T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 914 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone il ricorrente di essere titolare di due concessioni di aree demaniali, in località Poetto (1^ fermata) del comune di Cagliari: 1) la n. 78 del 29.3.2000, per l’occupazione di un’area di complessivi 200 mq, dei quali mq 133 di superficie coperta da destinare ad impianti di facile rimozione (chiosco bar, spogliatoio, infermeria) e mq 67 di superficie scoperta per il posizionamento di ombrelloni e lettini; 2) la n. 122 del 8.8.2001 relativa ad una superficie complessiva di 712 mq, di cui 51 mq di area coperta per la realizzazione di impianti di facile rimozione e mq 661 di area scoperta.

Con istanza del 14.4.2006 aveva chiesto al Comune di Cagliari il rilascio dell’accertamento di conformità delle seguenti opere realizzate nelle predette aree: chiosco bar e area per tavolini e sedie.

Sostiene che con la domanda "intendeva sanare alcune lievi modifiche rispetto alla originaria sistemazione delle opere, come raffigurata nei titoli concessori".

Con la determinazione n. 56 del 19.6.2007, impugnata con il ricorso introduttivo, è stata respinta la richiesta di accertamento di conformità.

Con l’ordinanza n. 449 del 15.11.2007, la Sezione ha sospeso la determinazione impugnata, ai fini del riesame della domanda in sede di conferenza di servizi.

Con ordinanza 5.11.2009, impugnata con i primi motivi aggiunti, il Servizio edilizia privata del Comune ha ingiunto la demolizione delle opere, senza che venisse previamente definita la domanda di accertamento di conformità.

Solo con determinazione in data 14.4.2010, impugnata con i secondi motivi aggiunti, è stata definita, con il suo rigetto, la domanda di accertamento di conformità.

Anche questa determinazione è stata sospesa dalla Sezione con l’ordinanza n. 240 del 19.5.2010, con la precisazione che le opere realizzate potranno essere autorizzate solo in parte e per un "periodo limitato, con obbligo di rimozione alla scadenza del termine".

Con i 4^ motivi aggiunti parte ricorrente ha poi impugnato il preavviso di rigetto, nonché il verbale della Conferenza di servizi del 1.7.2010 con il quale la domanda di accertamento di conformità è stata ritenuta non accoglibile.

Infine con gli ultimi motivi aggiunti, depositati il 19 febbraio 2011, è stata impugnata la determinazione n. 834 del 26.1.2011, con la quale il Dirigente del Servizio unico per le attività produttive ha nuovamente respinto la domanda di accertamento di conformità, richiamando la conferenza di servizi del 1.7.2010.

Con gli ultimi motivi aggiunti parte ricorrente, dopo aver precisato di avere ancora interesse alla decisione sulle domande di annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi e secondi motivi aggiunti, sia per la proposizione della domanda risarcitoria in separato giudizio, sia per ottenere la rifusione delle spese del giudizio, ha insistito sulla domanda di annullamento degli atti impugnati.

Il Comune di Cagliari, ha dedotto l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendone il loro rigetto.

Alla pubblica udienza del 29 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Con la sentenza 16.3.2011 n. 289, la Sezione ha parzialmente definito la controversia, accogliendo in parte le domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.

Per chiarezza espositiva, il Collegio ritiene opportuno riprendere la motivazione della sentenza n. 289, che di seguito si riporta:

"Rileva il Collegio che l’interesse di parte ricorrente, in ordine alla regolarizzazione delle opere edilizie, si incentra sull’impugnativa della determinazione n. 834 del 26.1.2011, proposta con i 5^ motivi aggiunti depositati il 19 febbraio 2011, con la quale è stata da ultimo respinta la domanda di accertamento di conformità, mentre la portata lesiva dei precedenti provvedimenti impugnati è venuta oramai a cadere.

Tuttavia, stante la su riportata esplicita richiesta di decisione da parte del ricorrente, il Collegio si deve pronunciare sulle domande proposte con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, con esclusione degli ulteriori motivi aggiunti, collegati ai 5^ motivi aggiunti per i quali deve essere disposto il rinvio della decisione per mancanza dei termini a difesa del Comune, essendo stati depositati solo il 19.2.2011.

La domanda di annullamento del primo provvedimento (n. 56/07) di rigetto della richiesta di accertamento di conformità, proposta con il ricorso introduttivo, deve essere accolta.

