Cass. pen., sez. VI 14-03-2007 (05-03-2007), n. 10863 Computo di quello iniziale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 25 agosto 2006 il Tribunale di Venezia rigettava l’appello proposto da V.E. contro il provvedimento 24 luglio 2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova che aveva disatteso l’istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per omesso interrogatorio dell’indagato nel termine di cui all’art. 294 c.p.p., osservando che trova applicazione in subiecta materia il disposto dell’art. 172 c.p.p. in tema di computo dei termini;
con la conseguenza che il giorno di esecuzione della custodia non computatur in termine.
Ricorre per cassazione il V.E. deducendo violazione dell’art. 294 c.p.p., comma 1, art. 297 c.p.p., comma 1, e art. 302 c.p.p., col riportare una silloge giurisprudenziale volta a comprovare la necessità di computare nel termine di cui all’art. 294 c.p.p. anche il dies a quo, in consonanza anche con l’art. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e con l’art. 14, comma 3, del Patto sui diritti politici.
Il ricorso è infondato.
2. Questa Corte è pressochè costante nella linea interpretativa secondo cui il termine di cinque giorni previsto dall’art. 294 c.p.p., comma 1, non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all’attività del giudice, e si atteggia, perciò, come un normale termine processuale al quale si applica la regola generale dell’art. 172 c.p.p., comma 4, secondo la quale non si computa il giorno iniziale di decorrenza, e cioè il giorno in cui è iniziata l’esecuzione della custodia (Sez. 6^, 17 novembre 1999, Drighetto).
Si è così affermato che, quando il quinto giorno dalla privazione della libertà cade in un giorno festivo, l’interrogatorio dell’indagato in stato di custodia cautelare può legittimamente svolgersi nel giorno successivo non festivo, essendo in tale ipotesi applicabile la regola generale di cui all’art. 172 c.p.p., commi 3 e 4, secondo cui non si computano l’ora ed il giorno in cui è iniziata la decorrenza del termine il quale, se stabilito a giorni e scadente in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo; ribadendosi che nè l’art. 294 c.p.p., che fissa il termine di cinque giorni per il suddetto incombente, apporta alla disciplina deroghe di sorta, le quali, in ogni caso, secondo il disposto dell’art. 172 c.p.p., comma 4, potrebbero riguardare esclusivamente i criteri di individuazione del momento iniziale della decorrenza, e non quello finale (Sez. 2, 24 ottobre 1994, Gronchi).
Non pare contrastare con la detta linea interpretativa la decisione in base alla quale, ai fini del computo e della decorrenza del termine per l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, l’art. 294 c.p.p., comma 1, stabilisce un termine di cinque giorni – e non di 120 ore – entro cui si deve procedere all’interrogatorio dell’imputato, con la conseguenza che tale termine va calcolato sulla base dei giorni e senza tenere conto dell’ora in cui ha avuto inizio l’esecuzione del titolo coercitivo; tale decisione, infatti, ha subito cura di avvertire che l’art. 297 c.p.p., comma 1, fa eccezione alla norma generale di cui all’art. 172 c.p.p., secondo cui dies a quo non computatur in termine, poichè proprio in tema di custodia cautelare stabilisce la decorrenza della custodia stessa dal momento (che non si identifica nell’ora) della cattura, dell’arresto o del fermo; il che sta a significare che quando viene data esecuzione ad un titolo che applica la custodia cautelare dies a quo computatur in termine ai fini della durata della custodia suddetta (Sez. 1^, 9 aprile 1991, Pagliuca).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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