T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 02-09-2011, n. 4310 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 19.01.2004 e depositato in data 20.01.2004, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione degli artt 7 E 8 della Legge 07.08.1990 N.241;

Violazione degli Artt. 3, 41 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione degli artt.3 della Legge n.241/90 e 5 della Legge 18.01.1994 n.50 – Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per sviamento – Difetto di istruttoria;

Violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione degli Artt.3 della Legge n. 241/90 e 5 della Legge n.50/94 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per sproporzione della misura della sanzione erogata – Motivazione contraddittoria e lacunosa – Illogicità ed ingiustizia manifesta.

Si costituivano il Ministero della Economia e delle Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

L’istanza cautelare di sospensiva veniva accolta con ordinanza n.645 del 29.01.2004.

All’udienza pubblica del 9 giugno 2011, la causa passava in decisione.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha irrogato, in suo danno, la sanzione della chiusura dell’esercizio commerciale nella sua titolarità ("B.E." in Sant’Antimo), ai sensi dell’art.5, comma 1, legge 18 gennaio 1994 n.50 per la durata di giorni 15 (quindici), a seguito dell’accertamento in data 13 ottobre 2000 della detenzione di Kg 0,600 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.

Con il primo motivo di ricorso, l’istante lamenta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Relativamente al vizio dell’omesso avviso di avvio del procedimento è applicabile alla fattispecie la disposizione processuale di cui all’art. 21octies, comma 2, seconda parte della citata legge n. 241, alla stregua del quale tale carenza procedimentale non comporta l’annullabilità del provvedimento allorché risulta dimostrato in giudizio che il contenuto di questo "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". Nel caso che occupa, infatti, non sono stati dedotti né allegati elementi che avrebbero potuto condurre ad un esito diverso del provvedimento impugnato.

Quanto alla mancata indicazione da parte dell’amministrazione del responsabile del procedimento, per pacifica giurisprudenza, ciò non integra una illegittimità del provvedimento, dovendosi considerare responsabile del procedimento il funzionario preposto alla competente unità organizzativa (ex multis T.A.R. Campania, sez. I, n. 610 del 2001).

Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 5 della legge n. 50 del 1994 in quanto la Guardia di finanza ha accertato solo il possesso dei tabacchi lavorati esteri e non la loro cessione a terzi.

Il motivo non ha pregio.

L’art. 5 della citata legge n. 50/94 sanziona non solo la cessione abusiva di tabacchi lavorati di provenienza lecita in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa, ma anche, per costante interpretazione giurisprudenziale, la detenzione degli stessi accompagnata da indici che possono ragionevolmente farla ritenere come finalizzata alla vendita al pubblico (ex plurimis T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. III n. 935, 2007).

In particolare la prova della cessione può anche essere desunta da elementi di prova diretta (quali le dichiarazioni rese) o indiziarie (la quantità di tabacchi rinvenuti, la varietà di marche, la loro esposizione ecc.) dai quali sia possibile desumere l’esistenza di una attività di cessione abusiva di tabacchi nell’esercizio commerciale.

Nel caso di specie l’ingente quantità di sigarette (0,600 Kg) e la pluralità di marche (2) trovata nel locale costituiscono, in assenza di altra giustificazione, circostanze dalle quali poter ragionevolmente ricavare l’indebita destinazione alla vendita dei tabacchi rinvenuti. In tal senso, è il costante orientamento giurisprudenziale: "la chiusura dell’esercizio commerciale prevista dall’art. 5, l. n. 50 del 1994 è una sanzione amministrativa che prescinde completamente dall’eventuale procedimento penale. In particolare, l’accertamento in sede giudiziaria della responsabilità penale per violazione delle norme sul contrabbando non costituisce il presupposto per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal citato art. 5. Il verbale della Guardia di Finanza che riveste carattere di pubblica fede, per la cui smentita occorre la querela di falso, ben può essere posto a base della sanzione della chiusura del locale" (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 10 novembre 2009, n. 7218); "L’art. 5 l. n. 50 del 1994 prevede la sanzione della chiusura dell’esercizio commerciale laddove in locali non autorizzati alla vendita di tabacchi e generi di monopolio venga accertata la detenzione di tabacchi di contrabbando oppure di generi di monopolio destinati alla vendita. La normativa in questione non sanziona, dunque, esclusivamente il "contrabbando" di tabacchi, ma anche la semplice detenzione, destinata alla vendita senza prescritta autorizzazione, di generi di monopolio di legittima provenienza" (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 febbraio 2009, n. 1020); "la disposizione dell’art. 5, l. n. 50 del 1994, che prescrive la chiusura temporanea di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, all’interno dei quali sia accertata "la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati" di contrabbando, ovvero "la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della l. 22 dicembre 1957 n. 1293", e cioè da parte di soggetti privi della prescritta autorizzazione amministrativa, va interpretata nel senso che l’infrazione sussiste non soltanto quando venga constatata dalla polizia amministrativa una determinata cessione ma anche quando si possa ragionevolmente ritenere che i tabacchi siano offerti al pubblico per la vendita" (T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 22 marzo 2005, n. 1083)

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle parti resistenti delle spese di giudizio, che liquida, per ognuna, in complessivi Euro.1.500,00#.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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