Fondato si rivela il primo motivo con il quale è stata proposta la censura di violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, per omessa preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità.

Sull’applicabilità dell’articolo 10 bis la Sezione si è di recente pronunciata con la sentenza 31.1.2011 n. 92, le cui osservazioni, essendo condivise dal Collegio, possono essere riprese nel caso in esame.

L’art. 10 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 ha la funzione, in un rapporto collaborativo con l’Amministrazione, di consentire al soggetto destinatario del provvedimento negativo di presentare delle controdeduzioni avverso i motivi di diniego per evidenziare eventuali profili di illegittimità dell’atto finale in via di formazione, profili che dovranno poi essere valutati dall’amministrazione ed esternati con la motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento e di consentire, al contempo, all’Amministrazione di acquisire ulteriori elementi per l’adozione di una legittima determinazione finale, con gli evidenti effetti deflazionistici sul contenzioso.

Nel caso di specie la determinazione impugnata è stata adottata senza la previa comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità, con ciò impedendo al ricorrente di presentare le sue osservazioni in vista dell’adozione del provvedimento finale.

Ciò conduce all’accoglimento della domanda del suo annullamento, senza che vi sia la necessità di esaminare le ulteriori censure, che restano assorbite.

La domanda di annullamento degli atti indicati al numero 2 dell’epigrafe, anch’essi impugnati con il ricorso introduttivo, va dichiarata inammissibile, stante la loro natura di atti endoprocedimentali.

Con i primi motivi aggiunti è stata proposta la domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione del 5.11.2009 e della relazione di sopralluogo 29.07.2009 del Servizio Edilizia Privata.

L’impugnativa della relazione di sopralluogo è inammissibile, non avendo essa natura provvedimentale.

La domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione va, invece, accolta, essendo fondata la censura proposta con il primo motivo.

E pacifico che l’ordine di demolizione adottato in data successiva alla presentazione della richiesta di accertamento di conformità o di condono, in assenza di preventiva determinazione su quest’ultima, è illegittimo in quanto l’amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa prima di procedere all’irrogazione delle sanzioni definitive.

Nel caso in esame la determinazione (n. 56 del 19.6.2007) di rigetto della domanda di accertamento di conformità era stata sospesa dalla Sezione con l’ordinanza n. 449 del 14.11.2007, rilevando che la domanda doveva essere definita "previa convocazione di apposita Conferenza di Servizi che coinvolga gli uffici del Demanio", sicché la stessa non poteva giustificare l’ordinanza di demolizione, ed in effetti in questa non si richiama la determinazione n. 56/07.

Il Dirigente del Servizio edilizia privata del Comune, anziché attendere la conclusione del nuovo procedimento di sanatoria, apertosi a seguito della sospensione del primo diniego, ha adottato l’ordinanza di demolizione senza, quindi, avere adottato una determinazione sulla sanabilità o meno delle opere abusive.

La pronuncia sulla domanda di accertamento di conformità è intervenuta in data successiva ed in particolare con la determinazione n. 3914 del 14.4.2010, impugnata dal ricorrente con i 2^ motivi aggiunti.

Anche questa determinazione è stata sospesa dalla Sezione, nell’imminenza dell’inizio della stagione estiva, con l’ordinanza 19.5.2010 n. 240, "ai fini di un riesame della domanda", con la precisazione che la stessa "potrà essere accolta anche solo in parte e per un periodo temporaneo…".

Ritiene il Collegio di rinviare la decisione sulla domanda di annullamento di detta ordinanza, all’udienza che verrà fissata per la delibazione sugli ultimi motivi aggiunti che, come prima precisato, non possono essere decisi per incompletezza del contraddittorio, non avendo il Comune avuto a disposizione i previsti termini a difesa.

La congiunta definizione delle domande proposte con i secondi e quinti motivi aggiunti si rende necessaria attesa la parziale identità dei provvedimenti impugnati e delle censure proposte.

In conclusione il Collegio in parte accoglie ed in parte dichiara inammissibili le domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, mentre rinvia la definizione delle domande proposte con gli ulteriori motivi aggiunti all’udienza del 29 giugno 2011.

