T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 2134 Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. V. e il Sig. L., in proprio e in qualità di rappresentanti del " Comitato promotore per il referendum propositivo per la salvaguardia del territorio", hanno impugnato le delibere di approvazione della variante al PRG, che prevedono una nuova delimitazione di un vasto compendio immobiliare e un nuovo sistema viabilistico.

In particolare con la delibera consiliare n. 27 del 30 marzo 2010 è stata adottata la variante n. 15, che riguarda una vasta area, già in parte edificata, distinta in due ambiti, al fine di dare un miglior assetto urbanistico.

Con la delibera n. 28, in pari data, è stata invece modificata la viabilità.

Stante la contrarietà di tanti cittadini alla nuova destinazione delle aree, in data 11.5.2010 veniva costituito un comitato per il referendum, e depositato, secondo le disposizioni del Regolamento sul referendum approvato in data 18.9.2006, un quesito referendario volto a proporre un diverso utilizzo delle aree.

In base al suddetto Regolamento, la proposta del referendum doveva essere inviata all’apposita commissione, (che avrebbe dovuto insediarsi entro due mesi dall’approvazione del regolamento), entro cinque giorni dal deposito della proposta; la Commissione nei successivi 15 giorni si sarebbe dovuta pronunciare sulla ammissibilità.

L’art 7 del medesimo Regolamento stabiliva poi che "la richiesta di referendum sospende il procedimento interessato dal referendum".

Nella stessa giornata il Consiglio Comunale approvava con delibera consiliare n. 50 una modifica al suddetto Regolamento, eliminando gli effetti sospensivi della proposta referendaria previsti dall’art 7.

In data 25 maggio 2010, con delibera n. 54 del Consiglio Comunale veniva rinviata la proposta di deliberazione per la nomina della commissione.

Il Segretario comunale con parere del 1 giugno 2010 qualificava la proposta referendaria come una istanza di giudizio preventivo, ai sensi dell’art 6 comma 5 del Regolamento, priva, come tale, di effetti sospensivi.

Nonostante le numerose osservazioni presentate dai cittadini e dalle associazioni ambientaliste, il Consiglio Comunale ha approvato le varianti, con delibere nn. 70 e 71 del 31 agosto 2010.

Avverso gli atti impugnati con il ricorso principale, sono state articolate le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione di legge e di regolamento: art 31 dello Statuto; art 7 comma 2 del Regolamento di cui alla d.c.c. 65/2006; art 10 e 11 preleggi: il procedimento di variante doveva essere sospeso;

2) violazione di legge ( Direttiva 2001/42/CE artt. 3 e 5 All. I e II; D.lvo 152/2006; L.R. 12/2005, art 4; D.C.R. 13 marzo 2007 VIII/351; D.G.R. VII/6420, n. 90/7 del 13 marzo 2008; mancata effettuazione della VAS: non è stata esperita la procedura VAS;

3) violazione dell’art 25 L.R. 12/2005 e art 2 comma 2 L.R. 23/97, per l’utilizzo della procedura di variante semplificata, al di fuori delle ipotesi normativamente previste;

4) violazione di legge per omessa valutazione dell’impatto paesistico (art 35 NTA del PTR approvato con DCR 8/951 del 19 gennaio 2010), in relazione all’art 29 L.R. 12/2005.

Si costituivano in giudizio l’Amministrazione Comunale e la società, chiedendo il rigetto del ricorso.

La controinteressata notificava ricorso incidentale avverso i verbali della Commissione del referendum, nonché avverso la nota del Segretario comunale, nella parte in cui viene stabilito che avrebbe dovuto trovare applicazione la procedura del Regolamento 2006, vigente al momento della presentazione della istanza, le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 65 del 18.9.2006 e n.50 dell’11.5.2010 e il regolamento sui referendum comunali.

Con motivi aggiunti depositati in data 14 dicembre 2010 veniva impugnata la delibera consiliare n. 93 del 23.11.2010 di approvazione del piano esecutivo, individuato con la sigla PE 4, composto dagli elaborati allegati alla delibera n. 73/2010, riproponendo le censure articolate nel ricorso principale.

In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie a sostegno della propria posizione.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1) Per ragioni di economia processuale il Collegio ritiene di esaminare con priorità il ricorso principale, dal momento che il ricorso incidentale non ha efficacia paralizzante e che quello principale risulta, prima facie, in parte inammissibile e per il resto infondato (Consiglio Stato, sez. III, 05 maggio 2011, n. 2695).

2) Il ricorso proposto dai Sigg. V. e L., in proprio, è inammissibile, in quanto i ricorrenti non hanno dimostrato né il collegamento territoriale tra la loro abitazione e le aree interessate dall’intervento, id est la vicinitas, né il danno attuale che discende dalla variante.

Pertanto il ricorso da loro proposto, va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse.

3) Rispetto invece all’impugnazione dell’Associazione, lo stesso si può ritenere ammissibile, essendo stata l’Associazione costituita per la promozione del referendum, come previsto dallo stesso Regolamento.

Ammessa quindi la legittimazione dell’Associazione, si può prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa del Comune e della società controinteressta, in quanto il ricorso è infondato nel merito.

4) Nel primo motivo si afferma l’illegittimità delle delibere di approvazione della variante in quanto provvedimenti conclusivi di un procedimento che avrebbe dovuto essere sospeso in base all’art 7 comma 2 del Regolamento 65/2006.

Il motivo risulta improcedibile, a fronte della successiva evoluzione dei fatti: la commissione si è riunita nelle sedute del 2.10.2010, 5.11.2010 e 13.11 2010 e ha stabilito di non ammettere il quesito referendario.

Parte ricorrente, tuttavia, non ha impugnato la decisione della commissione di esclusione del quesito referendario.

