T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 2156 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

alla Camera di Consiglio del 10.03.2011, fissata per l’esame della domanda cautelare, l’esponente difesa, in vista di una fissazione a breve del merito, ha rinunciato alla domanda cautelare;

Considerato, quindi, che all’odierna discussione in pubblica udienza le parti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, nulla aggiungendo in ordine alla decisione sulle spese di giudizio;

Considerato, altresì, che l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevate da parte resistente, è da disattendere, poiché il ricorso è stato notificato entro il termine di decadenza, tenuto conto che il 60° giorno dalla notifica dell’atto impugnato (avvenuta il 17.11.2010), è coinciso con la giornata di domenica 16.01.2011, per cui la scadenza del termine è da prorogare di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155, 4°co. c.p.c.);

Considerato, altresì, che dalla documentazione depositata dal Comune, si evince una precisazione del contenuto dell’ordinanza impugnata, tale da giustificare la decisione dell’esponente di adempiere spontaneamente all’ordinanza predetta, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;

Per le precedenti considerazioni, il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso in epigrafe specificato, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ravvisa giusti motivi, ricavabili dalla motivazione, per disporne l’integrale compensazione tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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