T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 911

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti assumono di essere comproprietari di un terreno sito in Muravera, località "Ferraxi", censito al catasto con la particella 122 del foglio 29, avente destinazione pascolo.

Con delibera n. 64 del 14 settembre 1995 il Consiglio comunale di Muravera approvava il programma delle opere pubbliche, comprendente i lavori di "Ristrutturazione del compendio ittico di ColostraiFeraxi", e determinava la necessità di procedere all’esproprio dell’anzidetto terreno di proprietà dei ricorrenti.

Con atto n. 20 del 26 gennaio 1996 la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo dei lavori.

Il 31 gennaio 1997 il Sindaco di Muravera emetteva il decreto n. 3776 di occupazione d’urgenza dei terreni, pubblicato presso l’Albo pretorio comunale dal 31 gennaio 1997 al 20 febbraio 1997.

Nelle more del procedimento entrava in vigore il DPR 8 giugno 2001 n. 327, il cui art. 43 introduceva per l’amministrazione la possibilità di acquisire i beni immobili appartenenti a privati, anche in caso di annullamento o mancata emanazione del decreto di esproprio, previo pagamento da parte dell’amministrazione di una somma a titolo di rifusione del danno.

Con decreto n. 4047 del 16 aprile 2009, adottato ai sensi del predetto art. 43, veniva comunicato al Baron Evince Coppée che i terreni di sua proprietà, sopra individuati, erano stati acquistati al patrimonio indisponibile comunale.

Sennonché, nell’assunto dei ricorrenti tale provvedimento sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241: per omessa indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine per ricorrere e dell’Autorità presso la quale proporre l’impugnazione;

2) Violazione dell’art. 6, comma 6, del DPR n. 327/2001 – Violazione degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Violazione del giusto procedimento – Incompetenza – Eccesso di potere: in quanto il provvedimento impugnato doveva essere emanato dal Sindaco o da altro organo comunale investito del potere di emanare atti autoritativi, non risultando attribuita tale competenza al Responsabile di servizio che ha adottato l’atto impugnato;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere: in quanto ai ricorrenti non sarebbe stato comunicato alcun avviso di inizio del procedimento sfociato nel provvedimento impugnato;

4) Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Violazione dell’art. 43, comma 1 e 2 lettera b) del DPR 8 giugno 2001 n. 327 – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. – Eccesso di potere per difetto e falsità dei presupposti, travisamento, illogicità, sviamento: per la mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto sottesi al provvedimento impugnato, che non indicherebbe neppure gli interessi pubblicistici prevalenti necessitanti l’adozione dell’atto ablativo;

5) Violazione dell’art. 43, comma 2 lettera c) e comma 6 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 – Eccesso di potere – Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A.: con riguardo alle somme riconosciute dall’amministrazione a titolo di risarcimento, che sarebbero sensibilmente inferiori a quelle corrispondenti al valore del terreno;

6) Mancato riconoscimento del risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima dei terreni per cui è causa.

Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dl provvedimento impugnato, nonché:

in via principale, la restituzione dei terreni previa riduzione in pristino;

in via subordinata, il pagamento di una somma a titolo risarcitorio pari almeno a euro 20.841,24;

in ogni caso, la condanna del Comune di Muravera al pagamento del danno arrecato ai ricorrenti per il mancato godimento dei terreni dal 1997 ad oggi, quantificato in euro 24.000,00.

Con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Muravera che dopo averne eccepito l’inammissibilità per difetto delle procure alle liti, nonché per la mancata dimostrazione della titolarità del bene da parte dei ricorrenti, ne ha chiesto comunque la reiezione nel merito perché infondato, vinte le spese.

Alla camera di consiglio del 30 luglio 2009 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.

