T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 2150 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 27.11.2008 e depositato il successivo 4.12.2008, l’esponente ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato a favore delle società controinteressate, nelle rispettive qualità di proprietaria e di utilizzatrice del capannone industriale di circa 1000 mq, confinante con l’abitazione del ricorrente medesimo.

In particolare, stando alla ricostruzione della difesa esponente, le controinteressate avrebbero, dapprima, eseguito abusivamente i lavori per l’insediamento nel cit. capannone di un’attività di carrozzeria, indi, presentato al Comune di Olgiate Olona (da ora anche solo il Comune) una richiesta di permesso di costruire in sanatoria per lavori di adeguamento di edificio a destinazione produttiva "per insediamento di carrozzeria autoveicoli".

Su tale domanda, e nonostante la diffida del ricorrente – notificata al Comune il 10.09.2008 – volta ad impedire il rilascio del titolo edilizio richiesto, l’amministrazione civica rispondeva rilasciando il permesso con provvedimento prot. 08/102 in epigrafe specificato.

Avverso tale atto è insorto il ricorrente, deducendone la illegittimità sotto più profili, sul fondamentale presupposto che le attività di carrozzeria – a cui risulterebbero preordinati gli interventi edilizi sul capannone in questione – sarebbero espressamente considerate nell’art. 5 dell’appendice X^ delle NTA del PRG del Comune, fra le destinazioni dei gruppi funzionali nn. 5, 6 e 8, che l’art. 18 delle stesse NTA esclude dalla zona D1, qual è quella in cui ricade il ridetto capannone.

Si è costituito il Comune di Olgiate Olona, controdeducendo alle censure avversarie e sollevando, altresì, un’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Alla Camera di Consiglio del 18.12.2008 la Sezione ha accolto, in parte, la formulata domanda cautelare, sospendendo l’efficacia dell’impugnato permesso limitatamente alla previsione di "insediamento nuova attività di carrozzeria autoveicoli".

In prossimità della data fissata per la discussione del ricorso entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 il Collegio, preso atto della completezza del fascicolo d’ufficio, precedentemente in parte smarrito, in conseguenza dell’avvenuto deposito degli atti di rispettiva competenza a cura di entrambe le parti, ha trattenuto la causa per la decisione.

Motivi della decisione

1) Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa ricorrente.

Si tratta, in particolare, dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, affermata sul presupposto che nessuna destinazione a carrozzeria risulterebbe attualmente in essere nel capannone oggetto del permesso in sanatoria, mancando ogni preordinazione delle opere edili regolarizzate ad un insediamento di carrozzeria.

L’eccezione deve essere disattesa.

Dalla documentazione versata in atti, ivi inclusa quella fotografica allegata sub doc. n. 15 dal patrocinio ricorrente, si evincono elementi sufficienti a giustificare l’interesse di cui all’art. 100 c.p.c.

In tal senso, il Collegio ritiene doveroso rilevare come, sia la richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata in Comune il 10.06.2008 dalla R.D. & c. srl, che il successivo permesso rilasciato dal predetto Comune, facciano esplicito riferimento all’insediamento di una nuova attività di carrozzeria autoveicoli nell’edificio produttivo oggetto di accertamento di conformità.

Ne consegue che, la sanatoria qui contestata appare senz’altro idonea a ricomprendere, nell’ambito degli intereventi oggetto dell’accertamento, non soltanto, la "manutenzione straordinaria" dell’edificio produttivo, ma anche la sua conformazione ad uso "nuova attività di carrozzeria".

Proprio su tale ultimo aspetto potrebbero, quindi, appuntarsi in seguito le pretese delle società controinteressate, per affermare la legittimità del proprio affidamento in ordine al consolidamento degli effetti di un’eventuale D.I.A.P.