La decisione sulle spese della presente fase del giudizio sarà assunta con la sentenza che verrà adottate"

Può ora procedersi all’esame dei motivi aggiunti, a cominciare dagli ultimi (5^ motivi aggiunti) con i quale si impugna l’ultimo diniego di accertamento di conformità espresso con la determinazione n. 834 del 26.1.2011, sul quale si incentra l’interesse del ricorrente, mentre il precedente diniego, impugnato con i secondi motivi aggiunti, ha ormai perso la portata lesiva e verrà esaminato ai soli fini risarcitori, come espressamente richiesto dal ricorrente. Esso infatti è stato sostituito dalla nuova determinazione che contenendo ulteriore ed autonoma motivazione rispetto al precedente diniego non può considerarsi come atto meramente confermativo.

La determinazione impugnata ha respinto la domanda di accertamento di conformità per i seguenti motivi:

1) le opere effettivamente realizzate sono diverse rispetto a quelle indicate nella domanda di accertamento di conformità;

a) "superfici coperte e chiuse dai manufatti da mq 105 a mq 135 ed il conseguente incremento volumetrico da mc 232 a mc 354"; b) la superficie utilizzata "è di 1740 mq a fronte di una superficie interessata dall’accertamento di conformità di mq. 912";

2) le opere oggetto della richiesta di accertamento di conformità non possono essere definite temporanee ma permanenti;

3) le opere contrastano con l’articolo 30 delle NTA al PUC, "che ammette nelle zone H, in assenza di PUL, la realizzazione di strutture leggere di supporto per la somministrazione di bevande e alimenti";

4) "le stesse opere sono in contrasto con gli artt. 12 e 20 delle NTA del PPR che prevedono per manufatti quali quelli in esame, che gli stessi siano previsti nei piani settoriali preventivamente adeguati al PPR."

Nel provvedimento si precisa poi che la concessione demaniale è valevole solo fino al 31.12.2009 e che "nel progetto allegato alla pratica di accertamento di conformità, le destinazioni ai fini demaniali delle singole aree non vengono rispettate né per la dimensione né per la forma né per la localizzazione".

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23 e dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380 del 2001.

La censura, riferibile al punto 4 delle su riportate motivazioni del diniego, è fondata.

Gli articoli su indicati, nella parte in cui richiedono per la sanatoria delle opere eseguite senza concessione e con varianti non autorizzate, che l’opera sia conforme tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’opera, quanto a quella vigente al momento della domanda di accertamento di conformità, sono disposizioni contro l’inerzia dell’amministrazione, e significano che, se sussiste la doppia conformità, a colui che ha richiesto la sanatoria non può essere opposta una modificazione della normativa urbanistica successiva alla presentazione della domanda (cfr. Cons. Stato sez. VI, 7.5.2009 n. 2835 e sez V, 21.10.2003 n. 6498).

La determinazione è pertanto illegittima nella parte in cui pone a fondamento del diniego il contrasto con gli artt. 12 e 20 delle NTA del PPR, le cui delibere di adozione (del 24.5.2006) e di approvazione (del 7.9.2006) sono successive alla domanda di accertamento di conformità, che era stata presentata in data 14.4.2006.

Con il secondo motivo si propone la censura di violazione ed errata applicazione degli artt. 30 e 63 delle NTA del PUC di Cagliari, degli articoli 12 e 20 delle NTA del Piano Paesaggistico regionale, degli articoli 13 e 16 della l.r. 23/85 e degli 20 e 21 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 345.

Va ribadito che il provvedimento impugnato riguarda un diniego di accertamento di conformità, da valutare sotto il profilo della sua legittimità in base alla specifica disposizione di cui al primo comma dell’articolo 16 della legge regionale n. 23/85, che così recita:

"1. Le opere realizzate in assenza di concessione, in totale o parziale difformità, con variazioni essenziali, in assenza di autorizzazione possono ottenere la concessione o l’ autorizzazione in sanatoria, quando siano conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’ opera che al momento della presentazione della domanda."

La riportata disposizione richiede che la doppia conformità deve sussistere con riferimento al momento della realizzazione del manufatto abusivo (o della parziale abusività) e con riferimento alla data della presentazione della domanda di sanatoria; dispone anche che l’accertamento di conformità può essere richiesto non solo per le costruzioni realizzate in assenza di concessione edilizia, ma anche per quelle realizzate in assenza autorizzazione edilizia (come quelle oggetto del presente ricorso).

Non sono, pertanto, applicabili, come chiarito dalla giurisprudenza prima richiamata, le norme entrate in vigore successivamente alla presentazione della domanda del privato, che nella specie risale al 14.4.2006.

