di "addetto alla vigilanza di plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate".

La piana espressione citata contenuta nella lex specialis consente di affermare che detto punteggio aggiuntivo spettasse ai soggetti che avevano avuto affidata la responsabilità dell’intera struttura scolastica, senza limiti temporali.

L’appellante, invece, ricopriva unicamente l’incarico di "responsabile del corso serale"; detto incarico non appare coincidente con la prescrizione della lex specialis della selezione (che non a caso utilizza il sostantivo "addetto" al singolare).

La tesi sostenuta nell’appello postula un inammissibile frazionamento di tale responsabilità e, dando rilievo ad una ripartizione esclusivamente interna in corsi diurni e serali, giunge ad ipotizzare che da tale frazionamento (in astratto estensibile anche ad eventuali corsi pomeridiani) potesse discendere anche una moltiplicazione dei soggetti aventi diritto al punteggio aggiuntivo.

A seguire la tesi dell’appellante,infatti, questi, pur essendo onerato di responsabilità minori (quantomeno dimezzate) rispetto a quelle incombenti su un addetto alla vigilanza con la responsabilità della vigilanza, senza limiti temporali, di una intera struttura, avrebbe avuto diritto all’attribuzione del medesimo incremento di punteggio.

Ciò appare illogico ed in contrasto con la lettera e lo spirito della prescrizione citata.

4.In conclusione, l’appello deve essere respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e pertanto l’appellante deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore dell’appellata amministrazione in misura che appare equo quantificare in complessivi euro 2000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, se dovuti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 9790 del 2006 come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata amministrazione nella complessiva misura di Euro 2000,00 (Euro duemila/00) oltre accessori di legge, se dovuti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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