Non appare, allora, dirimente – al fine di dimostrare la dedotta carenza d’interesse al ricorso – la circostanza che – allo stato – nessuna attività di carrozzeria risulta in atto, nell’edificio oggetto dell’intervento assentito. Ciò che rileva, infatti, è che si pongano oggi le premesse (racchiuse nell’affermazione della compatibilità dell’attività di carrozzeria con l’intervento edilizio oggetto di sanatoria, implicitamente contenuta nel titolo impugnato), per veicolare il successivo dispiegarsi della discrezionalità amministrativa in senso favorevole all’esercizio dell’attività di carrozzeria da parte delle contro- interessate (a proposito dell’ampiezza dell’interesse al ricorso, non è superfluo richiamare quanto affermato nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 4/1970, che ha puntualizzato come esso non si concentri unicamente sul risultato formale dell’annullamento dell’atto, ma includa fra le sue componenti anche l’affidamento in ordine alle attività che, in esecuzione del giudicato, l’amministrazione è tenuta o facultata a svolgere e dalle quali potrà derivare il soddisfacimento dell’interesse sostanziale).

In definitiva, il Collegio ritiene sussistente l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato, laddove quest’ultimo risulta idoneo a legittimare l’adeguamento dell’immobile alla destinazione a carrozzeria, risultando tale destinazione pregiudizievole al diritto di proprietà dell’istante. Non è chi non veda, infatti, come l’esercizio di un’attività di carrozzeria possa provocare inevitabili ripercussioni nel godimento dell’immobile del sig. B., che, destinato ad abitazione (cfr. certificato di residenza all. n. 2 doc. ricorrente), risulta (dal materiale fotografico versato in atti) edificato in aderenza al capannone in questione.

2) Passando ad esaminare il merito del gravame, il Collegio ritiene di poter confermare la valutazione assunta in sede di cognizione sommaria, in ordine al primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 delle NTA al PRG vigente, nonché, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

In effetti, nella zona D1, ove risulta collocato il capannone oggetto del permesso in sanatoria qui contestato, l’art. 18 delle cit. NTA, mentre ricomprende le "aree interessate da insediamenti produttivi esistenti ed inserite in zone a destinazione prevalentemente residenziale", esclude espressamente le destinazioni d’uso corrispondenti ai gruppi nn. 5, 6 e 8 dell’Appendice X delle stesse norme.

Sennonché, se si ha riguardo alle attività elencate nei predetti gruppi, si evince chiaramente come in ciascuno di essi figuri proprio l’attività di carrozzeria.

Né ha pregio l’osservazione della resistente difesa, secondo cui l’attività di carrozzeria, essendo riconducibile a quelle di cui al gruppo 7, dovrebbe ritenersi ammessa ai sensi dell’art. 3, comma 2° delle stesse NTA, che – in caso di compresenza di una stessa destinazione d’uso sia in gruppi ammessi che in gruppi non ammessi – stabilisce la prevalenza del gruppo in cui la destinazione è ammessa.

Ciò, in quanto mentre la previsione contenuta nel gruppo 7 concerne genericamente: "la produzione classificata di 1^ e 2^ classe con particolari limitazioni che rispettino i limiti inquinologici (…) della zona in cui è inserita…", quella dei gruppi non ammessi concerne specificamente l’attività di carrozzeria.

Ne consegue, allora, che la specifica previsione di destinazione d’uso contenuta nei gruppi non ammessi (5, 6 e 8) è destinata comunque a prevalere sulla generica previsione di destinazione del gruppo 7 cit., non essendo assoggettabile al criterio di prevalenza enunciato dall’art. 3, comma 2°, cit., stante l’eterogeneità delle rispettive previsioni.

A convincere ulteriormente il Collegio, nel senso della inidoneità della previsione generica contenuta nel predetto gruppo ammesso (n.7) a prevalere sulle previsioni specifiche contenute nei restanti gruppi non ammessi, milita la circostanza che, mentre la previsione iniziale della destinazione ad "attività produttive industriali ed artigianali di 1^ e 2^ classe", accomuna l’incipit dell’elenco contenuto nei tre gruppi 5, 6 e 7, comunque attinenti la "produzione", le specifiche attività riconducibili alla produzione risultano differenziate nei tre cit. gruppi, per cui, con specifico riguardo alle "carrozzerie", soltanto i gruppi 5 e 6 vi fanno esplicito riferimento, assente, invece, nell’elencazione del gruppo 7 (e nonostante in tale gruppo le citate attività di 1^ e 2^ classe siano ammesse con maggiori limitazioni rispetto a quanto previsto nei gruppi 5 e 6).