Non essendo applicabili le norme successive, in particolare le NTA del PPR e la delibera di adozione del PUL, i motivi di diniego che si basano sulla loro violazione sono illegittimi, proprio perché tali norme non potevano essere applicate, sotto il profilo della loro erronea applicazione.

La determinazione impugnata va pertanto valutata alla luce dell’articolo 30 delle NTA del PUC di Cagliari, vigente sia al momento della realizzazione delle opere abusive che al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

L’articolo 30 delle NTA del PUC, posto a fondamento del diniego, dopo aver chiarito che le zone H, ove è incluso il litorale del Poetto, sono le parti del territorio "che rivestono un particolare pregio ambientale, naturalistico…", dispone, tra l’altro, che sono consentiti interventi volti "alla fruizione naturalistica… nonché ad "usi ricreativiculturali quali opere di accesso al mare, di supporto alla balneazione ed alla nautica, attività sportive connesse, attrezzature igieniche e di soccorso, parchi d’acqua a ridotto impatto ambientale".

Identica disposizione è contenuta nell’articolo 63,ove si precisa che nella sottozona HG (in cui ricade il litorale del Poetto) "sono ammesse opere finalizzate alla valorizzazione ed alla fruizione turistica e/o culturale del territorio…pertanto, in tali sottozone sono consentiti gli usi e le funzioni tipiche previste all’art. 30".

In tali zone sono pertanto ammissibili solo strutture strettamente funzionali alla fruizione turistico della zona, tra cui in particolare opere di supporto della balneazione.

Come riconosce lo stesso Comune, i piccoli chioschi, utilizzati per la somministrazione di alimenti o bevande, rientrano sicuramente tra le opere funzionali all’uso turistico balneare del Poetto.

In tale aree sono pertanto autorizzabili i manufatti funzionali a detti usi che, in quanto tali ed in considerazione della zona di integrale conservazione del Poetto, devono essere di ridotte dimensioni e di natura precaria.

Al riguardo nel provvedimento impugnato pur affermandosi che nella zona è ammessa "la realizzazione di strutture leggere di supporto per la somministrazione di bevande ed alimenti", si ritiene che i manufatti realizzati dal ricorrente non siano compatibili perché "aventi una volumetria complessiva di 354 mc".

Come esattamente rilevato in ricorso, il chiosco realizzato dal ricorrente, al pari degli altri esistenti nel litorale Poetto, è indubbiamente destinato a servizio alla balneazione, perché esso viene utilizzato per la somministrazione di alimenti e bevande.

In ordine alla volumetria complessiva realizzata, nel provvedimento impugnato genericamente si indica la volumetria totale di 354 mc, senza però indicare quale sarebbe il limite massimo autorizzabile, in relazione alla prescrizione dettata all’articolo 30 delle NTA del PUC.

In sostanza il limite va individuato con scelta discrezionale dell’ufficio del Comune alla luce della prescrizione del suddetto articolo che ammette solo opere funzionali alla balneazione, quindi l’amministrazione non poteva respingere tout court la domanda, ma ben avrebbe potuto il Dirigente contenere i volumi da autorizzare (ad esempio con riferimento al solo chiosco avente una volumetria di mc. 115,85), anche perché i manufatti realizzati erano distinti: chiosco e due sale indicate come ombreggio 1 e ombreggio 2.

Ovviamente, atteso che nella motivazione dell’ordinanza impugnata si parla anche di opere abusive "diverse" da quelle indicate nella domanda di sanatoria, l’accertamento di conformità non potrà che riguardare le opere indicate nella domanda stessa e non le altre..

Illegittimamente pertanto si respinge in toto la domanda, senza alcuna valutazione in ordine ai manufatti che potrebbero invece essere autorizzati come del resto anche evidenziato nella motivazione dello stesso provvedimento, nel quale, come detto, si afferma che nella zona è ammessa "la realizzazione di strutture leggere di supporto per la somministrazione di bevande ed alimenti"; ciò a prescindere dai rilievi del ricorrente in ordine alla asserita, nel provvedimento, difformità tra le opere oggetto della richiesta di accertamento di conformità (che sarebbero pari a manufatti per 105 mq) e le opere effettivamente riscontrate dai tecnici della sorveglianza (per un totale di 135 mq): le superfici coperte indicate nel progetto allegato alla domanda di accertamento di conformità sono pari a mq 251, come rimarcato dal ricorrente.