Ciò implica la sopravvenuta carenza di interesse al motivo in esame, in quanto, escluso il referendum, ed in assenza di impugnazione degli atti di esclusione, non si ravvede alcun interesse a censurare la scelta della mancata sospensione del procedimento.

Per tale ragione il motivo n.1 (riproposto nei motivi aggiunti al n. 2) è improcedibile.

5) Gli ulteriori motivi sono invece infondati.

Prima delle disamina degli ulteriori motivi, si deve precisare il contenuto della variante, come si deduce dalle delibere impugnate:

– la variante n. 15 ha ad oggetto il comparto PE4, che interessa un’area, in parte completamente inedificata e in parte interessata da fabbricati residenziali e da un’attività artigianale.

Per una parte vi è quindi l’esigenza di un complesso di interventi di "innovazione strategica", per l’altra la necessità di recuperare e integrare gli insediamenti esistenti.

La progettata variante è finalizzata ad operare una suddivisione del PE4 in due comparti: il primo, che mantiene la stessa denominazione e il secondo che viene denominato PE22: infatti, viene precisato, nella premessa della delibera, che "l’inserimento in un unico strumento di attuazione di interventi urbanistici diversi potrebbe produrre intralci e difficoltà connesse con la diversa portata (l’una di recupero, l’altra di innovazione strategica)". In sostanza la variante frazione l’area in due distinti comparti, modificandone i confini.

– la variante n. 16 prevede, invece l’inserimento di opere infrastrutturali che determinano una nuova viabilità, migliorativa rispetto alla precedente, in quanto risolve il problema della separazione in due parti dell’asse viario della frazione santa Maria Rossa (cfr. le premesse alla delibera stessa).

5.1 Sulla mancata sottoposizione alla procedura di VAS (secondo motivo di ricorso, riproposto nei motivi aggiunti al n. 3) è sufficiente richiamare la posizione di questa Sezione, secondo cui "la VAS è necessaria per il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi, con esclusione degli atti che non costituiscono variante al PRG: questa scelta trova una giustificazione nella funzione e nella natura della stessa VAS, che costituisce un atto di valutazione interno al procedimento di pianificazione, cioè una valutazione degli effetti ambientali conseguenti all’esecuzione delle previsioni ivi contenute. Proprio perché la VAS si colloca " al livello di macroterritorio ", tendente ad esaminare gli impatti strategici delle scelte di pianificazione, essa si differenza della VIA, che opera a livello di uno specifico progetto. Da ciò discende che va esclusa la necessità di una valutazione strategica, quando lo strumento attuativo non ha modificato la disciplina di pianificazione e programmazione" (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 26 novembre 2009, n. 5171).

Nel caso di specie, sono state approvate due varianti al PRG, che non hanno modificato la disciplina di pianificazione e di programmazione, né hanno determinato effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio.

Come sopra detto, infatti, la prima suddivide un unico Piano esecutivo, in due piani, senza tuttavia modificare le destinazioni preesistenti, ma incidendo solo sulla perimetrazione del comparto.

La variante 16 invece contiene una disciplina specifica del tracciato della viabilità.

Il contenuto delle varianti giustifica, da un lato, la mancata sottoposizione a VAS, dall’altro, come verrà esaminato nel punto successivo, il ricorso alla variante semplificata di cui alla L.R. 23/97.

Peraltro, il progetto insediativo e viabilistico è stato sottoposto a VIA regionale, con esito positivo (cfr doc. 14 soc. Reale), essendone stata accertata la compatibilità ambientale.

In tale sede il rappresentante della Provincia, per quanto qui rileva, ha evidenziato la conformità del progetto alle previsioni comunali e sovracomunali.

5.2 Nel terzo motivo (riproposto nei motivi aggiunti), si lamenta la violazione della L.R. 23/97, in quanto non sussisterebbero i presupposti per la sua approvazione.

Il motivo non ha pregio, in quanto entrambe le varianti sono da ricondurre alle ipotesi di legge ancora in vigore, in forza del combinato disposto degli artt. 104 comma 1 lett. w L.R. 12/2005 e 25 comma 1 e 2.

Infatti, rispetto alla variante 15 non è stata introdotta nessuna modificazione alla capacità edificatoria dei comparti, (in quanto la destinazione commerciale era preesistente), mentre la variante 16 prevede una specificazione del tracciato della viabilità: entrambe le ipotesi sono quindi riconducibili all’art 2 comma 2 lett. A) della L.R. 23/97, cioè varianti dirette a localizzare opere pubbliche di competenza comunale, nonché a modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi.

5.3 L’ultima censura (n. 5 del ricorso e dei motivi aggiunti), attiene invece al profilo dell’omessa valutazione dell’impatto paesistico e della mancata acquisizione del parere di compatibilità al PTCP.

Il motivo non ha pregio: il parere di compatibilità è richiesto per il Documento di Piano e le relative varianti, non per una variante semplificata.

Per il resto l’infondatezza del motivo circa la omessa valutazione dell’impatto paesistico risulta dalla documentazione prodotta, dal momento che detta valutazione è contenuta nella relazione depositata con il progetto di Piano attuativo.

6) In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti proposti dai Sigg. V. e L. vanno dichiarati inammissibili.

Il ricorso e i motivi aggiunti proposti dal Comitato vanno respinti.

Al rigetto del ricorso consegue quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale, per difetto di interesse.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile il ricorso principale e per motivi aggiunti proposti dai Sigg. V. e L..

Respinge il ricorso principale e per motivi aggiunti proposti dal Comitato.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna la parte ricorrente a liquidare la somma di Euro 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre oneri di legge, da ripartirsi in parti uguali a favore del Comune e della società controinteressata nonchè ricorrente incidentale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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