In definitiva, il Collegio ritiene che una corretta interpretazione letterale, logica e sistematica delle succitate N.T.A. non possa che condurre all’accoglimento del 1° motivo di ricorso, con particolare riguardo alla contestata violazione ed errata applicazione delle norme regolamentari sopra citate.

3) Con il secondo motivo, l’esponente denuncia la violazione dell’art. 216 del r.d. 27 luglio 1934 n.1265 e dell’art. 2.7.3.3 del Regolamento locale d’Igiene, nel testo approvato dalla Regione Lombardia con d.G.R. 28.03.1985 n. III/49784, nonché, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.

Ciò, in quanto, secondo l’esponente, l’attività di carrozzeria, in quanto attività insalubre di 1^ classe ai sensi del d.m. 05.09.1994, non potrebbe essere autorizzata, ai sensi del locale Regolamento d’Igiene, all’interno del centro abitato o, comunque, non senza una previa istruttoria in merito alla non nocività dell’attività di carrozzeria per la salute dei residenti.

Il motivo è fondato, nei sensi meglio specificati in seguito.

L’insediamento di un’attività insalubre nell’ambito di centri abitati o di aree paesaggisticamente sensibili non è vietato in assoluto, essendo subordinato alla verifica di compatibilità dell’impianto con il contesto di riferimento (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 16 giugno 2008, n. 671).

Ai sensi dell’art. 216, comma 5°, r.d. n. 1265 del 1934, infatti, è consentita la permanenza di un’industria insalubre di prima classe nell’abitato, allorché sia provato che il suo esercizio, per le speciali cautele introdotte, non rechi danno alla salute dei residenti (cfr. sulla necessità di imporre a carico di chi esercita l’attività l’onere della prova dell’assenza di nocumento, nonché, sul significato da attribuire al concetto di "abitato", di cui alla art. 216 cit., come "zona dove vi sia una significativa presenza residenziale": T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 04 settembre 2007, n. 661).

Nel caso di specie, poiché non risulta che l’amministrazione abbia svolto alcuna verifica rispetto alla compatibilità dell’ "insediamento nuova attività di carrozzeria autoveicoli" (di cui al permesso in sanatoria impugnato) con il contesto di riferimento, deve concludersi per la fondatezza della dedotta carenza di istruttoria e di motivazione, come sopra lamentata.

4) Con il terzo motivo, l’esponente denuncia la violazione dell’art. 36 del TU n.380/2001, per avere l’amministrazione sanato un intervento edilizio avente una destinazione non ammessa nella zona di riferimento.

La riscontrata fondatezza dei motivi precedentemente scrutinati trae seco quella del terzo motivo, senza che siano necessari al riguardo ulteriori approfondimenti.

5) Con il quarto motivo, si denuncia, infine, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché, l’eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il motivo è fondato, nei limiti in cui con esso si evidenzia il difetto di motivazione dell’accertamento impugnato, in quanto rilasciato facendo specifico riferimento alla destinazione ad attività di carrozzeria, senza premettere alcuna motivazione sulla compatibilità della predetta attività con l’abitato, secondo quanto già evidenziato scrutinando il secondo motivo di ricorso.

6) Per le considerazioni che precedono, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto, con conseguente annullamento del permesso in sanatoria in epigrafe specificato, limitatamente alla parte recante la previsione dell’"insediamento nuova attività di carrozzeria autoveicoli".

7) Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente amministrazione e a favore del ricorrente, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento del permesso in sanatoria in epigrafe specificato, limitatamente alla parte recante la previsione dell’"insediamento nuova attività di carrozzeria autoveicoli".

Pone le spese di lite a favore del ricorrente e a carico dell’amministrazione, liquidandole nella misura di complessivi euro 2.500,00= accessori dovuti per legge inclusi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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