Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 01-08-2011, n. 30535 Colloqui e corrispondenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 23 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da S.A. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Varese del 20 aprile 2010 concernente plurime questioni, tra cui quella concernente le modalità di inoltro della corrispondenza, e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per le valutazioni di sua competenza.

2. S. prospetta l’inosservanza della L. n. 354 del 1975, art. 35, comma 1, in relazione al non consentito inoltro della corrispondenza in busta chiusa.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Occorre preliminarmente osservare che il detenuto, pur trovandosi in situazione di privazione della libertà personale in forza della sentenza di condanna, è pur sempre titolare di diritti incomprimibili, il cui esercizio non è rimesso alla semplice discrezionalità dell’autorità amministrativa preposta all’esecuzione della pena detentiva, e la cui tutela pertanto non sfugge al Magistrato di sorveglianza, quando i provvedimenti e gli atti adottati dall’amministrazione penitenziaria siano lesivi di posizioni soggettive (Sez. Un. 26 febbraio 2003, n. 25079; Corte Cost. sent. n. 26 del 1999 e n. 526 del 2000).

II disposto dell’art. 69 ord. pen., comma 5, deve essere, infatti, inteso non solo ai fini di un generico controllo del programma di trattamento, ma nella sua proiezione dinamica, come fondamento della protezione dalla violazione di posizioni soggettive del detenuto e dell’internato riconosciute come tali dall’ordinamento. La nozione di diritto collegato al trattamento penitenziario non deve essere necessariamente identificabile in una posizione soggettiva costituzionalmente tutelata, ma deve essere intesa in senso più ampio in coerenza con la funzione rieducativa della pena, tesa al reinserimento sociale della persona (Corte Cost., sent. n. 212 del 1997 e n. 26 del 1999), e con un’accezione lata di trattamento, comprensivo anche delle modalità di esecuzione della pena (Corte Cost., sent n. n. 354 del 1993, 410 del 1993, 351 del 1996).

La disposizione dell’art. 69 ord. pen., comma 5, rende, quindi, vincolanti – almeno nel caso di violazione di diritti connessi all’attuazione del trattamento – le determinazioni del Magistrato di sorveglianza con conseguenti riflessi sui poteri d’azione, in sede giurisdizionale, del detenuto che intenda denunciare la violazione delle posizioni soggettive ricollegabili alle concrete modalità attuative del trattamento da parte della amministrazione penitenziaria.

Nel contesto di questi principi, spettano al Magistrato di sorveglianza, da un lato, la verifica di eventuali elementi, contenuti nel programma di trattamento, che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell’internato, e, dall’altro, l’adozione delle disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati (art. 69, comma 5, ord. pen.).

2. Ciò posto, il Collegio osserva che, come si desume dalla L. n. 354 del 1975, art. 35, comma 1, e successive modifiche, l’inoltro della corrispondenza del detenuto o internato può avvenire in busta chiusa mediante il rispetto della procedura stabilita dall’ordinamento penitenziario.

La previsione appare coerente con il quadro costituzionale di riferimento, atteso che le censure e i controlli della corrispondenza, incidendo su diritto fondamentale le cui limitazioni sono, a mente dell’art. 15 Cost., soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, possono essere attuati, anche nei confronti dei detenuti e degli internati, soltanto in base ad un provvedimento motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi previsti.

Le limitazioni e le censure ("visto di controllo"), disciplinate dalla L. n. 354 del 1975, art. 18 ter, commi da 1 a 4, e i provvedimenti di "trattenimento", previsti dal comma 4, possono essere adottati soltanto "per esigente attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto".

Tali esigenze devono assumere i connotati della specificità qualora si voglia procedere al "trattenimento" di singoli plichi, atteso che tale tipo di provvedimento incide non soltanto sulla riservatezza della corrispondenza ma anche sulla disponibilità e il possesso dei materiali trattenuti.

3. Sulla base di quanto sinora esposto è, quindi, indubbio che, al di fuori delle situazioni di sottoposizione della corrispondenza a limitazioni, censure e a "trattenimento", in precedenza descritte, il detenuto ha diritto all’inoltro della corrispondenza in busta chiusa in ossequio alla previsione generale contenuta nella L. n. 354 del 1975, art. 35, comma 1. 4. Nel caso di specie, il ricorrente, dopo avere censurato la mancata osservanza dì quanto disposto dal predetto art. 35, comma 1, ord. pen., ha omesso di indicare circostanze specifiche in cui la norma sarebbe stata violata nè ha indicato i singoli casi in cui l’inoltro della corrispondenza sarebbe avvenuto senza l’osservanza delle forme di legge. Sotto questo profilo, dunque, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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