T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 2152 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 25.2.2009 e depositato il successivo 26.2.2009, le istanti hanno impugnato la DIA del 15/6/2007 e successive varianti progettuali, chiedendo al contempo – per quanto occorrer possa – l’accertamento dell’illegittimità dell’attività edilizia oggetto della citata DIA, nonché l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla P.A. in ordine al mancato esercizio dei poteri inibitori, stante il difetto dei presupposti della suindicata DIA.

Si è costituito il Comune di Milano, depositando in data 16.03.2009, poco prima della Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, la nota del 24.2.2009 con cui lo stesso Comune ha avviato il procedimento amministrativo per l’annullamento del titolo abilitativo, disponendo l’immediata sospensione dei lavori.

Alla C.C. del 18.3.2009 la Sezione ha, quindi, respinto per difetto di periculum in mora la formulata domanda cautelare.

In data 01.04.2009 si è costituito il controinteressato.

In data 01.02.2011 la difesa ricorrente ha depositato, tra l’altro, l’ordinanza comunale datata 11.5.2009, recante l’annullamento della DIA del 15.06.2007 e il contestuale ordine di rimozione delle opere abusive entro 120 gg. dal ricevimento della medesima.

Contro tale ordinanza il controinteressato ha proposto autonomo ricorso, rubricato al n. 2141/2009 R.G. T.A.R. Lombardia.

In data 1.02.2011 le ricorrenti hanno depositato atto di motivi aggiunti, notificati il 31.01.2011, per chiedere la condanna del Comune ad adempiere a quanto disposto con l’ordinanza dell’11.05.2009.

Si è costituito con nuovi difensori il controinteressato, in seguito alla rinuncia al mandato da parte dei precedenti.

In data 7.4.2011 il Comune di Milano ha depositato la determinazione dirigenziale datata 7.2.2011, recante il diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 26.11.2010 dal controinteressato, in relazione alle opere oggetto della DIA annullata dal Comune.

In data 18.4.2011 la difesa del controinteressato ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse tanto con riferimento al ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti.

In data 18.4.2011 la difesa dell’amministrazione ha depositato ulteriore documentazione, tra cui la comunicazione, datata 23.6.2010, di avvio dell’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza di demolizione dell’11.5.2009, nonché, il verbale di sopralluogo del 21.9.2010, attestante l’esistenza delle opere da demolire.

In pari data, la difesa comunale ha depositato una memoria, con cui ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse quanto al R.I., a spese compensate, nonché, il rigetto dei motivi aggiunti.

Con memoria del 28.04.2011 le ricorrenti hanno insistito per la condanna del Comune di Milano, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., alla demolizione del manufatto abusivo e, occorrendo, alla nomina di un Commissario ad acta che provveda alla demolizione al posto del Comune inadempiente.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 il Collegio, su richiesta delle parti presenti, ha trattenuto la causa per la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio non può che dare atto della cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso introduttivo, atteso che, con provvedimento dell’11.05.2009, il Comune ha annullato in autotutela il titolo abilitativo maturato con la DIA del 15.06.2007 e con la successiva variante al progetto, prodotta con DIA del 15.12.2008.

Non sussistono, infatti, elementi per escludere che tale autoannullamento sia idoneo a soddisfare pienamente la pretesa fatta valere col ricorso introduttivo, ai sensi dell’art. 34, ult.co. c.p.a..

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio osserva quanto segue.

Con essi, le ricorrenti hanno introdotto nell’odierno giudizio un’azione di adempimento, avente ad oggetto l’esecuzione della demolizione delle opere abusive, in conformità dell’ordinanza adottata dall’amministrazione nei confronti del controinteressato in data 11.05.2009, in concomitanza al disposto annullamento del titolo edilizio maturato con le DD.I.A. 5284/2007 e 10132/2008.

L’accoglimento di siffatta domanda presuppone, a ben vedere, l’accertamento dell’inerzia colpevole dell’amministrazione, nel porre in essere gli adempimenti conseguenti alla constatazione del mancato adempimento spontaneo del trasgressore a quanto ad esso ingiunto.

Ebbene, stando alla documentazione versata in atti dalla civica difesa, tale inerzia, quand’anche ipotizzabile al momento della proposizione del ricorso introduttivo, non risulta più configurabile al momento della proposizione dei motivi aggiunti, notificati il 31.01.2011 e successivamente depositati, atteso che:

– successivamente alla notifica dell’ordinanza di demolizione, con atto datato 23.06.2010, l’amministrazione ha comunicato all’interessato (cfr. doc. all. n. 7 parte resistente) l’avvio del procedimento di esecuzione d’ufficio della predetta ordinanza, cui ha fatto seguito il sopralluogo tecnico presso lo stabile per la verifica dello stato dei luoghi;

– nel frattempo, l’amministrazione – lungi dal rimanere in colpevole inerzia – ha esaminato la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata dal controinteressato in data 26.11.2010, successivamente alla notifica della ridetta ordinanza di demolizione, definendo il relativo procedimento con diniego datato 15.02.2011, notificato all’interessato il 21.02.2011 (cfr. doc. n. 6 dep. parte resistente).

Nelle surriferite evenienze, emerge chiaramente la non configurabilità di una inerzia colpevole a carico dell’amministrazione, in ordine all’esercizio dei poteri ad essa spettanti, in relazione all’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza di demolizione datata 11.05.2009.

La mancanza di tale inerzia, nei termini poc’anzi riferiti, rende, altresì, evidente l’assenza di profili di lesività della condotta dell’amministrazione nei confronti delle esponenti, sin dal momento della proposizione dei motivi aggiunti, che, pertanto, si rivelano inammissibili per difetto di interesse.

Per le considerazioni che precedono, il Collegio così statuisce sul ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti in epigrafe specificati:

– dichiara la cessazione della materia del contendere, quanto al ricorso introduttivo;

– dichiara inammissibili per difetto di interesse i motivi aggiunti.

In considerazione dell’esito complessivo del giudizio, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti come in epigrafe proposti, così statuisce:

– dichiara la cessazione della materia del contendere, quanto al ricorso introduttivo;

– dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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