T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 2132 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Brugherio ha stipulato una convenzione urbanistica con la società Immobiliare Sara, (convenzione registrata in data 2.8.2001), per disciplinare l’edificazione del compendio immobiliare sito in Via Cavour/Via Amazzoni nel Comune di Brugherio.

L’art 4 della convenzione prevede l’asservimento in perpetuo di servitù ad uso pubblico dell’area privata destinata alla formazione di parcheggi per una estensione di mq 609,70.

L’art 11 precisa che l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di superficie "sarà perpetuamente a carico del proprietario, con esclusione della pulizia stradale, dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione di percorsi stradali e del parcheggio che saranno posti a carico del Comune".

I ricorrenti in data 23.3.2003, hanno acquistato un’unità immobiliare ad uso ufficio, dalla società lottizzante.

Lamentano di essere venuti a conoscenza di tali obblighi solo all’atto della stipula, in quanto il contratto preliminare non ne faceva menzione.

Con istanza presentata al Comune in data 2.2.2004 i ricorrenti hanno contestato la delibera consiliare n. 37 del 18.5.2001, di approvazione della convenzione, chiedendone la modifica.

La Giunta Comunale con delibera n. del 23.2.2004 riscontrava la loro istanza, rigettando la richiesta di modifica della convenzione.

Veniva quindi inviata una seconda domanda, in data 16.8.2004, sulla quale si pronunciava nuovamente la Giunta, ribadendo la precedente decisione.

Con atto di significazione e diffida gli esponenti chiedevano la modifica della Convenzione nella parte relativa alla disciplina delle spese di manutenzione dell’area destinata a parcheggio.

L’istanza veniva respinta con atto del 24.11.2004, prot. 44500, in quanto l’Amministrazione non ravvisava i presupposti per procedimenti di revoca, modifica o di annullamento degli atti consiliari.

I ricorrenti hanno quindi impugnato gli atti in epigrafe indicati, articolando le seguenti censure:

1) Violazione di legge: art. 12 R.D. 18 novembre 1923; disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; travisamento e sviamento dalla causa tipica: la clausola è nulla in quanto non prevede un termine di validità;

2) violazione e falsa applicazione di legge: art. 1126 c.c.; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; ingiustizia manifesta, in quanto gli oneri dovrebbero essere a carico dell’Amministrazione.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, sollevando una serie di eccezioni di tardività e inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con atto 31.9.2009 il dott. A.C. dichiarava di rinunciare al ricorso.

All’udienza del 7 luglio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1) Si deve prendere atto, preliminarmente, della rinuncia al ricorso da parte del dott. A.C..

2) Con il presente ricorso viene contestata la clausola convenzionale relativa al riparto delle spese, nonché i provvedimento di rigetto della richiesta di modifica della convenzione stessa.

Vengono impugnati la delibera di approvazione della convenzione, nonché i provvedimenti con cui l’Amministrazione ha respinto le varie domande di modifica della convenzione.

Sostiene infatti parte ricorrente l’illegittimità/nullità delle clausole della convenzione che pongono a carico dei privati le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di un’area asservita all’uso pubblico.

2.1 Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di tardività, esaminando in tal modo la pretesa sostanziale di parte ricorrente, che appare manifestamente infondata.

Va puntualizzato, prima dell’esame dei motivi, che con la convenzione di lottizzazione le parti hanno introdotto la regolamentazione di spazi pubblici, prevedendo una servitù di uso pubblico (l’asservimento dell’area a parcheggio di uso pubblico), servitù riconducibile alla categoria degli "standards funzionali" di cui agli artt. 41 quinquies co. 9° cit., così come attuato dal d.m. 02.04.1968 n. 1444 e stabilendo i relativi oneri a carico dei proprietari lottizzanti.

La clausola è contenuta nella convenzione e l’obbligo era stato assunto dai lottizzanti, con impegno a trasferirlo ai nuovi acquirenti.

Questa clausola quindi ha introdotto una obbligazione propter rem, che si trasmette in capo all’avente causa del lottizzante (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 11 gennaio 2010, n. 3), e che nel caso di specie si è comunque trasmessa in forza del contratto di vendita.

Va poi aggiunto che la convenzione di lottizzazione, pacificamente inclusa nel genus degli accordi ex art 11 L. 241/90, è da ritenersi frutto di incontro di volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale retta dal c.c. e con contenuto vincolante per i sottoscrittori.

Proprio per il carattere negoziale delle convenzioni di lottizzazione, la loro modifica presuppone la manifestazione di volontà di tutti i soggetti che hanno concorso alla loro formazione: nel caso di specie manca la volontà dell’Amministrazione di modificare la convenzione, non ravvisandone i presupposti.

3. Già in base a questa premessa emerge l’assoluta infondatezza della pretesa fatta valere nei due motivi di ricorso.

3.1 Sostiene parte ricorrente nel primo motivo, che la clausola introdurrebbe una anomalia rispetto alla previsione di legge, in quanto l’area destinata a parcheggio rimane in proprietà dei privati gravati dall’obbligo di manutenzione. Vi sarebbe quindi uno sviamento dalla causa tipica dell’atto amministrativo e la convenzione sarebbe nulla per la mancanza di un termine di validità.

Il motivo non ha pregio.

Si tratta infatti di una clausola contrattuale, che disciplina il riparto delle spese: non si ravvede alcuna disposizione di legge che precluda la possibilità di inserire nell’ambito della convenzione una clausola che preveda l’accollo delle spese per aree gravate da servitù a carico del lottizzanti, i quali rimangono proprietari dell’area stessa.

L’art 12 r.d.18 novembre 1923, attiene alla durata dei contratti di appalto, ed è quindi disposizione da cui non può essere ricavato un divieto per le obbligazioni che discendono dalle convenzioni urbanistiche.

Le ulteriori considerazioni poste nel motivo in esame sono ultronee rispetto al presente giudizio, in quanto vertono sui rapporti tra i ricorrenti e la società lottizzante.

4.2 Il secondo motivo non ha miglior sorte.

Viene lamentata la violazione dell’art 1126 c.c.: le spese dei parcheggi, situati al di sopra del lastrico solare, dovrebbero essere per un terzo, poste a carico dell’Amministrazione, avendone l’uso esclusivo.

La norma è inconferente, in quanto si riferisce all’uso di parti comuni, mentre in questa ipotesi l’area è di proprietà privata, gravata da servitù di uso pubblico.

5) In conclusione il ricorso è infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, prende atto della rinuncia di A.C. e respinge il ricorso nei confronti di F.C..

Condanna il ricorrente F.C., al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di leggi.

Compensa le spese tra il dott. A.C. e il Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *