Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 01-08-2011, n. 30366

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Siena, con sentenza emessa il 18/06/09, dichiarava T.C.R. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137 come contestato in atti e lo condannava alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed c).

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:

1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato;

2. che, comunque, nella fattispecie ricorreva la scriminante di cui agli artt. 54 e 59 c.p., quantomeno sotto il profilo putativo, avendo il ricorrente posto in essere la condotta contestatagli- perchè determinato dalla necessità di garantire la continuità dell’attività della struttura sanitaria riconducibile all’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, di cui l’imputato era direttore generale.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/07/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Siena ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. Il Giudice del merito, invero, mediante un esame puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che T.C.R., pur avendo assunto nel Novembre del 2005 la carica di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (che gestiva l’annesso Policlinico Le Scotte di Siena), soltanto nell’Agosto 2006 si attivava per richiedere l’autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali, provenienti dal Policlinico; autorizzazione di cui la struttura Ospedaliera era priva. Detto titolo autorizzativo veniva rilasciato nell’Ottobre 2008, dopo che erano state eseguite le opere necessarie per l’adeguamento degli impianti ai fini dell’allacciamento degli stessi al depuratore Comunale delle Tolfe. Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, come contestato al ricorrente T.C.R.. In particolare l’elemento soggettivo del reato de quo era costituito dalla colpa penalmente rilevante; colpa consistente nella mancanza, nella condotta del T., della tempestiva e dovuta diligenza in riferimento sia alla tardiva presentazione della richiesta di autorizzazione per lo scarico delle acque industriali, sia alla risoluzione dei problemi e delle questioni tecnico/amministrative connesse al rilascio dell’autorizzazione.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè prevalentemente ripetitive di quanto già esposto in sede di merito.

Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale di Siena. Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata:

Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381. Ad abundantiam si rileva che nella fattispecie non ricorreva l’esimente di cui all’art. 54 c.p., posto che lo scarico abusivo delle acque reflue industriali provenienti dal Policlinico Le Scolte di Siena era dovuta non ad una situazione di emergenza, improvvisa e non altrimenti gestibile, ma esclusivamente alla condotta negligente del T. in relazione alla tardività con cui era stata richiesta l’autorizzazione per lo scarico delle predette acque reflue industriali ed era stata affrontata la soluzione dei problemi connessi.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da T.C. R. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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