Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2011) 01-08-2011, n. 30522

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 14.12.2010 il Tribunale della Spezia dichiarava la propria incompetenza a decidere sull’istanza di M.G. di revoca della sentenza di condanna 03.12.1992, rilevato che giudice dell’esecuzione doveva ritenersi il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, in relazione alla sentenza divenuta irrevocabile per ultimo a carico della predetta istante.

2. Con provvedimento 25.01.2011 il Tribunale monocratico di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, restituiva gli atti al Tribunale della Spezia, ritenendo la competenza esecutiva, per la domanda avanzata dalla M., di tale ufficio giudiziario.- 3. Con ordinanza in data 25.02.2011 il Tribunale della Spezia, ritenuta l’erroneità della valutazione di competenza data dal giudice fiorentino, sollevava conflitto di competenza.- 4. Il sollevato conflitto negativo deve essere dichiarato ammissibile perchè la diversa interpretazione della competenza funzionale data dai giudici configgenti, alla base dello stesso, ha prodotto una stasi del processo non altrimenti superabile che a mezzo di una decisione di questa Corte ex art. 32 c.p.p..- Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze.- Ed invero, in materia esecutiva, è del tutto pacifico che, qualora si tratti di persona che, come l’istante M.G., ha subito più sentenze di condanna, il giudice competente debba essere individuato ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 4, e cioè avuto riguardo al provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tale regola juris, dettata dal principio di unitarietà dell’esecuzione, vale ovviamente anche nel caso, come il presente, in cui il chiesto intervento in sede esecutiva riguardi un solo provvedimento deciso da altro giudice, dovendosi tenere distinta la prioritaria sfera della competenza da quello che sia il contingente tema dell’incidente (principio pacifico: cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 40390 in data 17.09. 2004, Rv. 230640, confi, comp. in proc. Caputo; Cass. Pen. Sez. 1, n. 23208 in data 12.05. 2004, Rv. 228253, confi, comp. in proc. Salah;

ecc.).- Tale essendo la corretta interpretazione del quadro normativo, va dichiarata la competenza esecutiva, in relazione all’istanza dell’anzidetta M., del Tribunale di Firenze in relazione alla sentenza, a carico della stessa, pronunciata in data 05.04.2007, irrevocabile il 28.09.2007, ultima al momento della proposizione dell’istanza.-

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Firenze cui dispone trasmettersi gli atti.

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