Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 22-12-2011, n. 28344 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato C.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli – sezione lavoro l’Azienda Unità Sanitaria Locale (OMISSIS) chiedendo accertarsi il suo diritto all’indennità di rischio radiologico ed al compenso sostitutivo per il congedo suppletivo non goduto nel periodo 1-11-1989/30-6-1994, chiedendo la condanna della suddetta ASL al pagamento in suo favore della complessiva somma di Euro 19888,00.

La ASL costituendosi in giudizio eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O. e contestava comunque nel merito le domande del ricorrente.

Il Tribunale adito con sentenza n. 220/2007 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in quanto "l’intera fattispecie costitutiva del diritto è pacificamente anteriore al giugno 1998", facendo così applicazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 che stabilisce appunto in tale data il "discrimen" temporale per la individuazione del giudice competente.

Proposta impugnazione da parte del C. cui resisteva la ASL (OMISSIS) la Corte di Appello di Roma – sezione lavoro con sentenza del 14-4-2010, premesso che la domanda era stata fondata sulla sentenza del TAR del Lazio del 12-12-2001 che aveva dichiarato illegittimo il comportamento dell’Amministrazione che aveva provveduto alla sospensione dei benefici in discussione, ha dichiarato la giurisdizione dell’AGO ed ha rimesso le parti dinanzi al primo giudice concedendo il termine di legge per la riassunzione.

Per la cassazione di tale sentenza la ASL (OMISSIS) ha proposto un ricorso articolato un unico motivo cui il C. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente per l’asserita mancanza del requisito dell’autosufficienza, atteso che in realtà in esso sono stati indicati tutti gli elementi utili per avere in tale sede una completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti.

Tanto premesso, si rileva che con l’unico motivo articolato la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 sostiene l’erroneità del sopra enunciato assunto della Corte territoriale in ordine alla attribuzione del valore costitutivo di un diritto ad una sentenza di evidente natura dichiarativa, per di più inerente ad un giudizio di legittimità, quale quella pronunciata dal TAR, considerato che tale sentenza non aveva l’effetto costitutivo di un diritto, ma semplicemente si era limitata a dichiarare l’illegittimità del provvedimento di sospensione dei benefici economici corrisposti al C.;

ammesso e non concesso che si trattasse di giudizio sul rapporto obbligatorio sussistente tra le parti, si sarebbe pur sempre in presenza di una pronuncia di natura dichiarativa, come tale inidonea a costituire "ex novo" un diritto soggettivo il cui titolo insisteva nel rapporto contrattuale relativo al periodo 1989 – 1994 ed afferiva ad una pretesa economica individuata in quel lasso temporale; del resto, aggiunge la ricorrente, la norma di riferimento in materia sopra riportata recita chiaramente che restano attribuite al G.A. le controversie riguardanti questioni attinenti al rapporto di lavoro anteriore alla data del 30-6-1998.

La censura è fondata.

Invero la sentenza impugnata, pur prendendo atto che la domanda proposta dal C. riguardava diritti nascenti da un rapporto di lavoro relativo ad un periodo antecedente al 30-6-1998 (con la conseguente giurisdizione del G.A. ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, n. 7 che fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria in materia di pubblico impiego), ha attribuito erroneamente rilievo alla sentenza del TAR del 12-12-2001, che aveva dichiarato illegittimo il comportamento della ASL che aveva provveduto alla sospensione della erogazione della indennità di rischio radiologico e del compenso sostitutivo per il congedo suppletivo non goduto, ovvero dei benefici richiesti dal C.; in realtà non è comprensibile sotto quale profilo giuridico – nè del resto il giudice di appello offre in proposito alcuna specifica argomentazione – la suddetta sentenza abbia potuto modificare la natura del rapporto dedotto in giudizio al punto da determinare uno spostamento della giurisdizione dal G.A. al G.O.; al riguardo correttamente la ricorrente evidenzia l’impossibilità di attribuire valenza costitutiva di un diritto ad una sentenza del TAR avente chiaramente natura dichiarativa, come tale invero inidonea in radice ad incidere sul "petitum" sostanziale da cui dipende la decisione sul riparto di giurisdizione.

In definitiva in accoglimento del ricorso deve dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo; la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, la causa deve essere rimessa al TAR competente per territorio anche per la pronuncia sulle spesel del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al TAR competente per territorio anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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