In vista dell’udienza di trattazione le controparti hanno depositato ulteriori memorie con le quali hanno confermato le rispettive richieste, anche alla luce della sentenza n. 293/2010 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 43 del T.U. n. 327/2001.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2011, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

La prima eccezione d’inammissibilità sollevata dalla difesa comunale, secondo la quale le procure rilasciate dai ricorrenti agli avvocati Anton Giulio Lana e Mario Melillo sarebbero illegittime in quanto non recanti l’indicazione del Notaio di aver preventivamente accertato l’identità dei sottoscrittori e di averne ricevuto in sua presenza le sottoscrizioni, è infondata.

Va premesso che per il disposto dell’art. 12, L. 31 maggio 1995 n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore (Cass. Civ., Sez. Unite, 5 maggio 2006 n. 10312).

Sotto questo profilo, peraltro, e al di là di formule sacramentali, l’atto di conferimento di poteri di azione processuale deve ritenersi validamente rilasciato allorchè il suo testo complessivo contenga elementi necessari a dimostrare come certa l’identificazione dei conferenti e la loro personale sottoscrizione dell’atto alla presenza dell’ufficiale autenticante.

Nel caso di specie tali elementi ricorrono entrambi, giacchè il Notaio Jean Pierre Fosséprez ha proceduto all’identificazione dei conferenti mediante l’indicazione dei loro dati anagrafici e residenziali, attestando, in conclusione, che gli stessi, "…Dopo lettura integrale e commentata hanno firmato…".

Di qui, attesa la sostanziale completezza dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza processuale, il rigetto di entrambe le eccezioni sollevate avverso le procure depositate dai ricorrenti.

Con la seconda eccezione la difesa comunale contesta l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimatio ad causam dei ricorrenti, atteso il mancato assolvimento, a suo avviso, dell’onere probatorio in ordine alla prova della titolarità della posizione giuridica legittimante l’azione intrapresa.

A tal fine infatti, sempre nella prospettazione della difesa pubblica, non varrebbe la presentazione di una copia informale dell’atto di accettazione dell’eredità, oltrettutto irritualmente tradotto, in quanto privo di valore decisivo in ordine alla dimostrazione della titolarità del diritto dominicali in capo ai ricorrenti.

In relazione a tale eccezione occorre premettere quanto segue.

Il terreno per cui è causa, come risulta dal provvedimento impugnato che ne richiama l’intestazione catastale, é di proprietà per 1/2 del sig. Coppe Evence Arnold e per l’altro 1/2 era di proprietà della sig.ra De Boudies Clotilde.

Come risulta dalla documentazione versata agli atti, quest’ultima è deceduta il 20 aprile 1967.

Gli odierni ricorrenti, che propongono il ricorso insieme al padre Evence Arnold Dieudonnè Coppee, assumono di essere i 7 figli della sig.ra De Boudies, e di essere eredi del patrimonio della madre in forza di un atto di accettazione dell’eredità, depositato agli atti in fotocopia non autenticata.

Allo stato degli atti, vista l’eccezione della difesa comunale, il Collegio ritiene che la produzione documentale sopra descritta abbia integrato un principio di prova idoneo a scongiurare l’inammissibilità del ricorso (che in ogni caso sarebbe validamente proposto per la quota di 1/2 dal sig. Evence Arnold Dieudonnè Coppee), ma che la contestazione della titolarità del bene imponga l’inequivoca dimostrazione, da parte dei ricorrenti, mediante idonea e formale produzione documentale, dell’acquisto iure hereditatis della proprietà dell’area in questione, non rivelandosi, evidentemente, idonea allo scopo la mera presentazione di una fotocopia informale di un atto di accettazione dell’eredità.

Di qui, riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, l’assegnazione ai ricorrenti di un termine di 60 giorni, dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per il deposito presso la Segreteria del Tribunale, in copia conforme all’originale, della documentazione attestante la titolarità del loro diritto di proprietà sull’area oggetto di causa.

Per la prosecuzione del giudizio può essere fissata l’udienza pubblica del 16 maggio 2012.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune e, riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, dispone gli incombenti di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 16 maggio 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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