T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 02-09-2011, n. 4327 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia risulta già trattata dalla Sezione in identici precedenti – cfr. sentenze 6 ottobre 2009, n. 5187, 13 ottobre 2009, n. 5340 e, più di recente, 18 gennaio 2011, n. 293 – che possono senz’altro essere integralmente richiamati ai fini della definizione del presente ricorso.

Parte ricorrente, già incaricata nei Centri di Educazione Permanente, è stata inquadrata nei ruoli regionali con la V qualifica funzionale ai sensi delle leggi regionali 57/85, 23/39 e 12/91.

Successivamente, interveniva la legge regionale 16 novembre 1998 n. 19 che prevedeva, tra l’altro, che il personale di cui alla legge regionale n. 57 del 1985 dovesse essere inquadrato giuridicamente nel VI livello funzionale, specificando che al personale in servizio alla data di trasferimento delle funzioni alle regioni in attuazione del D.P.R. 616/1977 il livello VI dovesse essere riconosciuto ai soli fini giuridici con decorrenza dal 31.12.1985, mentre il trattamento economico dovesse essere riconosciuto dalla data di entrata in vigore della stessa ossia dal 24.11.1998.

La ricorrente, in esecuzione della legge regionale n. 19/1998, veniva inquadrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7137 in data 5 maggio 1999 (successivamente notificato), nel livello VI con riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio prestato a partire dal 31.12.1985, mentre con decorrenza dal 24.11.1998 (data di entrata in vigore della legge regionale 19/1998) gli veniva attribuito il relativo trattamento economico corrispondente alla VI qualifica funzionale.

Parte ricorrente proponeva dunque ricorso avverso tale provvedimento, contestando il mancato riconoscimento del servizio preruolo prestato prima del trasferimento e la mancata retrodatazione degli effetti economici fin dalla data del 31121985 per i seguenti motivi:

Manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione artt. 3, 36 e 97Cost., violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Ulteriore violazione della normativa sub. 1. Violazione degli articoli 3, 36 e 97 Cost.

Ulteriore violazione della normativa sub. 1. Violazione dell’art. 117 Cost. Violazione degli artt. 31 e 32 Statuto Regione Campania.

Ulteriore violazione degli articoli 3, 97 e 98 Cost. Violazione del principio che vieta la "reformatio in peius".

Si costituiva in giudizio la Regione Campania che preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito chiedeva dichiararsi l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso: inammissibilità del ricorso, laddove esso rileva la mancata valutazione della professionalità del ricorrente in quanto detta censura avrebbe dovuto essere rivolta avverso il primo provvedimento di inquadramento, per la cui impugnativa sono scaduti i termini decadenziali; infondatezza, atteso che la legge regionale 16/11/1989 n. 19 ha inteso realizzare una finalità perequativa accordando un determinato beneficio di carriera ad una determinata parte di personale, ritenuto "sperequato" rispetto ad un’altra quota di personale di più antica immissione in ruolo, e, tuttavia, per ragionevoli motivi di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, la decorrenza economica dell’inquadramento è stata fissata alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Per quanto concerne il mancato riconoscimento da parte della legge regionale 19/98 del servizio prestato anteriormente al 31/12/1985, la difesa Regionale pone in luce come la parte ricorrente, ai sensi della legge regionale 57/85, sia stata immessa in un ruolo speciale, previo superamento di una prova concorsuale e senza che fosse previsto dalla legge il servizio prestato presso altri enti anteriormente alla data del 31/12/1985.

Infatti i dipendenti di cui trattasi non erano dipendenti statali di ruolo o di ente disciolto ai sensi del D.P.R. 616/1977.

Per quanto concerne le asserite mansioni superiori svolte, la Regione ricorrente ricorda che il provvedimento impugnato è stato adottato per ragioni perequative e non riconosce in alcun modo le mansioni superiori, senza contare il consolidato orientamento giurisprudenziale che le ritiene irrilevanti sia ai fini economici che di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione

Occorre preliminarmente trattare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale.

L’eccezione è fondata e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

1.2. Infatti, con la legge regionale 28.12.1985 n. 57, la Regione Campania ha disciplinato, in attuazione dell’art. 47 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, il trasferimento ai Comuni dei beni e del personale dei Centri di Educazione Permanente.

