T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 2151 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 31.01.2011 e depositato il successivo 20.02.2011, la società E. srl (da ora anche solo la società) ha impugnato il provvedimento del Comune di Arcore del 13.12.2010, recante l’"ordine di non effettuare l’intervento" di cui alla DIA del 29/11/2010 e contestuale diniego implicito all’attività edilizia richiesta.

L’intervento denegato è relativo ad alcune varianti in ampliamento al progetto di cui al permesso di costruire n. 19/2008, in precedenza ottenuto per la realizzazione di un nuovo edificio mediante sostituzione del precedente, con sfruttamento dell’intera volumetria disponibile sull’area (pari a 4.000 mc).

L’ampliamento, oggetto del diniego in contestazione, consiste nella trasformazione del sottotetto dell’edificio assentito col permesso n.19 cit. in volume abitabile per 400 mc, pari al 35% del volume sviluppato dall’edificio originario già demolito (pari a 1.200 mc).

Stando alla tesi esponente, l’intervento si configurerebbe come "sostituzione edilizia", ai sensi dell’art. 3, co. III° della legge regionale Lombardia n.13/2009, per cui non sarebbe necessaria la preesistenza dell’edificio alla data del 31.03.2005.

Di contrario avviso l’amministrazione comunale, che perviene al diniego proprio attribuendo rilievo dirimente alla circostanza che, al momento della presentazione della DIA del 29.11.2009, l’edificio preesistente era già stato demolito ed era in corso di realizzazione l’intervento assentito col permesso di costruire n.19/2008.

Alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2011, fissata per l’esame della domanda cautelare, la difesa ricorrente ha prospettato la rinuncia alla tutela cautelare, in vista della fissazione a breve termine del merito del gravame. In considerazione di ciò, il Collegio ha fissato la discussione per l’udienza pubblica del 9 giugno 2011.

A tale data la causa, sentite le parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Per maggiore comodità espositiva il Collegio ritiene di potere trattare congiuntamente i motivi di ricorso articolati dal patrocinio ricorrente, vertenti su questioni analoghe o, comunque, strettamente connesse, che fanno essenzialmente leva sulla violazione di legge e l’eccesso di potere per sviamento, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, travisamento e difetto di motivazione.

In sostanza, secondo la tesi esponente, la legge regionale n.13/2009 non richiederebbe, per il caso di sostituzione degli edifici esistenti (disciplinato dall’art. 3, co. 3°), il limite temporale del 31.3.2005, previsto per la diversa fattispecie dell’ampliamento (di cui al 1° comma della stessa norma). Per tale via, il riferimento contenuto, nelle difese comunali, alla circostanza che qui non vi sarebbe il presupposto rappresentato dall’edificio originario da sostituire, darebbe luogo ad una inammissibile motivazione postuma, inidonea ad elidere i vizi dell’atto qui denunciati. In definitiva, quindi, l’intervento oggetto della DIA del 29.11.2010 dovrebbe essere considerato un tutt’uno con quello di cui al permesso rilasciato il 16.12.2008, come tale assentibile poiché alla data di presentazione della DIA (il 29.11.2010) l’edificio risultava essere esistente ed in fase di riconfigurazione.

I suesposti motivi sono infondati.

Dalla motivazione dell’impugnato provvedimento si ricava agevolmente come la ragione del diniego faccia essenzialmente perno sulla non configurabilità, in relazione alla fattispecie concreta oggetto dei poteri inibitori comunali, di una "sostituzione edilizia" riconducibile all’art. 3, co. III° legge regionale n.13/2009, in quanto "nei casi di sostituzione edilizia, l’edificio deve risultare esistente alla data di presentazione della DIA".

Ebbene, nel caso in esame, è incontroverso tra le parti che, alla data di presentazione della DIA (il 29.11.2010), l’edificio su cui la società ha inteso applicare il "bonus volumetrico" del 35 % (quello di 1200 mc) era già stato demolito, in attuazione del permesso di costruire rilasciato in data 16.12.2008.

Di ciò è consapevole la stessa società che, di fatto, descrive l’intervento proposto con la DIA del 29.11.2010 come "ampliamento sottotetto".

Il sottotetto in discussione, quindi, non può che essere riferito a quello dell’edificio in fieri, derivante dal progetto assentito col permesso n.19, del 16.12.2008 che, essendo in via di realizzazione, non può certo rappresentare l’edificio da sostituire.

Né si può ritenere, come pure l’esponente propone, forzando la lettura della motivazione della sentenza di questo T.A.R. n. 1840/2010, che la DIA del 29.11.2010 possa essere considerata un tutt’uno con il permesso di costruire del 16.12.2008, atteso che, anche solo il distacco temporale di quasi due anni intercorrente tra i due citati titoli, esclude recisamente che si possa, in tal caso, configurare quella "stretta consequenzialità temporale" ravvisata nella cit. sentenza n.1840/2010 (a pg. 7) tra le due DDIA ivi esaminate, susseguitesi a un mese circa di distanza, e anche perciò, ritenute afferenti "un unico disegno".

Correttamente, quindi, l’amministrazione non ha ritenuto applicabile, al caso che qui occupa, la disciplina del co.III°, dell’art. 3 cit., non essendo configurabile, in relazione all’intervento edilizio proposto con la ridetta DIA del 29.11.2010, un’ipotesi di sostituzione di edificio esistente, per mancanza, alla stessa data, dell’edificio oggetto di sostituzione.

In tal senso, non va trascurato come la normativa introdotta con la legge regionale n.13 presenti indubbio carattere di specialità (cfr. artt. 3 co. IX° e 6 co. I° L. cit.), come riconosciuto dalla stessa difesa ricorrente, che ne impone un’interpretazione rigorosa, la quale ne esclude l’applicabilità al di fuori dei casi e dei tempi in essa espressamente considerati.

Per tale via, non può essere censurato l’operato comunale, per avere provato a fornire un diverso inquadramento della fattispecie, onde vagliarne l’ammissibilità, facendo leva sulla descrizione dell’intervento così come fornita nella stessa DIA del 29.11.2010, in termini di "ampliamento sottotetto". In tal senso, lungi dall’attuare un’erronea interpretazione della legge in relazione al caso in esame, il Comune ha correttamente valutato l’oggetto della DIA presentata, ricercandone l’esatta fattispecie normativa di riferimento.

Sennonché, anche seguendo siffatta impostazione, l’intervento in parola non è risultato assentibile, per difetto del requisito temporale cui fa espresso riferimento il 1° comma, dell’art. 3 cit., richiedendo l’ultimazione dell’edificio alla data del 31.03.2005.

Ne consegue che l’amministrazione resistente, pur valutando l’intervento oggetto di DIA sotto ogni possibile angolo prospettico (ovvero, sia come "sostituzione edilizia", che come "ampliamento"), ne ha correttamente escluso l’assentibilità, avendone riscontrato, in ambedue i casi, l’assenza dei rispettivi presupposti legali.

Per le considerazioni che precedono, quindi, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone le spese di lite a carico della società ricorrente e a favore del Comune di Arcore, liquidandole nella misura di euro 2.000,00, oltre gli accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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