Con riferimento alla natura precaria o meno delle opere realizzate, il difensore del ricorrente afferma che, come risulta dal progetto e dalla dichiarazione resa in sede conferenza di servizi, "tutta la struttura attualmente esistente…è interamente in legno, poggiante sulla sabbia, senza fondazioni di alcun tipo, del tutto smontabile e non presenta alcuna opera fissa o inamovibile".

Nel provvedimento impugnato non si contesta che la struttura sia oggettivamente amovibile, ma si afferma che "le opere oggetto della richiesta di accertamento di conformità non possono essere definite temporanee ma permanenti, dal momento della loro realizzazione che risale a diversi anni fa".

Sulla definizione delle opere precarie la Sezione ha avuto modo di precisare che "la modifica dell’assetto del territorio non richiede la concessione edilizia solo quando sia di minima entità ovvero di carattere precario, così intendendosi le opere, agevolmente rimuovibili, funzionali a soddisfare una esigenza oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di cantiere, manufatto per una manifestazione…) destinata a cessare dopo il tempo, normalmente non lungo, entro cui si realizza l’interesse finale" (cfr TAR Sardegna, sez. II, 12.2.2010 n. 158).

Per le opere oggettivamente precarie e temporanee è sufficiente, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 lett. m), la semplice autorizzazione edilizia per l’aspetto edilizio e l’autorizzazione paesaggistica ove l’opera ricada in ambito sottoposto a vincolo.

I manufatti realizzati dal ricorrente, essendo totalmente amovibili (come dallo stesso asserito e dal Comune non contestato) potevano ottenere l’autorizzazione edilizia (anche in accertamento di conformità) nei limiti e nella parte in cui potevano essere qualificati come precari in base al principio su riportato.

In particolare potevano ottenere l’autorizzazione, entro i limiti indicati nelle concessioni demaniali, le strutture strettamente funzionali alla balneazione e quindi di ridotte dimensioni e per il solo periodo della stagione balneare.

Le opere invece insistono sul litorale Poetto da alcuni anni a causa della mancata imposizione da parte del Comune di un termine di validità dell’autorizzazione, sicché l’inerzia del Comune, nel disciplinare l’aspetto temporale e nel definire quali fossero i manufatti autorizzabili in quanto "strettamente funzionali" alla balneazione, ha consentito al ricorrente di ottenere un beneficio maggiore di quello ottenibile in applicazione dell’articolo 30 delle NTA del PUC.

Egli infatti ha potuto mantenere e utilizzare le opere oggetto della domanda di accertamento di conformità a causa della tardiva ed illegittima definizione del procedimento di sanatoria.

Peraltro, nonostante la Sezione con l’ordinanza n. 240 del 19.5.2010 avesse chiaramente precisato che la domanda di accertamento di conformità "potrà essere accolta anche solo in parte e per un periodo temporaneo" il Comune con il provvedimento impugnato ha insistito nel respingere in toto la domanda di accertamento di conformità, nonostante nello stesso provvedimento si ritenesse ammissibile il rilascio di autorizzazioni per strutture precarie per la somministrazione di alimenti e bevande, anziché autorizzare le sole opere giudicate funzionali alla balneazione, nel limite di superficie massima coperta autorizzata dalla regione con le autorizzazioni demaniali. Nessun ostacolo poteva sussistere per una parziale accoglimento della domanda di accertamento di conformità, tenuto conto che i manufatti realizzati erano diversi e di diverse dimensioni.

Parimenti nessun ostacolo poteva rinvenirsi nel fatto che il titolo richiesto era in accertamento di conformità, poiché anche questo non poteva e non può che avere la stessa valenza e gli stessi effetti del titolo mancante, nella specie autorizzazione in precario per manufatti strettamente funzionali al servizio della balneazione, nel limite massimo di superficie coperta autorizzata con le concessioni demaniali.

Con riferimento al rilievo, contenuto nella determinazione impugnata, sulla assenza di ulteriore proroga della concessione demaniale (quella in atto sarebbe scaduta il 31.12.2009), il difensore del ricorrente ha opposto che "con determinazione del 29.10.2009 il Servizio regionale Demanio (ottenute minime modifiche) regolarizzava e prorogava le concessioni demaniali".

Comunque, anche ove fossero effettivamente scadute le concessioni demaniali, l’accertamento di conformità avrebbe dovuto essere esaminato con riferimento al periodo precedente.