In particolare, l’art. 3 comma 1, prevedeva che il personale incaricato dei C.E.P., trasferito dallo Stato, nonché quello successivamente assunto e confermato dalla Regione, venisse immesso in un ruolo speciale organico della Giunta Regionale.

Il comma stabiliva che il predetto personale fosse immesso in ruolo con la qualifica corrispondente al V livello funzionale previsto dalla l.r. n. 27/84.

L’art. 5 della l. r. n. 57/1985 aveva subordinato il definitivo inquadramento al superamento di un concorso, da espletarsi con le modalità previste dalla delibera del Consiglio regionale n. 69/9 del 26.2.29176, recante il regolamento di esecuzione della l.r. n. 11/74.

Successivamente, con la l. n. 19 del 16.11.1998, la Regione Campania ha parzialmente modificato la citata normativa, introducendo all’articolo 1, una nuova formulazione dei commi 3 e 4 della l. r. n, 57/1985. In particolare, la disposizione sopravvenuta ha stabilito che "il servizio prestato alla data di trasferimento delle funzioni alle Regioni, in attuazione dell’art. 47 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, viene riconosciuto ai soli fini giuridici a far data dal 31.12.1985 e pertanto, viene inquadrato giuridicamente nel VI livello funzionale. Il riconoscimento economico avviene alla data della presente legge".

1.3. Il provvedimento impugnato è stato emanato in attuazione di tali disposizioni.

Per quanto attiene alla questione di giurisdizione, in particolare, il Collegio rileva che ai fini dell’applicazione dell’art. 45, comma 17, d.lgs. 80/1998, circa il passaggio al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di lavoro di pubblico impiego privatizzati, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, deve essere dato rilievo al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata con il ricorso – in relazione ai quali sia insorta la controversia, dovendosi accertare se quest’ultima tragga direttamente origine dallo svolgimento del rapporto di lavoro oppure da uno specifico provvedimento o atto negoziale della P.A., senza che possa avere rilievo, in quest’ultimo caso, un’eventuale efficacia retroattiva del provvedimento. In sostanza, qualora il diritto del dipendente azionato in giudizio o la sua lesione derivino da un atto provvedimentale o negoziale, è alla data dell’emanazione di questo che occorre fare riferimento per la determinazione della giurisdizione (Cass. Sez. Un. 25 luglio 2002 n. 10993 e 18 ottobre 2002 n. 14835).

La presente controversia, sotto il profilo del petitum sostanziale, trae origine direttamente dal provvedimento di reinquadramento, disposto in base alla legge regionale n. 19/1998, che il ricorrente censura sia per il mancato riconoscimento della VI qualifica anziché della V, sia perché non ha disposto la retrodatazione anche degli effetti economici e il riconoscimento del servizio preruolo.

Tale provvedimento è stato emanato in epoca successiva al 30.06.1998 e inoltre in stretta aderenza ad una legge regionale entrata anch’essa in vigore successivamente a tale data.

La fonte della asserita lesione è costituita proprio dalla legge regionale, di cui il provvedimento di reinquadramento costituisce mera esecuzione: dunque, la presente controversia trae origine dal provvedimento o, meglio, dalla stessa legge regionale.

Alla stregua del citato orientamento della Cassazione, deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con devoluzione della controversia al giudice ordinario.

Infatti, non può sostenersi che le pretese della ricorrente, ancorché rivolte ad ottenere l’annullamento di un provvedimento emanato in data successiva al 30/06/1998, attengono al riconoscimento di un superiore inquadramento o in subordine alla retrodatazione degli effetti economici dell’inquadramento attribuitole, con riferimento a fatti materiali e circostanze verificatisi nel periodo antecedente al 30/06/1998, con conseguente giurisdizione del giudice adito. Infatti, tale prospettazione non trova un chiaro riscontro nel dato testuale del ricorso, che solo in modo apodittico fa riferimento allo svolgimento di mansioni superiori.

D’altronde, anche se fosse così, il ricorso sarebbe da dichiarare inammissibile, atteso che la ricorrente avrebbe allora dovuto impugnare nei termini decadenziali il provvedimento che ha disposto il suo primo inquadramento nella V qualifica funzionale, ai sensi della legge n. 57/1985, e che inoltre non è stata allegata alcuna circostanza o documentazione che attesti l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori.

Per le motivazioni sopra espresse, il Collegio ritiene che il ricorso sia da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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