T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 2148 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza in forma semplificata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite sul punto le parti costituite, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, né regolamento di competenza o di giurisdizione;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

Il ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione di un intervento edilizio realizzato in difformità dal progetto, su un immobile sito in Milano, Piazza S. Agostino 7, consistente nel recupero abitativo del sottotetto.

Agisce in qualità di progettista e direttore dei lavori, contestando il calcolo delle altezze effettuato dal Comune.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 7 luglio 2011 il Collegio ha sollevato ex art. 73 comma 3 cod. proc. amm. l’eccezione di difetto di interesse del ricorrente.

Il ricorso è stato poi trattenuto in decisione ai sensi dell’art 60 cod. proc. amm.

Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse del ricorrente.

Infatti, come già affermato da questa Sezione (sentenza n. 484 del 17.2.2011) il progettista -direttore lavori, non ha interesse ad impugnare un provvedimento di demolizione, che impone un facere esclusivamente al proprietario dell’immobile.

Nessuna apprezzabile utilità è quindi ravvisabile a favore del progettista, in caso di eventuale annullamento dell’atto impugnato.

Come osservato nel precedente sopra richiamato, si deve considerare che il progettista conserva "la facoltà di difendere il proprio operato professionale in eventuali giudizi di responsabilità dinanzi al giudice ordinario, potendo quest’ultimo, all’occorrenza, disapplicare – incidenter tantum – il presupposto provvedimento amministrativo eventualmente reputato illegittimo".

Si deve altresì ricordare che la legittimazione ad impugnare provvedimenti relativi ad interventi edilizi, spetta soltanto a coloro che sono titolari di interesse legittimo differenziato, e che tra costoro non rientrano il progettista o la ditta esecutrice del progetto che, invece, sono titolari di un mero interesse semplice o di fatto alla realizzazione dell’opera secondo il progetto, per cui gli stessi non possono impugnare in via autonoma il diniego di concessione edilizia, o i provvedimenti repressivi di cui all’art. 31 cit., ma soltanto proporre intervento "ad adiuvandum" nel giudizio promosso dal committente proprietario (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II^, 28/1/2011 n.265, nonché T.A.R. Emilia Romagna, sez. Parma, 10.02.2010 n. 61; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 05 giugno 2009, n. 986; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 6 marzo 2001, n. 523, T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 giugno 2003, n. 924 e Consiglio Stato, sez. V, 5 marzo 2001, n. 1250).

In generale, come è stato ulteriormente argomentato, non sussiste un interesse, neppure morale, in capo al professionista progettista, all’impugnazione del diniego di intervento edilizio, richiesto da un terzo e respinto dal comune, anche nel caso in cui si trattasse di errore di rappresentazione progettuale, in quanto tale diniego inciderebbe sullo "ius aedificandi" e non sull’esercizio della professione del progettista, né sulle sue qualità e il suo prestigio, che non possono reputarsi chiamate in causa da un rilievo tecnico operato dall’amministrazione per uno scopo del tutto diverso, cioè il perseguimento del corretto uso del territorio (così, specificamente, TAR Toscana, Firenze, n. 986/2009 cit.).

Nel caso di specie, la circostanza che la demolizione sia stata disposta per una difformità nella realizzazione dell’intervento, non fa sorgere in capo al direttore dei lavori una posizione qualificata, dal momento che l’eventuale annullamento dell’atto produrrebbe effetti solo sulla sfera giuridica del proprietario, mentre nulla toglierebbe o aggiungerebbe alle doti professionali del direttore lavori.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, per difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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