Cass. pen., sez. I 15-03-2007 (02-03-2007), n. 11264 Vizio di motivazione – Omesso esame di un’eccezione difensiva di nullità – Utilizzazione dell’atto censurato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila con ordinanza del 29/8/2006 rigettava l’istanza di B.G. di differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica ex art. 147 c.p., sul rilievo che le patologie di cui era affetto il condannato risultavano compatibili con il regime di detenzione inframuraria, giusta le conclusioni della perizia medico-legale disposta d’ufficio;
che, sull’eccezione difensiva di nullità della perizia (per essersi svolte le relative operazioni senza la partecipazione del consulente di parte, pur regolarmente nominato), sollevata nel corso dell’udienza camerale del 29/8/2006, il Tribunale si riservava di decidere;
che il ricorso proposto dal difensore del B. risulta fondato, poiché in ordine al profilo di nullità eccepito dalla difesa non è dato, invero, rinvenire alcuna risposta nell’apparato argomentativo del provvedimento impugnato;
che trattasi, a ben vedere, non di censura di mero fatto e perciò inammissibile, attinente agli apprezzamenti di merito del Tribunale di sorveglianza in ordine alla reale portata delle infermità fisiche di cui è affetto il Bastone, bensì di legittima denunzia della mancanza di motivazione, per il profilo di "contraddittorietà processuale" del ragionamento giustificativo della decisione con gli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente (il verbale dell’udienza camerale del 29/8/2006), che appare invece pienamente sindacabile in sede di controllo di legittimità, secondo la recente riformulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, la quale non conferma l’originaria regola di necessaria extratestualità del vizio, preclusiva dell’esame degli atti processuali;
che, attesa l’omessa pronuncia in ordine al significativo dato processuale/probatorio – inspiegabilmente pretermesso nel ragionamento giustificativo della decisione – della validità, o non, delle conclusioni peritali, sfavorevoli alla tesi difensiva e però integralmente recepite dal Tribunale di sorveglianza a fondamento del provvedimento reiettivo, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame;
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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