Il Comune dovrà quindi ripronunciarsi sulla domanda di accertamento di conformità alla luce dei principi su esposti ed in particolare autorizzando, entro il limite di superficie coperta autorizzata con le concessioni demaniali, i soli manufatti che possono essere considerati "strettamente funzionali" e per il periodo della stagione balneare ancora in corso (purché coperto dalla proroga della concessione demaniale), imponendo specificamente un termine finale.

Va inoltre osservato che il mancato rispetto (in parte) del posizionamento delle strutture nell’area demaniale, secondo le prescrizioni contenute nella concessione, e purché i manufatti siano ubicati all’interno dell’area in concessione, non rappresenta un ostacolo al rilascio dell’autorizzazione edilizia sia perché il richiedente è in possesso del titolo (concessione demaniale) legittimante la domanda edilizia e sia perché lievi modifiche rispetto al posizionamento delle strutture previsto nella concessione demaniale potranno essere valutate ad altri fini, ove ritenute rilevanti, dall’Ente concedente.

Del tutto irrilevante è altresì il fatto che il ricorrente abbia occupato abusivamente una superficie di area demaniale, maggiore di quella avuta in concessione, ove le opere oggetto della domanda di conformità, e ciò non è contestato, non interessino l’area occupata abusivamente. Peraltro il ricorrente, nella seduta della conferenza di servizi del 3.3.1010, ha dichiarato "che la superficie totale dell’area demaniale occupata coincide esattamente con l’area assegnate in concessione dalla RAS (912 mq) e i paletti in legno con la fune indicati al punto d) dell’ordinanza 5/11/2009 sono stati rimossi al termine della stagione estiva 2009".

L’occupazione abusiva di area demaniale potrà e dovrà essere sanzionata dall’Ente concedente e dallo stesso Comune, ma non potrà giustificare, né legittimare il diniego di autorizzazione di opere edilizie sulle diverse aree legittimamente avute in concessione.

Per le suesposte motivazioni la domanda di annullamento della determinazione n. 834 del 26.1.2011 va accolta, fatti salvi i successivi provvedimenti del Comune, secondo quanto in precedenza osservato, ai fini dell’applicazione delle sanzioni edilizie per le opere non incluse nella domanda di sanatoria, nonché ai fini della demolizione delle opere che non potranno essere assentite con l’accertamento di conformità, perché difformi da quelle indicate nel progetto o perché in esubero rispetto alla superficie massima autorizzabile in base alle concessioni demaniali.

La domanda di annullamento degli atti indicati al punto 8 dell’epigrafe va invece dichiarata inammissibile, essendo meri atti del procedimento, non autonomamente lesivi, ivi compreso il verbale della conferenza di Servizi (Cfr. Cons. Stato sez. VI, 31.1.2011 n. 712).

La domanda di annullamento della delibera indicata al punto 9 (delibera di adozione del PUL) va invece respinta, in quanto, come in precedenza rilevato, non rappresenta un parametro utilizzabile per la valutazione della domanda di accertamento di conformità.

Può ora procedersi all’esame delle domande proposte con gli altri motivi aggiunti.

II Motivi Aggiunti.

La domanda di annullamento, con essi proposta, della determinazione 2010/3914 del 14/04/2010 con la quale il Dirigente dello Sportello Unico per le attività Produttive del Comune di Cagliari ha rigettato l’istanza di accertamento di conformità 26/06/2006, deve essere accolta per le medesime motivazioni espresse con l’esame degli ultimi (V) motivi aggiunti.

Va invece dichiarata inammissibile la domanda di annullamento degli ulteriori atti impugnati, non avendo essi natura provvedimentale.

III Motivi Aggiunti.

Con questi sono stati proposti solo ulteriori censure avverso la determinazione impugnata con i secondi motivi aggiunti.

IV Motivi Aggiunti.

Con questi il ricorrente ha impugnato il preavviso di rigetto di cui alla determinazione del 7.7.2010, il verbale della Conferenza di servizi del 1.7.2010, la nota prot. n. 146446 del 01/07/2010 del Servizio Gestione Patrimonio ed Espropriazioni del Comune di Cagliari e la nota prot. n. 146553 del 01/07/2010 del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari.

I motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili perché gli atti con essi impugnati non hanno natura provvedimentale.

In conclusione in ricorso va in parte dichiarato inammissibile in parte respinto ed in parte accolto.

Le spese del giudizio vanno interamente compensate fra le parti, attesa la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione 3914 del 14/04/2010 e la determinazione n. 834/2011 del 26.1.2011.

Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *