Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2011) 01-08-2011, n. 30523

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 02.12.2010 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. art. 322 bis c.p.p., rigettava l’appello proposto da D.B.A. avverso l’ordinanza 01.09.2010 del Gip dello stesso Tribunale con la quale era stata respinta la sua istanza di dissequestro di un’autovettura oggetto di sequestro preventivo convalidato dal Gip il 29.06.2010.- L’ipotesi aceusatoria che si trattasse di intestazione fittizia era invero confermata – riteneva detto Tribunale – dalle non provate e ritenute implausibili affermate modalità di pagamento in contanti, nonchè dall’antieconomico passaggio dell’auto da P.M. a Z.M. che poi l’aveva ceduta alla D.B..- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetta D.B. che motivava l’impugnazione deducendo: – aveva documentato il ritiro dei denari dal C/c della nuora; – aveva provvista pronta derivanti da precedente liquidazione assicurativa; – il prezzo con cui il P. aveva venduto l’auto era attendibile.- 3. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.- Deve essere dapprima rilevato, invero, come in subiecta materia il ricorso per cassazione possa essere azionato, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1, solo per violazione di legge, risultando così improponibili in questa sede di legittimità tutti quei motivi del ricorso che – comunque denominati nell’atto di impugnazione – attengano ai profili motivazionali (salvo il caso, che qui non ricorre e che neppure è stato dedotto, della motivazione apparente e graficamente mancante) o al substrato fattuale del provvedimento impugnato.- Ciò doverosamente ricordato, è del tutto evidente come il ricorso della D.B. non possa avere ingresso in questa sede, non proponendo profili di legittimità ma solo asseriti vizi di motivazione, nei quali in definitiva si risolve – in sostanza – la prospettata mancanza di congruenza decisionale in ordine agli elementi raccolti.

Di contro deve rilevare questa Corte come l’impugnata ordinanza ben resista alle sopra riportate doglianze, del tutto infondate, posto che sussista comunque più che sufficiente quadro indiziario in relazione al fumus del reato di interposizione fittizia (al fine di sottrarre il bene a probabili e prevedibili provvedimenti ablatori), quadro puntualizzato dal Tribunale, del tutto correttamente, nei seguenti capisaldi; a) ad oltre un mese dall’atto notarile di vendita non era stata ancora effettuata la trascrizione al P.R.A., fatto inusuale del quale non è tata fornita dalla ricorrente alcuna spiegazione; b) ingenera sospetti la strana tempistica della doppia vendita cui non corrisponde effettivo interesse per il P.; c) la D.B. non ha dato prova dell’effettività del pagamento del prezzo che, a quel che risulta – allo stato, in questi atti -, non pare esser stato corrisposto; del resto risulta nel contempo inusuale che, per pagamenti di quella entità (complessivamente venti mila euro), l’acquirente non si sia premurata di procurarsi una visibile traccia (quali assegni) del pagamento stesso. In ordine a quest’ultimo punto – che in definitiva è l’unico su cui il ricorso in particolare insiste – deve essere rilevato come non si tratti tanto di giustificare la provvista, ma di documentare il pagamento, cosa che la ricorrente è ben lungi dall’aver provato (ed anche oggi non documenta).- In definitiva il ricorso, manifestamente infondato, deve sere dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.- Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente D. B.A. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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